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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14228/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per due profili principali: (1) motivazione carente e illogica della confisca dell'intera somma di €245,00 e di almeno uno dei due telefoni cellulari e della scheda SIM, sostenendo che l'unica cessione contestata era per €35,00 e che non sussiste il nesso di pertinenzialità per i restanti €210,00; inoltre contesta la confisca di uno dei telefoni ritenendolo non coinvolto nell'attività di spaccio (solo un'utenza era stata utilizzata per il contatto con l'acquirente). (2) Violazione di legge in ordine alla condanna alle spese di custodia cautelare: deduce che, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., la pena detentiva non superiore a due anni non comporta la condanna alle spese del procedimento e che le spese di custodia cautelare devono essere considerate spese processuali e quindi non imputabili nel patteggiamento.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto adeguatamente motivate la confisca del denaro e dei telefoni: il denaro è stato confiscato come profitto collegabile alla cessione di sostanze stupefacenti e non è stata fornita prova alternativa della lecita provenienza della somma; per i telefoni la Corte ha ritenuto il nesso con l'attività di spaccio alla luce del fatto che l'acquisto è stato concordato tramite telefonata, giustificando la confisca di entrambi i dispositivi. Quanto alle spese di custodia cautelare, la Corte ha confermato l'orientamento secondo il quale tali spese possono essere addebitate all'imputato anche nel patteggiamento sebbene la pena non superi i due anni, in conformità a giurisprudenza di questa Corte che le considera spese soggette a ripetizione ai sensi dell'art. 204 d.P.R. 115/2002. Conseguentemente è stata respinta la richiesta di annullamento della decisione impugnata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990 (T.U. stupefacenti)

    Il giudice, anche nel patteggiamento, può disporre la confisca facoltativa del denaro riferibile direttamente al profitto della cessione di stupefacenti se sussiste il nesso di pertinenzialità con il reato

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il giudizio abbreviato e il patteggiamento; la Corte valuta la conformità della motivazione resa nel giudizio di merito svolto ai sensi di tale procedura

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Regola in tema di condanna alle spese nel patteggiamento; la Corte ha ritenuto che le spese di custodia cautelare non rientrino necessariamente tra le spese del procedimento in senso stretto e possano essere addebitate

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca; applicazione interpretata in relazione al nesso di pertinenzialità fra beni e reato per giustificare l'ablazione dei beni alla disponibilità dell'imputato

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014 (Anibaldi)

    Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014 - dep. 20/01/2015

    Conferma che il denaro ricavato o riferibile direttamente alla cessione di stupefacenti può essere sottoposto a confisca nel patteggiamento se è dimostrato il nesso con l'illecito

  • Giurisprudenza: Sez. 6, Sent. n. 46403 del 08/10/2019

    Sez. 6, Sent. n. 46403 del 08/10/2019 - dep. 14/11/2019

    Orientamento che ritiene imputabile all'imputato la spesa di custodia cautelare anche nel patteggiamento, pur se la pena non supera i due anni, poiché tali spese non rientrano nelle spese del procedimento in senso stretto

  • Giurisprudenza: Sez. 5, Sent. n. 6787 del 01/10/2014 (orientamento contrario citato)

    Sez. 5, Sent. n. 6787 del 01/10/2014 - dep. 16/02/2015

    Decisione che si pone in contrasto con l'orientamento maggioritario sulla imputabilità delle spese di custodia nel patteggiamento; la Corte nella fattispecie ha scelto di seguire l'orientamento che ammette l'addebito

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento per cessione di stupefacenti il giudice può disporre la confisca del denaro come profitto del reato se sussiste un concreto nesso di pertinenzialità: il semplice importo della cessione contestata non esclude la possibilità che somme più ampie siano ritenute riconducibili all'attività illecita se non viene provata la loro lecita provenienza
  • Per i beni strumentali (es. telefoni e SIM) è sufficiente dimostrare un collegamento operativo con l'attività illecita (es. contatti telefonici per concordare cessioni) per giustificare la confisca di più dispositivi quando risulti rilevante il contributo degli stessi all'attività criminale
  • Chi contesta la confisca deve fornire prova concreta ed idonea della lecita provenienza delle somme o della non riconducibilità dei beni al reato; mere affermazioni teoriche o generiche non sono sufficienti a disinnescare la presunzione di nesso
  • Sulle spese di custodia cautelare nel patteggiamento: la giurisprudenza prevalente ammette l'addebito di tali spese all'imputato anche se la pena concordata non supera i due anni; il difensore che voglia contrastare tale addebito deve fondarsi su orientamenti giurisprudenziali contrari e su argomentazioni specifiche circa la natura delle spese come non ripetibili
  • Difesa pratica consigliata: produrre documentazione probatoria sulla provenienza dei soldi (bonifici, dichiarazioni bancarie, attestazioni lavorative), richiesta di accertamenti tecnici sui telefoni per dimostrare uso esclusivo o non collegato al reato, chiedere quantificazione analitica del profitto del reato e proporre, se possibile, motivazioni giurisprudenziali alternative sulla non imputabilità delle spese di custodia

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