Sentenza del 19/11/2019 n. 29969 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
P.G. ha contestato la cartella di pagamento di Euro 18.477,78, deducendo principalmente la propria carenza di legittimazione passiva: il debito tributario era riferito alla società D. Immobiliare, mentre la cartella era stata notificata a lei personalmente e non quale responsabile della società o liquidatrice. Ha inoltre contestato la validità delle notifiche degli atti prodromici, la prescrizione del credito e l'incongruità della pretesa. La Corte ha ritenuto decisiva la carenza di legittimazione passiva, poiché l'Amministrazione non aveva fatto valere una specifica responsabilità della liquidatrice ai sensi dell'art. 2495 c.c. o del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, ma aveva richiesto direttamente a P.G. il pagamento del debito tributario della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso e dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR del Lazio e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario di P.G., dichiarando nullo l'atto impositivo per carenza di legittimazione passiva. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare a P.G. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.900, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 2495 c.c.
La responsabilità dell'ex liquidatore verso i creditori della società estinta richiede l'accertamento di specifiche violazioni degli obblighi propri della fase di liquidazione. Non determina automaticamente la successione del liquidatore nel debito tributario della società.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36
Prevede una responsabilità propria del liquidatore per il mancato soddisfacimento dei crediti tributari, distinta dall'obbligazione fiscale della società. Tale responsabilità deve essere formalmente contestata dall'Ufficio mediante un atto motivato e notificato al soggetto interessato.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari. Nel caso concreto, tuttavia, la questione delle notifiche è rimasta assorbita, poiché la cartella era comunque nulla per essere stata emessa nei confronti del soggetto sbagliato.
Art. 145 c.p.c.
Regola la notificazione degli atti alle persone giuridiche, normalmente presso la sede sociale o a soggetti abilitati a riceverli. La Corte non ha dovuto decidere definitivamente tale questione, avendo accolto il ricorso per carenza di legittimazione passiva.
Articoli 1176 e 1218 c.c.
Sono richiamati come fondamento civilistico della responsabilità propria del liquidatore prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, distinta dal debito tributario originariamente gravante sulla società.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni dedotte. La carenza di legittimazione passiva, comunque, può essere rilevata anche d'ufficio quando emerge dagli atti.
Massime di principio
- L'ex amministratore o liquidatore di una società estinta non diventa automaticamente debitore personale delle imposte dovute dalla società.
- Per agire contro il liquidatore, l'Amministrazione deve contestare e provare una specifica responsabilità personale prevista dalla legge, indicando il relativo fondamento normativo e i presupposti di fatto.
- Una cartella intestata personalmente all'ex liquidatore, ma fondata esclusivamente su atti impositivi emessi nei confronti della società, è nulla se non viene dimostrata una responsabilità autonoma del liquidatore.
- La responsabilità del liquidatore per obblighi tributari è distinta dall'obbligazione fiscale della società: la prima ha natura autonoma e, in larga parte, civilistica, mentre la seconda resta a carico dell'ente.
- Quando una società è stata cancellata dal registro delle imprese, il liquidatore non può agire in giudizio in rappresentanza della società estinta; può tuttavia contestare personalmente un atto che gli sia stato notificato e che lo incida direttamente.
- In situazioni analoghe occorre verificare innanzitutto a chi sia formalmente intestato l'atto, quale sia il titolo della pretesa e se l'Amministrazione abbia notificato uno specifico atto motivato di responsabilità personale.
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