Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16432/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Napoli, della condanna inflitta in rito abbreviato per il delitto di cui all'art. 73 DPR 309/1990. Sono stati sollevati due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità (V comma dell'art. 73 DPR 309/90), in ragione del modesto quantitativo di stupefacente sequestrato; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'ammissione dei fatti in sede di interrogatorio di garanzia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo: la Corte d'appello ha omesso di fornire una motivazione sul mancato riconoscimento della fattispecie di cui al V comma dell'art. 73 DPR 309/1990, pur essendo stata la questione dedotta e pur essendo il dato ponderale compatibile con entrambe le ipotesi; perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a tale profilo e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio su tale punto. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato in ragione dell'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, dell'utilità limitata della sua ammissione (che non avrebbe aggiunto elementi all'accertamento) e del precedente specifico.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1 e comma 5

    la fattispecie in parola "può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione)"

    Il comma 5 disciplina la "lieve entità" e richiede una valutazione complessiva: il dato quantitativo è un indice tra altri (qualità, mezzi, modalità, circostanze). Se il quantitativo è compatibile con più profili di reato, il giudice deve motivare quali ulteriori elementi lo guidino nella qualificazione.

  • Codice penale, art. 133 (circostanze attenuanti)

    Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi e un giudizio motivato di fatto; l'assenza di elementi negativi non impone automaticamente il riconoscimento. La motivazione sul diniego è insindacabile se non contraddittoria e dà conto degli elementi decisivi presi in considerazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e altre pronunce)

    Sez. U. n. 35737/2010: "può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta..."

    La Corte di legittimità ha più volte affermato che l'applicabilità del comma 5 va valutata caso per caso, tenendo conto di tutti i parametri indicati. Inoltre, se uno degli indici previsti risulta decisivo in senso contrario, gli altri perdono incidenza; se il dato ponderale è compatibile con più fattispecie, il giudice è tenuto a specificare in motivazione le ragioni della scelta.

  • Riferimenti giurisprudenziali (es. Sez. 6, n. 45692/2023; Sez. 6, n. 45694/2016)

    Confermano il principio che la valutazione della lieve entità deve essere globale e motivata e che il giudice deve indicare, se il peso del dato quantitativo non è decisivo, quali altri elementi (mezzi, modalità, circostanze) hanno orientato la qualificazione.

Massime di principio

  • La sussistenza della fattispecie di "lieve entità" prevista dal V comma dell'art. 73 DPR 309/1990 si valuta nel complesso: quantità e qualità dello stupefacente sono indici importanti ma non esclusivi; vanno considerati anche mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
  • Se il dato ponderale è compatibile sia con l'ipotesi di spaccio ordinario sia con la fattispecie di lieve entità, il giudice è obbligato a motivare esplicitamente perché esclude la configurazione del comma 5 indicando gli elementi decisivi che giustificano la scelta; l'omissione di tale motivazione può comportare l'annullamento e il rinvio.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è automatico: richiede elementi positivi a favore dell'imputato. Un'ammissione che non apporta nuovi elementi utili all'accertamento non è in sé sufficiente per ottenere le attenuanti.
  • La motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche è valutata in sede di legittimità solo per verificare la non contraddittorietà e l'adeguatezza degli elementi considerati; se il giudice indica gli elementi decisivi (anche il precedente specifico), il diniego difficilmente sarà annullabile.
  • Nel formulare istanze difensive relative alla lieve entità o alle attenuanti, è utile articolare e documentare tutti gli elementi rilevanti (quantitativi, qualitativi, modalità operative, contributi probatori positivi) affinché il giudice sia tenuto a valutare e motivare specificamente ciascun profilo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.