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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16436/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione e aveva revocato la confisca. Il ricorrente deduceva violazione e erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. chiedendo che, per la prevalenza della sentenza favorevole, venisse pronunciata l'assoluzione nel merito "per non aver commesso il fatto" o "perché il fatto non costituisce reato". A sostegno indicava la documentazione (tra cui il verbale di assemblea che attesterebbe la sua cessazione dalla carica di amministratore ante dichiarazioni fiscali) e le dichiarazioni della coimputata Leto, nonché la presunta inconsistenza degli indizi addotti dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui l'assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è possibile solo quando l'innocenza o l'assenza della prova di colpevolezza emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile (constatazione ictu oculi). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che le ragioni del ricorrente non offrivano tale evidenza: la Corte di appello aveva richiamato il compendio indiziario e le motivate affermazioni del Tribunale (partecipazione consapevole al sistema fraudolento, benefici risultanti dalle operazioni, rapporti con l'amministratore di fatto, sottoscrizione di contrattualistica retrodatata ecc.). La mera contestazione o richiesta di diversa valutazione delle prove non è sufficiente. Perciò la Corte d'appello ha correttamente dichiarato l'estinzione per prescrizione senza procedere all'assoluzione. Inoltre la Corte di cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ha inflitto la sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    L'assoluzione ai sensi del comma 2 è possibile solo quando dalle carte processuali emerga, in modo assolutamente non contestabile, l'assenza del fatto, l'assenza della responsabilità dell'imputato o l'inesistenza della rilevanza penale; non è applicabile per mera insufficienza o contraddittorietà della prova.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese e per la sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, previa valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Sentenza Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che la prevalenza della sentenza di assoluzione, nel caso di prescrizione, trova luogo solo ove vi sia prova positiva dell'innocenza o assoluta assenza di prove a carico, così da escludere la necessità di un apprezzamento istruttorio.

  • Sentenza Sez. U. n. 36208 del 28/03/2024 (Calpitano) e giurisprudenza collegata

    Richiamata per precisare che, se sussistono statuizioni autonome come la confisca o la domanda risarcitoria, il giudice deve comunque approfondire il compendio probatorio anche in presenza di prescrizione; ove tali situazioni siano assenti (confisca revocata, nessuna parte civile), non ricorre l'obbligo di approfondimento.

Massime di principio

  • L'assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è una misura eccezionale: il giudice può pronunciarla solo quando l'innocenza o l'assenza di prova di colpevolezza emergono dagli atti in modo incontrovertibile; una diversa valutazione delle prove non è sufficiente.
  • Il ricorrente che invoca l'applicazione dell'art. 129 deve indicare puntualmente le prove o gli atti da cui risulti, senza necessità di ulteriori accertamenti, l'assoluta prova dell'innocenza; generiche censure sulla valutazione probatoria comportano elevato rischio di inammissibilità.
  • Fatto che una persona abbia cessato una carica amministrativa non esclude automaticamente eventuali responsabilità per fatti antecedenti o per concorso: rilevano gli atti e i comportamenti precedenti e i contributi causali all'illecito.
  • Se la prescrizione è stata dichiarata ma sono presenti misure patrimoniali (confisca) o richieste di risarcimento, il giudice è tenuto a un più approfondito esame del materiale probatorio nonostante la prescrizione; se tali pretese non sussistono, la declaratoria di estinzione può essere pronunciata senza ulteriore approfondimento.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è indispensabile non solo criticare la motivazione di merito, ma proporre elementi di fatto o di prova che consentano alla Corte di valutare l'incontestabile evidenza dell'innocenza; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e soggetto a sanzioni.

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