Cassazione Penale, Sentenza n. 16438/2026 del 07/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per illeciti edilizi relativa alla realizzazione di una recinzione perimetrale di circa 130 metri lineari con altezza fino a 3 metri e di un vano di circa 18 mq (poi demolito). Si articolavano quattro motivi principali: 1) errata qualificazione del muro come "nuova costruzione" e mancata valutazione dell'idoneità di una SCIA anziché del permesso di costruire; richiamo all'art. 878 c.c. e richiesta di applicazione analogica in bonam partem dell'art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. 42/2004 nonché questione di legittimità costituzionale; 2) censura del rigetto della rinnovazione dell'istruttoria per non aver sentito tecnici comunali e dedotta sussistenza di errore scusabile e richiesta del beneficio di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) mancanza di motivazione circa la condizione imposta per la sospensione condizionale della pena (subordinazione alla demolizione del muro); 4) mancata motivazione del diniego della non menzione della condanna in casellario. Inoltre è stata allegata in cassazione memoria con documenti nuovi (relazione tecnica integrativa e foto) che proponevano novità fattuali, ritenute irricevibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i documenti nuovi prodotti in cassazione e ha respinto i primi due motivi: ha ritenuto corretta la qualificazione del muro come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire, sulla base dell'impatto effettivo dell'opera (dimensioni, materiali, permanenza, assenza di asservimento a edificio principale) e conforme alla giurisprudenza; ha escluso la rilevanza dell'art. 878 c.c. rispetto alla normativa urbanistica; ha ritenuto infondati l'errore scusabile dedotto e la richiesta del beneficio di particolare tenuità. Tuttavia i motivi terzo e quarto sono stati accolti: la Corte ha ritenuto carente la motivazione dei giudici di merito circa la necessità di subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione del muro (mancato assolvimento dell'onere motivazionale) e ha rilevato che il diniego della non menzione del casellario non è stato adeguatamente motivato in relazione al fatto che la sospensione condizionale era stata concessa. Di conseguenza la sentenza è stata annullata limitatamente alla condizione imposta per la sospensione condizionale e alla parte relativa alla non menzione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio su tali punti. È stata altresì dichiarata irrevocabile la sentenza quanto all'accertamento della responsabilità penale e alle restanti statuizioni (pena e ammenda confermate).
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia), artt. 3, 44, 71, 72, 95
La Corte ha interpretato la nozione di "nuova costruzione" (art. 3, comma 1, lett. e) alla luce dell'impatto effettivo dell'opera sul territorio: un muro di cinta di consistenti dimensioni, realizzato con materiali edilizi e non asservito a edificio principale, integra una trasformazione urbanistica che richiede permesso di costruire e può costituire reato edilizio ai sensi dell'art. 44 lett. b).
Codice civile, artt. 873 e 878
L'art. 878 c.c. (distanze tra costruzioni) è stato ritenuto inconferente rispetto alla normativa urbanistica: la norma civile attiene solo al computo delle distanze e non esclude l'applicazione delle norme edilizie che tutelano l'assetto del territorio.
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), art. 181, comma 1-quinquies
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di estendere analogicamente la disciplina che estingue taluni reati paesaggistici in caso di demolizione spontanea anche al reato edilizio, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui non sussiste identità di funzione tra le discipline confrontate.
Codice penale, art. 131-bis (particolare tenuità del fatto) e art. 47, comma 3 (errore scusabile)
La Corte ha escluso la particolare tenuità del fatto in presenza di pluralità e consistenza degli interventi, uso di cemento armato in zona sismica e permanenza dell'abuso principale; ha altresì ritenuto non provato l'errore scusabile degli imputati, non emergendo un inevitabile e invincibile errore sulla legge penale derivante da determinazioni amministrative.
Codice di procedura penale, artt. 125, 192, 603, 624
Richiami procedurali: il rigetto della rinnovazione istruttoria in appello è stato ritenuto legittimo per esercizio della discrezionalità del giudice (art. 603 c.p.p. e correlati); l'art. 624 c.p.p. è stato applicato per dichiarare irrevocabile la sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale.
Codice penale, artt. 163, 164, 165 e Codice penale, art. 175
Riguardano la sospensione condizionale della pena e la non menzione: la Corte ha ricordato che il giudice può subordinare la sospensione alla demolizione ma deve motivare specificamente tale condizione nel giudizio prognostico (art. 164); analogamente, il diniego della non menzione richiede una motivazione che spieghi perché i fattori che giustificano la sospensione non valgono per la non menzione.
Massime di principio
- La qualificazione di un muro di recinzione come "nuova costruzione" va valutata in concreto in base all'impatto effettivo sull'assetto del territorio (dimensioni, materiali, permanenza, funzione), non solo sulla mera altezza.
- La norma del codice civile sulle distanze (art. 878 c.c.) non esclude né sostituisce i controlli e i titoli edilizi richiesti dalla normativa urbanistica; finalità diverse devono essere valutate separatamente.
- La produzione in Cassazione di documenti che potevano essere prodotti nei gradi di merito è generalmente irricevibile; le novità documentali postume sono ammesse solo in casi eccezionali e se non costituiscono prova nuova valutabile in questa sede.
- La demolizione spontanea postuma non estingue automaticamente il reato edilizio; la disciplina che estingue taluni reati paesaggistici non si applica per analogia al reato edilizio salvo espressa sovrapponibilità delle finalità normative.
- L'errore scusabile sulla liceità dell'opera non si desume dalla mera incongruenza di atti amministrativi: deve emergere un errore inevitabile e invincibile sulla legge penale per poter esonerare dalla responsabilità.
- Il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, ma ogni scelta di condizionamento richiede una motivazione specifica sul giudizio prognostico; la mancata motivazione rende la condizione annullabile.
- Il diniego della non menzione nel casellario richiede una motivazione distinta che giustifichi perché gli elementi favorevoli alla concessione della sospensione condizionale non siano invece idonei a giustificare la non menzione.
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