Sentenza del 19/11/2019 n. 29966 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato due avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2004 e 2005, contestando: la validità della notifica, ritenuta eseguita da un soggetto privo di regolare nomina a messo comunale; l'insufficiente motivazione degli avvisi; il mancato riconoscimento della riduzione del 50% dell'imposta per asserita inagibilità o inutilizzabilità degli immobili; e l'omessa applicazione dell'esenzione prevista per gli immobili appartenenti alle categorie catastali da E/1 a E/9. Il Comune ha contestato, in via incidentale, l'applicazione della continuazione alle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia quello incidentale del Comune. Ha ritenuto valida la notifica, poiché eseguita da un dipendente comunale stabilmente inquadrato con mansioni di messo comunale, senza necessità di una specifica delibera di nomina. Gli avvisi sono stati considerati sufficientemente motivati, trattandosi della richiesta del pagamento della quota d'imposta non versata. È stata esclusa la riduzione per inagibilità, perché il semplice utilizzo stagionale non equivale a degrado fisico, pericolosità o carenze igienico-sanitarie dell'immobile. La questione relativa alle categorie catastali E/1-E/9 è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile in appello. È stata invece confermata la continuazione delle violazioni tra i diversi anni d'imposta, con aumento della sanzione base. Il tributo è stato dunque confermato integralmente, mentre è rimasta ferma la riduzione delle sanzioni già riconosciuta dalla CTR. Le spese sono state compensate per metà e, per l'altra metà, poste a carico della società, liquidate in 3.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8
L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante i quali sussistono dette condizioni.
La riduzione ICI richiede una concreta inagibilità o inabitabilità, intesa come obiettiva inidoneità all'uso per degrado fisico, pericolosità, carenze strutturali o igienico-sanitarie. Il mero mancato utilizzo o l'utilizzo stagionale non è sufficiente.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, commi 2 e 5
Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
Per violazioni della stessa indole commesse in più anni d'imposta è possibile applicare il cumulo giuridico o continuazione, con aumento della sanzione base, anziché sommare integralmente le sanzioni.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Gli atti tributari devono essere motivati, ma la motivazione può essere ritenuta sufficiente quando il contribuente conosce già i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, soprattutto se l'atto riguarda il recupero di un'imposta non versata.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
In appello non possono essere introdotte domande o questioni nuove rispetto a quelle formulate nel ricorso originario. Una diversa causa di esenzione, fondata sulla classificazione catastale, costituisce questione nuova se non dedotta tempestivamente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- La validità della notifica tributaria eseguita da un messo comunale dipende principalmente dall'effettivo inquadramento del soggetto nell'amministrazione con mansioni notificatorie; l'assenza di una specifica delibera formale non determina automaticamente l'inesistenza o la nullità della notifica.
- Le agevolazioni fiscali per inagibilità o inabitabilità sono di stretta interpretazione: il contribuente deve dimostrare un degrado o una concreta inidoneità strutturale, funzionale o igienico-sanitaria, non il semplice inutilizzo, la chiusura temporanea o la stagionalità dell'attività.
- La richiesta di un'agevolazione tributaria deve essere formulata tempestivamente e con la documentazione prevista dalla legge; non è normalmente possibile introdurre in appello una diversa causa di esenzione non proposta nel ricorso introduttivo.
- La motivazione di un avviso può essere considerata sufficiente quando consente al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi concretamente, anche senza una dettagliata confutazione di agevolazioni mai formalmente richieste.
- Per violazioni ripetute in più periodi d'imposta può applicarsi la continuazione prevista dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997, con aumento della sanzione base invece della sommatoria integrale, purché le violazioni siano della stessa indole.
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