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Sentenza

Sentenza del 19/11/2019 n. 29967 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2006 e 2007, contestando la validità della notificazione perché eseguita da un soggetto che, a suo dire, non era stato formalmente nominato messo comunale; la carenza di motivazione degli avvisi; l’errata classificazione catastale degli immobili, che sarebbero dovuti rientrare nella categoria E/9 anziché D/3; e il mancato riconoscimento della riduzione del 50% dell’imposta per inagibilità o inutilizzabilità. Il Comune ha proposto ricorso incidentale su questioni processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale del Comune. Ha ritenuto valida la notificazione, poiché effettuata da un dipendente comunale inquadrato con mansioni di messo comunale, senza necessità di una specifica delibera di nomina. Ha giudicato sufficientemente motivati gli avvisi, anche mediante richiamo per relationem a un precedente provvedimento di diniego già conosciuto dalla contribuente. La questione relativa alla categoria catastale E/9 è stata considerata nuova e quindi inammissibile in appello, sebbene la decisione sfavorevole fosse corretta nel merito. È stata inoltre esclusa la riduzione ICI, perché l’utilizzo limitato alla stagione estiva non equivale a inagibilità o inabitabilità, che richiedono un’obiettiva inidoneità del bene all’uso per degrado, carenze strutturali, funzionali o igienico-sanitarie. La società è stata condannata al pagamento di 5.000 euro di spese processuali, oltre accessori, nonché dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8

    L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante i quali sussistono dette condizioni.

    La riduzione ICI opera solo quando l’immobile sia oggettivamente inagibile o inabitabile e non utilizzato, a causa di degrado fisico, carenze strutturali, funzionali o igienico-sanitarie. Non è sufficiente il mancato utilizzo stagionale o dovuto a condizioni climatiche o autorizzative.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11

    La disciplina della notificazione degli avvisi ICI è stata valutata in relazione alla legittimazione del soggetto incaricato della notifica.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Richiamato in materia di notificazione degli atti tributari; la Corte ha escluso l’inesistenza della notifica eseguita dal dipendente comunale avente mansioni di messo comunale.

  • D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 42, 46, 48 e 50

    La qualifica di messo comunale non richiede necessariamente una specifica delibera della Giunta: è sufficiente l’inquadramento del dipendente nella pianta organica con le relative mansioni.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Gli atti tributari devono essere motivati. La motivazione può essere resa per relationem mediante il richiamo ad altri atti già legalmente conosciuti dal contribuente oppure allegati o riprodotti nei loro elementi essenziali.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Vieta la proposizione di domande nuove in appello. La questione dell’eventuale classificazione catastale E/9 è stata ritenuta nuova rispetto ai motivi originari e quindi avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 345

    Conferma il divieto di introdurre domande nuove nel giudizio di appello.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 4

    Ha consentito alla Corte di cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata, mantenendo fermo il risultato decisorio conforme al diritto.

  • Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale

    Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese analogicamente oltre i casi espressamente previsti.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto tributario da parte di un dipendente comunale stabilmente inquadrato con mansioni di messo comunale è normalmente valida anche in assenza di una specifica delibera di nomina, salvo prova concreta dell’assoluta carenza di legittimazione.
  • La motivazione di un avviso di accertamento può essere effettuata per relationem, purché il contribuente conosca già l’atto richiamato oppure possa individuarne e comprenderne gli elementi essenziali.
  • Le questioni nuove, come una diversa classificazione catastale o una nuova causa di esenzione, devono essere introdotte tempestivamente nel ricorso originario; non possono essere proposte per la prima volta in appello.
  • Le agevolazioni fiscali sono interpretate restrittivamente. La riduzione per inagibilità o inabitabilità richiede un’inidoneità oggettiva dell’immobile all’uso, non il semplice mancato utilizzo, la chiusura stagionale o la convenienza economica a non utilizzarlo.
  • Per ottenere una riduzione tributaria fondata sull’inagibilità è opportuno produrre tempestivamente documentazione tecnica, perizia o dichiarazione sostitutiva conforme alla legge, dimostrando il periodo preciso e le cause dell’inagibilità.
  • Il corretto classamento catastale e il riconoscimento di un’agevolazione costituiscono questioni distinte: devono essere dedotti con specifiche contestazioni e, quando necessario, mediante autonoma impugnazione degli atti catastali o dei provvedimenti di diniego.

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