Sentenza del 19/11/2019 n. 29965 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'iscrizione ipotecaria di Euro 616.781,48, effettuata a garanzia di debiti tributari derivanti da 24 cartelle di pagamento, sostenendo soprattutto che l'ipoteca fosse stata iscritta senza la preventiva notifica di un avviso di pagamento o di una comunicazione preventiva contenente l'avvertimento della possibile iscrizione. Deduceva inoltre vizi relativi alla notifica delle cartelle, all'illeggibilità delle firme, al disconoscimento delle sottoscrizioni e all'insufficiente esame delle proprie contestazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittima l'iscrizione ipotecaria non preceduta dalla comunicazione preventiva al contribuente. Anche prima dell'introduzione espressa dell'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, l'agente della riscossione doveva instaurare un contraddittorio endoprocedimentale, concedendo al contribuente un termine, indicativamente di trenta giorni, per pagare o presentare osservazioni. La mancata comunicazione rende nulla l'iscrizione, indipendentemente dal fatto che l'ipoteca abbia natura cautelare e non esecutiva. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77
L'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dalla comunicazione al contribuente della prevista iscrizione, con concessione di un termine per pagare o presentare osservazioni.
La Corte interpreta la norma nel senso che l'iscrizione ipotecaria, pur avendo natura cautelare e non esecutiva, incide negativamente sulla posizione del contribuente e richiede quindi la preventiva instaurazione del contraddittorio.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2-bis, introdotto dal D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. u-bis, convertito dalla L. n. 106 del 2011
L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento entro trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca.
La disposizione ha reso espresso un obbligo che, secondo la giurisprudenza richiamata, già esisteva anche per le iscrizioni effettuate prima della sua entrata in vigore.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50
La questione era stata prospettata dal contribuente in relazione alla necessità di un previo avviso di intimazione, ma la Corte ha fondato la decisione sull'obbligo generale di preventiva comunicazione e contraddittorio previsto in materia di iscrizione ipotecaria.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19667 del 2014
L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla per violazione dell'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale.
Il principio affermato dalle Sezioni Unite impone all'amministrazione di informare preventivamente il contribuente e di consentirgli di pagare o formulare osservazioni prima dell'iscrizione ipotecaria.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 41, 47 e 48
Le garanzie del procedimento equo, della tutela effettiva e del diritto di difesa rafforzano il diritto del contribuente a partecipare al procedimento prima dell'adozione di un atto pregiudizievole.
Codice di procedura civile, art. 384
La Corte ha deciso direttamente nel merito, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Prima di iscrivere un'ipoteca su immobili del contribuente, l'agente della riscossione deve notificare una comunicazione preventiva, indicando la pretesa e concedendo un termine, normalmente di trenta giorni, per il pagamento o per la presentazione di osservazioni.
- L'obbligo di contraddittorio preventivo vale anche per le iscrizioni effettuate prima dell'introduzione espressa dell'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite.
- La mancata comunicazione preventiva determina la nullità dell'iscrizione ipotecaria, anche se l'ipoteca è qualificata come misura cautelare e non come atto di espropriazione.
- Quando viene accertato questo vizio preliminare e assorbente, il giudice può accogliere il ricorso senza esaminare le ulteriori contestazioni riguardanti la validità delle notifiche delle cartelle.
- In casi analoghi è essenziale verificare sia la documentazione relativa alle cartelle e alle loro notifiche sia l'esistenza di una specifica comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria, distinta dalla mera notifica delle cartelle.
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