Cassazione Penale, Sentenza n. 16442/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso il rigetto dell'istanza di revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione emesso con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata (25/02/2008, irrevocabile 07/07/2010). Il ricorrente ha sollevato cinque motivi: 1) violazione di legge rispetto agli artt. 44, 31 e 36 del DPR 380/2001 sostenendo che la sospensione/revoca non richiede un provvedimento amministrativo definitivo di sanatoria; 2) omissione di valutazione della pendenza di procedure di condono/ sanatoria (domande dal 1995 e 2004 mai definite dal Comune di Massa Lubrense); 3) vizio di motivazione per mancata risposta alle deduzioni sull'affidamento privato, interesse pubblico alla demolizione e compatibilità con la pendenza del giudizio amministrativo; 4) vizio di motivazione relativo al momento rilevante ai fini della sanatoria, non distinguendo tra epoca di accertamento e di realizzazione delle opere; 5) violazione per errata individuazione del destinatario dell'ordine di demolizione, dato che il ricorrente non sarebbe più proprietario dell'immobile (donazione a Maria Luigia De Gregorio) e quindi il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accertare d'ufficio il corretto destinatario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Motivazione: il ricorrente ha rappresentato di non essere più proprietario dell'immobile (donazione a Maria Luigia De Gregorio), pertanto non sussiste un interesse concreto e attuale all'impugnazione a meno che non sia dedotto un vantaggio effettivo dall'annullamento dell'atto. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'ordine di demolizione è sanzione reale che permane nei confronti di successori e danti causa e può essere revocato solo se emergono provvedimenti amministrativi incompatibili. Ha altresì ricordato che la sospensione dell'esecuzione può essere concessa solo se, sulla base di elementi concreti, è ragionevolmente prevedibile che in breve tempo l'autorità amministrativa o giurisdizionale adotterà un provvedimento incompatibile. Nel caso di specie il ricorrente non ha dimostrato l'imminente definizione favorevole di un'istanza di condono (la domanda del 2004 era pendente da oltre venti anni) né ha addotto benefici concreti derivanti dall'annullamento. Conseguentemente il ricorso è respinto quale inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
DPR 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), art. 31
L'art. 31 disciplina l'ordine di demolizione per le opere abusive: la Corte ha interpretato che l'ordine ha natura di sanzione reale ripristinatoria e permane anche nei confronti dei successori, potendo essere revocato solo in presenza di provvedimenti amministrativi incompatibili
Richiamato in sede di motivo di impugnazione; la Corte non ha ritenuto che la mera pendenza di domande di sanatoria senza esiti imminenti sia sufficiente a sospendere l'ordine demolitorio
Citado nella doglianza del ricorrente; la Corte non ha ritenuto che l'interpretazione prospettata dal ricorrente modifichi il principio secondo cui serve un provvedimento amministrativo definitivo o un'ipotesi di rapida conclusione favorevole della procedura per sospendere/revocare
Codice di procedura penale, art. 568 comma 4
Richiede che chi impugna abbia un interesse concreto e attuale all'impugnazione; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare il ricorso inammissibile perché l'interesse del ricorrente non persisteva essendo venuta meno la titolarità dell'immobile
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
varie massime (Sez. U. e Sez. 3 citate in motivazione)
La Corte ha ribadito precedenti principi: l'ordine di demolizione opera anche nei confronti di terzi acquirenti o danti causa; la sospensione è ammessa solo se è prevedibile in breve tempo un provvedimento incompatibile; il giudice dell'esecuzione deve valutare prevedibilità e tempi di definizione delle procedure di sanatoria
Massime di principio
- Per impugnare efficacemente un ordine di demolizione occorre un interesse concreto e attuale: chi non è più titolare del diritto reale sul bene deve dimostrare un vantaggio reale derivante dall'annullamento per evitare l'inammissibilità
- L'ordine di demolizione ha natura di sanzione reale e rimane efficace nei confronti di successori e danti causa, salvo sopraggiunta incompatibilità certificata da provvedimenti amministrativi
- La semplice pendenza di istanze di condono o sanatoria non è sufficiente a sospendere o revocare l'ordine di demolizione; è necessario dimostrare elementi concreti che rendano ragionevolmente prevedibile, in breve tempo, un provvedimento amministrativo o giudiziale incompatibile
- Il giudice dell'esecuzione deve valutare sia il prevedibile esito dell'istanza di sanatoria sia i tempi necessari per la sua definizione: la sospensione può essere concessa solo in caso di rapida conclusione favorevole o di chiari elementi ostativi assenti
- Chi contesta la titolarità dell'ordine di demolizione (es. invoca trasferimento della proprietà) deve dedurre specificamente e comprovare le ricadute pratiche dell'annullamento per conservare l'interesse ad impugnare
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