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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19748/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L’amministrazione finanziaria aveva notificato alla società due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007, rideterminando gli imponibili dichiarati mediante applicazione degli studi di settore e richiedendo maggiori imposte IVA e IRAP. I giudici di merito avevano ritenuto legittimo l’accertamento per lo scostamento tra reddito dichiarato e valori ricavabili dallo studio di settore, osservando che, nel contraddittorio endoprocedimentale, la contribuente non aveva prodotto documentazione idonea e non aveva indicato in dichiarazione le cause di esclusione o inapplicabilità. In cassazione la società ha dedotto, con un primo motivo, la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 360 n. 4 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia sulle giustificazioni offerte a spiegazione dello scostamento; con un secondo motivo ha denunciato l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo di aver dedotto in appello la grave crisi del settore, la contrazione dei ricavi, la chiusura di una sede, la vendita di un locale e l’insussistenza di una grave incongruenza, oltre all’applicazione di uno studio di settore meno evoluto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata, pur sintetica e generica, non fosse affetta da omessa pronuncia, avendo comunque preso posizione sulla mancata produzione documentale e sulla genericità delle allegazioni della contribuente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che le circostanze dedotte dalla società erano potenzialmente decisive e che la CTR non le aveva esaminate, limitandosi a motivazione generica. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia o motivazione apparente non è configurabile quando il giudice di merito abbia comunque espresso, sia pure sinteticamente, una valutazione di genericità e inidoneità delle allegazioni di parte.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale invocato non sussiste se la decisione contiene una presa di posizione, ancorché non analitica, sulle questioni dedotte.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È censurabile l’omesso esame di fatti storici potenzialmente decisivi, oggetto di discussione tra le parti, quando la loro considerazione avrebbe potuto portare a una diversa ricostruzione della vicenda.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia se il giudice si è comunque pronunciato, anche implicitamente, sulle questioni dedotte qualificandole come generiche o non decisive.

  • art. 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993

    L’accertamento standardizzato tramite studi di settore richiede il contraddittorio con il contribuente e presuppone, per la sua validità, la verifica concreta dell’applicabilità dello standard.

  • art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998

    La modifica normativa è letta in continuità sistematica con la disciplina degli studi di settore, senza portata innovativa decisiva rispetto ai requisiti dell’accertamento.

  • art. 2729 c.c.

    In assenza di spiegazioni del contribuente, lo scostamento tra reddito dichiarato e standard può assurgere a indizio grave e preciso idoneo a sorreggere la pretesa fiscale.

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n. 134

    Il vizio di motivazione va letto nella formulazione risultante dalla riforma del 2012, che consente il sindacato sull’omesso esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • Nell’accertamento fondato sugli studi di settore, lo scostamento tra dati dichiarati e standard statistici non basta da solo: la pretesa deve essere sorretta dal contraddittorio endoprocedimentale e dalla concreta dimostrazione dell’applicabilità dello standard al caso specifico.
  • Il contribuente ha l’onere di allegare e provare, anche con mezzi liberi, le circostanze che giustificano lo scostamento o l’esclusione dall’area di applicazione dello studio di settore.
  • Se il contribuente non partecipa al contraddittorio o vi partecipa senza fornire alcuna spiegazione, l’Ufficio non è tenuto a ulteriori dimostrazioni oltre allo scostamento, che può assumere valore di indizio grave e preciso.
  • In cassazione, la denuncia di omessa pronuncia non è ammissibile quando il giudice di merito abbia comunque esaminato, sia pure in modo sintetico o generico, le allegazioni di parte; la censura corretta, se del caso, è quella per omesso esame di un fatto decisivo.
  • Quando il giudice di merito ignora circostanze specifiche e potenzialmente decisive dedotte dalla parte, la motivazione è viziata e la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame dei fatti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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