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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34003/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo attestante l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento asseritamente notificata per il recupero di IRES relativa all'anno 2015. Il giudice di secondo grado aveva accolto l'appello principale del contribuente e rigettato l'appello incidentale dell'agente della riscossione, condannandolo anche alle spese. Con il ricorso per cassazione l'agente della riscossione ha dedotto falsa applicazione degli artt. 115 e 140 c.p.c. e dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non contestata una circostanza decisiva relativa al mancato deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'informativa delle formalità notificatorie. In realtà il motivo di appello incidentale mirava a censurare la valutazione di primo grado sulla notificazione della cartella e sul rispetto degli oneri procedimentali. La Cassazione, però, ha ritenuto assorbente la sopravvenuta inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente per effetto dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, che rende non impugnabile l'estratto di ruolo salvo specifici casi di pregiudizio, non documentati nella specie.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'agente della riscossione, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente contro l'estratto di ruolo/cartella. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio, valorizzando la formazione in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione. È stato escluso l'ulteriore contributo unificato, poiché l'inammissibilità è stata dichiarata per causa sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato come norma asseritamente violata nel motivo, ma la decisione finale si fonda soprattutto sulla sopravvenuta inammissibilità dell'azione originaria.

  • art. 140 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle modalità di notificazione, ma non costituisce il fondamento decisivo della decisione.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È invocato nel motivo, ma la Corte risolve la controversia sulla base della disciplina sopravvenuta sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È il parametro di deduzione del motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile"

    La norma introduce una limitazione all'impugnazione dell'estratto di ruolo, consentendo l'azione diretta solo in presenza di uno specifico pregiudizio dimostrato dal debitore; la sua applicazione ai giudizi pendenti comporta il difetto sopravvenuto di interesse ad agire ove tali presupposti non risultino provati.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215

    È la fonte introduttiva della disciplina sopravvenuta sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    È richiamato come una delle ipotesi tipizzate di pregiudizio che possono fondare la diretta impugnazione del ruolo/cartella.

  • art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato come una delle ipotesi tipizzate di pregiudizio da cui può derivare la tutela diretta.

  • art. 372 c.p.c.

    È indicato come mezzo processuale per produrre in cassazione la documentazione idonea a dimostrare lo specifico interesse ad agire.

  • art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.

    È la base della decisione nel merito da parte della Cassazione, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È esclusa la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché l'inammissibilità è dichiarata per causa sopravvenuta.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il debitore dimostri uno specifico pregiudizio tipizzato dalla legge; in assenza di tale dimostrazione manca l'interesse ad agire.
  • La sopravvenuta disciplina restrittiva sull'impugnazione dell'estratto di ruolo si applica ai processi pendenti e può determinare l'inammissibilità dell'originario ricorso anche in sede di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso introduttivo, quando derivante da una questione processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, può essere accertata anche dalla Cassazione senza che osti un preteso giudicato interno.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito dichiarando l'inammissibilità della domanda originaria.
  • La parte che impugna l'estratto di ruolo deve allegare e dimostrare, nei tempi e nei modi processualmente consentiti, la ricorrenza di uno dei pregiudizi che rendono ammissibile la tutela diretta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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