Sentenza del 19/11/2019 n. 29977 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il classamento di una porzione del complesso immobiliare nella categoria catastale E/9, contestando l'avviso con cui l'Amministrazione aveva confermato la categoria D/3 e la rendita catastale di circa 88.428 euro. In Cassazione la ricorrente ha sostenuto, da un lato, che l'avviso fosse insufficientemente motivato perché non spiegava adeguatamente il dissenso rispetto alla proposta DOCFA e, dall'altro, che l'immobile fosse stato erroneamente classificato in D/3 sulla base della sola finalità lucrativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficiente, seppure sommaria, la motivazione dell'atto, poiché l'Ufficio aveva utilizzato gli stessi elementi di fatto indicati dalla contribuente nella procedura DOCFA e la divergenza riguardava soltanto la loro valutazione giuridico-catastale. La rendita, inoltre, coincideva con quella proposta dalla società. Quanto alla categoria, la Corte ha confermato che un parco acquatico privato, dotato di piscine, scivoli, servizi, bar e altre strutture per lo svago, autonomo e destinato ad attività lucrativa, è correttamente classificabile in D/3 e non in E/9. La contribuente è stata condannata al pagamento di 5.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
Impone la motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria; nel caso concreto tale obbligo è stato ritenuto assolto.
Prevede l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito nella Legge n. 75 del 1993
Disciplina, insieme al D.M. n. 701 del 1994, la procedura DOCFA per la dichiarazione e l'attribuzione catastale.
Regola la procedura DOCFA. Se l'Ufficio modifica gli elementi di fatto indicati dal contribuente, deve spiegare le differenze; se invece mantiene tali elementi e diverge solo nella valutazione tecnica, è sufficiente una motivazione più sintetica.
Rileva ai fini dell'inquadramento e del classamento catastale degli immobili.
D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito nella Legge n. 286 del 2006
Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
Esclude dalle categorie del gruppo E gli immobili o le porzioni immobiliari destinati ad attività commerciale o industriale quando siano autonomi sotto il profilo funzionale e reddituale.
D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40
Concorre a individuare l'autonomia funzionale e reddituale dell'immobile, rilevante per stabilire il corretto classamento.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA, se l'Ufficio conserva gli stessi dati oggettivi indicati dal contribuente e attribuisce una rendita diversa per una diversa valutazione tecnica, la motivazione dell'atto può essere sintetica. Se invece modifica o disattende gli elementi di fatto dichiarati, deve indicare specificamente le differenze e le ragioni del nuovo classamento.
- La categoria catastale E/9 non è utilizzabile per immobili autonomi, commerciabili e produttivi di reddito destinati ad attività commerciale o industriale, anche se inseriti in un complesso più ampio.
- Per distinguere tra gruppo E e gruppo D occorre valutare congiuntamente la destinazione funzionale, l'autonomia dell'immobile, la capacità di produrre reddito e il carattere commerciale dell'attività, non soltanto la denominazione formale del bene.
- Un immobile destinato a svago e divertimento, con strutture organizzate per l'accesso del pubblico e gestione lucrativa, può essere classificato in D/3 quando presenta autonomia funzionale e reddituale.
- Se la rendita attribuita coincide con quella proposta dal contribuente, la contestazione sulla motivazione della determinazione della rendita perde normalmente fondamento, salvo ulteriori specifiche irregolarità.
- Il rigetto del ricorso in Cassazione comporta normalmente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di un ulteriore contributo unificato.
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