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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29956/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di classamento con attribuzione di rendita catastale relativo a una centrale geotermica denominata "Le Prata", censita in categoria D/1. A seguito di procedura DOCFA presentata nel 2016, l’Amministrazione aveva incrementato la rendita da euro 15.124,00 a euro 174.880,00. In primo grado era stata esclusa dal computo della rendita la valorizzazione dei pozzi geotermici, dei carriponte e del resede. In appello la decisione era stata riformata solo in parte: la CTR aveva ritenuto non rilevanti catastalmente i pozzi geotermici, ma computabili i carriponte, i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso principale lamentando violazione delle norme catastali, sostenendo che i pozzi geotermici fossero componenti strutturali immobiliari da includere nella stima. Le società hanno resistito e proposto ricorso incidentale con tre motivi: violazione del giudicato interno e ultrapetizione quanto ai carriponte; ultrapetizione per la considerazione di vapordotti, alternatori e trasformatori, mai devoluti in contesa; violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la CTR rigettato il motivo incidentale sulla quantificazione di costi e deprezzamento sulla base di una perizia di parte, ritenuta troppo generica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo corretta la soluzione di merito che escludeva i pozzi geotermici dalla stima catastale alla luce dell’art. 1, comma 21, L. 208/2015, applicabile alla procedura DOCFA del 2016. Ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale, rilevando che sui carriponte si era formato giudicato interno e che, comunque, essi non dovevano essere computati nella rendita. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo incidentale per carenza di interesse, poiché la parte non era pregiudicata da una statuizione su beni non devoluti in giudizio. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo incidentale, perché la censura mirava in sostanza a una rivalutazione del merito e la perizia di parte ha valore di mera allegazione difensiva, non di prova autonoma. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo parzialmente il ricorso originario della contribuente, con esclusione dal computo della rendita dei pozzi geotermici, dei carriponte e del resede; le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 4 e 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 conv. in L. 11 agosto 1939, n. 1249

    richiamati dall’Agenzia come base della disciplina catastale, ma letti alla luce della sopravvenuta disciplina del 2015 che esclude dalla stima gli impianti funzionali al processo produttivo

  • art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    «A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»

    norma applicabile ratione temporis, che sottrae dalla rendita catastale le componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo, indipendentemente dall’infissione al suolo

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso principale per violazione/falsa applicazione di legge

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale per dedurre giudicato interno

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel motivo incidentale per dedurre giudicato interno

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per ultrapetizione e per pronuncia su questioni non devolute

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle risultanze probatorie e della perizia di parte

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per affermare la necessità di un concreto interesse a impugnare

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    utilizzato per emendare la motivazione, pur mantenendo corretto il dispositivo

  • art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.

    utilizzato per la decisione nel merito senza rinvio, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato in tema di contributo unificato, con precisazione dell’inapplicabilità alle Amministrazioni dello Stato

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In materia catastale, per gli immobili a destinazione speciale e particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2016 la rendita va determinata tenendo conto di suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
  • Ai fini dell’esclusione dalla stima catastale, ciò che rileva non è l’infissione stabile al suolo del bene, ma la sua strumentalità al ciclo produttivo; anche componenti fisicamente integrate possono restare fuori dalla rendita se servono al processo produttivo.
  • I pozzi inseriti in una centrale geotermica, in quanto parti essenziali dell’impianto di produzione di energia elettrica, non sono assimilabili a pertinenze di miniere e, nel regime introdotto dalla L. n. 208/2015, non concorrono alla rendita catastale.
  • La formazione del giudicato interno preclude ogni statuizione su capi della decisione non investiti dall’impugnazione, con conseguente nullità della pronuncia che si spinga oltre i limiti devolutivi.
  • Per proporre impugnazione è necessario un concreto interesse ex art. 100 c.p.c.; una statuizione che non arrechi pregiudizio alla parte non è utilmente censurabile.
  • La perizia di parte, anche se asseverata, ha natura di mera allegazione difensiva e non vincola il giudice di merito, che può aderire ad una diversa ricostruzione tecnica senza dover confutare analiticamente ogni passaggio della relazione.

Come è indicizzato

MaterieCatastaleContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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