Cassazione Penale, Sentenza n. 16443/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha rigettato l'istanza ex art. 324 c.p.p. avverso la convalida del sequestro probatorio di n. 843 articoli (palloncini e accessori per feste) disposti dalla polizia giudiziaria e convalidati dal PM il 2/12/2025, nell'ambito di un'indagine per il reato indicato all'art. 515 c.p. La difesa ha denunciato: (i) motivazione apparente e mancata autonoma valutazione delle censure difensive circa finalità probatorie, necessità e proporzionalità del sequestro; (ii) uso del sequestro in funzione sostanzialmente preventiva, sottraendo integralmente la merce alla disponibilità dell'indagato senza proporzionate alternative (es. campionamento rappresentativo); (iii) carenza del fumus commissi delicti, essendo il giudizio fondato soltanto su una presunta non conformità grafica della marcatura CE senza alcun accertamento tecnico, mentre la difesa aveva prodotto fatture, certificazioni di conformità e rapporti di prova EN 71.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione non apparente, indicando la finalità probatoria (necessità di prove tecniche sulle merci per verificare la presunta contraffazione della marcatura CE) e che, data la relazione ritenuta immediata tra i beni e il reato, la motivazione potesse essere anche sintetica. La Corte ha altresì affermato che la documentazione difensiva prodotta (fatture e certificazioni relative a merce assimilabile) non era spiegata dalla difesa in termini di rilevanza diretta per i beni sequestrati e che il ricorso contestava soprattutto valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione limitata ai vizi di legge. Ha inoltre confermato che non spetta automaticamente la restituzione di parti del compendio non selezionate quando ricorra la previsione di confisca obbligatoria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. la restituzione di «cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato»
Disciplina i limiti della restituzione delle cose sequestrate; impedisce la restituzione quando ricorra la confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, giustificando il mantenimento del vincolo sull'intero compendio quando sia prospettata la confisca obbligatoria
art. 125 cod. proc. pen.
Imposto l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la doglianza di motivazione apparente è ammissibile in cassazione quando la motivazione sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
art. 325 cod. proc. pen.
ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge
Limita i motivi di ricorso in Cassazione contro ordinanze di sequestro alla sola violazione di legge (compresi errores in iudicando e vizi della motivazione talmente radicali da renderla inidonea)
art. 515 cod. pen.
Norma penale che definisce il reato per il quale è indagato l'imputato; nella fattispecie la contestazione verte sulla presunta non conformità della marcatura CE sui prodotti sequestrati
art. 240 cod. pen.
Riferimento alla confisca obbligatoria prevista per determinate fattispecie; richiamato per giustificare il divieto di restituzione delle cose sequestrate quando sia prospettata la confisca
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola l'addebito delle spese processuali e dispone sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a versare una somma alla Cassa delle Ammende
sentenza Corte Costituzionale 13/6/2000 n.186
Richiamata in tema di valutazione dell'eventuale colpa nell'impugnazione; la Corte ha ritenuto assente la colpa del ricorrente nella proposizione dell'impugnazione per le finalità della liquidazione equitativa dell'ammenda
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro ordinanze di sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge: non bastano censure meramente critiche di valutazioni di fatto se non accompagnate da un errore giuridico o da un vizio motivazionale radicale
- L'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio richiede l'indicazione della finalità probatoria, ma il grado di specificità della motivazione è modulato: quando il nesso tra res e reato è di immediata evidenza la motivazione può essere sintetica; quando il nesso è indiretto è necessaria una motivazione più dettagliata
- La mera produzione, da parte della difesa, di documenti relativi a merce 'assimilabile' non è automaticamente idonea a disarticolare il ragionamento del giudice: la difesa deve spiegare la rilevanza e la diretta attinenza di tali documenti rispetto alle cose sequestrate
- Il giudice del riesame valuta il fumus del reato in termini di astratta configurabilità sulla base degli elementi esposti dal pubblico ministero; per il sequestro probatorio non è richiesto l'irrimediabile livello di prova (non sono necessari gravi indizi), ma elementi che rendano credibile la sussistenza del reato e la relazione tra cosa e reato
- Per beni seriali o numerosi, il campionamento può essere una soluzione pratica, ma non comporta un diritto automatico alla restituzione della restante merce quando ricorra la prospettazione della confisca obbligatoria
- Per evitare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione l'impugnazione deve inquadrare chiaramente un vizio di legge o un vizio di motivazione radicale, non limitarsi alla ricostruzione alternativa dei fatti
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