Cassazione Penale, Sentenza n. 16437/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputata condannata per: a) gestione/abbandono incontrollato di rifiuti (art.256 d.lgs.152/2006 commi 1 e 2); b) realizzazione di manufatto abitativo in assenza di permesso di costruire (art.44 d.P.R. 380/2001 lett. b); c) omissione comunicazione lavori in zona sismica (artt.93 e 95 d.P.R. 380/2001). Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) nullità del giudizio per vizi nella notifica del decreto di citazione (contestata la legittimità della notifica al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p., per mancanza di prova dell'effettiva conoscenza del processo); 2) vizio di motivazione e nullità della sentenza di primo grado per riferimento a un soggetto estraneo (presunto errore materiale che avrebbe reso carente la motivazione); 3) intervenuta prescrizione dei reati edilizi (sostenendo il completamento del manufatto entro il 3/7/2019 e quindi estinzione per prescrizione); 4) vizio di interpretazione della norma ambientale (art.256 TUA), contestando che la mera inerzia del proprietario su fondo non recintato possa integrare la gestione di discarica senza un contributo causale consapevole o atti di gestione diretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado. Sono stati confermati la pena di 5 mesi di arresto e l'ammenda di euro 5.700,00, nonché l'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi con sospensione condizionale della pena subordinata all'esecuzione entro 90 giorni dal passaggio in giudicato. La Corte ha ritenuto legittima la notifica al difensore dopo la risultata irreperibilità concreta al domicilio eletto; ha considerato non decisivo l'errore materiale nella prima sentenza, poiché il giudice d'appello ha integrato la motivazione e ha esaminato il merito; ha rigettato l'eccezione di prescrizione alla luce della decorrenza effettiva dei termini e delle sospensioni normative; ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come gestione di discarica perché la motivazione di merito documentava elementi concreti di conferimento/consenso implicito e comportamento gestorio omissivo. Ha posto a carico della ricorrente le spese processuali e l'obbligo di versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 152/2006, art.256
La Corte ha ritenuto che il reato di gestione di discarica possa ricorrere non solo per atti materiali di smaltimento ma anche quando gli elementi di fatto dimostrino che il proprietario abbia conferito rifiuti o abbia tenuto un comportamento omissivo di "tolleranza" o "consenso implicito" idoneo a integrare un contributo causale/gestorio
d.P.R. 380/2001, art.44
La norma è stata applicata per qualificare la realizzazione dell'edificio come opera edilizia eseguita in assenza del permesso di costruire
d.P.R. 380/2001, artt.93 e 95
Gli artt. 93 e 95 (sull'obbligo di comunicazione lavori in zona sismica) sono stati ritenuti violati per l'omessa comunicazione della realizzazione delle opere
codice di procedura penale, art.161
La Corte ha interpretato l'art.161 c.p.p. nel senso che, in presenza di una attestazione di irreperibilità concreta al domicilio eletto, la notifica al difensore è legittima senza l'obbligo di ulteriori ricerche anagrafiche
codice di procedura penale, artt.178, 420-bis, 552
art. 552 comma 3; art.420-bis richiamato nella questione della conoscenza del processo
Gli articoli sono richiamati in relazione ai vizi di notifica e alle presunzioni di conoscenza: la Corte ha ritenuto che dagli atti e dalle scelte difensive (elezione di domicilio, nomina difensore) si possa desumere la conoscenza del processo e la rinuncia consapevole a partecipare
codice di procedura penale, art.125
Riferito al requisito della motivazione delle sentenze: la Corte ha ritenuto che un errore materiale nella motivazione di primo grado possa essere sanato dal giudice d'appello che ha poteri di integrazione e motivazione di merito
codice di procedura penale, artt.157 e 159
Richiamati in relazione alla decorrenza e sospensione della prescrizione: la Corte ha spiegato che il termine prescrizionale può decorrere dall'ultimazione funzionale dell'opera o essere sospeso da disposizioni normative e da atti processuali (e.g. deposito motivazione, sospensioni introdotte dalla legge 103/2017)
codice di procedura penale, art.170
Richiamato per l'effetto che la mancata reperibilità nel domicilio dichiarato, attestata dall'addetto, legittima la consegna dell'atto al difensore salvo casi di forza maggiore o caso fortuito
codice di procedura penale, art.604
Usato per delineare i casi tassativi in cui il giudice d'appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado: il difetto di motivazione non rientra automaticamente tra tali casi se il giudice d'appello può integrare
Legge 103/2017
Richiamata per la disciplina della sospensione dei termini di prescrizione e per la facoltà di aumentare la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso
codice di procedura penale, art.616
Richiamato in relazione alla determinazione della sanzione accessoria in caso di inammissibilità; la Corte ha disposto il versamento alla Cassa delle ammende in via equitativa
Massime di principio
- La notifica al difensore ai sensi dell'art.161 c.p.p. è legittima quando la relata di notificazione al domicilio eletto attesta l'irreperibilità concreta dell'imputato; non è richiesto che l'ufficio compia nuove ricerche anagrafiche per supplire all'inerzia dell'interessato
- Un errore materiale o una imprecisione nella motivazione della sentenza di primo grado non determina automaticamente la nullità se il giudice d'appello, nell'esercizio della sua piena cognizione, può integrare o completare la motivazione e decidere nel merito
- La prescrizione dei reati edilizi va valutata rispetto al momento in cui il manufatto è effettivamente 'ultimato' e concretamente funzionale (requisiti di agibilità/abitabilità) o, in alternativa, tenendo conto del sequestro e delle sospensioni normative/processuali che interrompono o sospendono il decorso
- La responsabilità ai sensi dell'art.256 TUA può sorgere non solo per atti attivi di smaltimento ma anche in presenza di comportamenti omissivi del proprietario che configurino un "comportamento gestorio" o un consenso implicito: è necessaria una motivazione che documenti elementi concreti (visibilità, prossimità, accatastamento rifiuti, mancata adozione di misure, presenza di beni abbandonati) idonei a dimostrare il contributo causale
- Per impugnare efficacemente una condanna è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito e fornire elementi di fatto o di diritto che smentiscano le valutazioni probatorie; argomentazioni generiche o astratte sono destinate a essere ritenute inammissibili
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