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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16812/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che dichiarava inammissibile l'istanza di semilibertà e rigettava le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza aveva motivato il rigetto con il mancato avvio del processo di risocializzazione e con la commissione, in data 17/04/2021, di un reato in materia di stupefacenti (artt. 81 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990) ritenuto di gravità, con conseguente aggravamento della misura cautelare (sostituzione dell'obbligo di dimora con arresti domiciliari), elementi che attestavano l'inaffidabilità del ricorrente. Nel ricorso per cassazione il Pignalosa deduceva, tra l'altro, vizi di notifica del decreto di fissazione dell'udienza, violazioni normative procedurali, vizio di motivazione nella valutazione dell'affidamento (mancanza di lavoro non ostativa, errata valorizzazione di precedenti e carichi pendenti) e illogicità nel rigetto della detenzione domiciliare nonostante il periodo trascorso agli arresti domiciliari senza violazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la notifica dell'avviso di udienza al difensore in quanto il ricorrente risultava elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore; ha richiamato il principio secondo cui nel procedimento di sorveglianza la partecipazione del condannato non è necessaria salvo preventiva richiesta di essere sentito personalmente. Ha inoltre dichiarato sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'istanza di detenzione domiciliare, essendo la misura stata concessa successivamente dal Magistrato di sorveglianza. Quanto all'affidamento in prova, ha confermato la valutazione dei giudici di merito: la commissione di un reato in materia di stupefacenti in epoca recente e l'aggravamento della misura cautelare giustificavano il giudizio prognostico negativo e l'esclusione della misura alternativa. Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    norma richiamata nella descrizione del reato successivo commesso dal ricorrente (concorso di reati o rilevanza ai fini della gravità complessiva della condotta)

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    norma sulla disciplina delle sostanze stupefacenti, il reato in materia di droghe è stato ritenuto di particolare gravità e rilevante ai fini della valutazione dell'affidamento

  • artt. 161, comma 4; 666; 678; 178, comma 1, lett. c); 179 cod. proc. pen.

    artt. 161(4), 666, 678, 178(1)(c), 179 c.p.p.

    articoli richiamati dal ricorrente con riferimento a presunte irregolarità di notifica e di svolgimento dell'udienza; la Corte ha ritenuto però corretta la notifica al difensore e che, in sede di sorveglianza, la presenza del condannato non è necessaria se non richiesta

  • artt. 47 e 47-ter ordinamento penitenziario

    artt. 47, 47-ter ord. pen.

    norme relative alle misure alternative e ai criteri per l'affidamento in prova; la Corte ricorda che la concessione richiede valutazione prognostica positiva e non può prescindere dalla condotta successiva del condannato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione

  • Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro e altri)

    Sez. U n. 42792/2001 Policastro

    richiamata per il principio secondo cui la Corte di cassazione è anche giudice del "fatto" processuale e può esaminare gli atti per valutare questioni processuali come il domicilio elettivo

  • Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020 (Di Bari)

    Sez. 1 n. 1913/2020 Di Bari

    principio secondo cui nel procedimento di sorveglianza la presenza personale del condannato non è necessaria a meno che abbia chiesto di essere sentito

  • Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019 (Nicolai)

    Sez. 1 n. 4390/2019 Nicolai

    giurisprudenza consolidata sul fatto che per concedere l'affidamento in prova occorre valutare la condotta successiva del condannato e la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole

Massime di principio

  • La notifica dell'avviso di udienza al difensore è valida se il condannato risulta elettivamente domiciliato presso il suo studio; ciò soddisfa i requisiti di conoscenza dell'udienza.
  • Nel procedimento di sorveglianza la presenza personale del condannato non è obbligatoria, salvo che lo stesso abbia previamente richiesto di essere sentito; l'assenza non comporta automaticamente nullità o rinvio.
  • La commissione di un reato successivo, specie in materia di stupefacenti, e l'aggravamento di misure cautelari sono elementi decisivi che possono impedire la concessione di misure alternative per ragioni di prognosi negativa e pericolo di recidiva.
  • La mancanza di un'attività lavorativa non costituisce di per sé un ostacolo insormontabile all'affidamento in prova, ma occorrono elementi positivi di risocializzazione e una proposta concreta che giustifichi la prognosi favorevole.
  • Le valutazioni discrezionali del giudice di merito in materia di misure alternative sono sindacabili in Cassazione solo se emergono vizi logici o contraddittorii nella motivazione.
  • Se, dopo il deposito del ricorso, la misura richiesta viene concessa dal giudice di merito, le impugnazioni relative a quella misura possono diventare prive di interesse.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, trova applicazione la disciplina che prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.

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