Cassazione Penale, Sentenza n. 28392/2022 del 19/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impetrazione in Cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del GIP. Il ricorrente era indagato per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 T.U. Stup. e art. 416 bis.1 c.p.) e per detenzione ai fini di spaccio (art. 73 T.U. Stup.). Le censure principali: (1) violazione dell'art. 73, comma 5 T.U. Stup. e carenza grafica della motivazione rispetto alla qualificazione della condotta relativa a quantitativi variabili; (2) vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali (artt.192, 273 c.p.p.) perché il tribunale non avrebbe confrontato le argomentazioni difensive che dipingevano il ricorrente come non fidelizzato all'organizzazione, con ruolo marginale, assenza nei delitti-fine e obbligo estorsivo di versare 1.500 euro al mese senza vantaggi; (3) carenza di motivazione e errata applicazione di art.416 bis.1 c.p. sull'aggravante mafiosa, invocando la giurisprudenza delle Sezioni Unite che richiede una rigorosa verifica dell'elemento soggettivo; (4) omissione di valutazione degli elementi captativi e del decorso temporale (assenza di condotte successive al 2018, incensuratezza) che avrebbero reso ingiustificata la custodia cautelare.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sul merito la Corte ha ritenuto: i vizi di motivazione dedotti rispetto alla gravità indiziaria e alla qualificazione della condotta sono infondati o non ammissibili; in particolare il primo motivo è inammissibile per mancata indicazione dell'interesse concreto a una diversa qualificazione del reato nel giudizio cautelare; i restanti motivi sono stati esaminati e respinti perché il tribunale del riesame ha motivatamente indicato numerosi indici di partecipazione associativa (ripetute violazioni in breve arco temporale, stabilità delle frequentazioni, linguaggio gergale, suddivisione delle 'piazze', struttura verticistica, intercettazioni in cui il capo impone regole e risolve contestazioni). La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione circa l'aggravante mafiosa: la prova degli elementi indiziari dimostra la consapevolezza degli indagati nel versare il "punto" al sodalizio, idonea a fondare la circostanza aggravante secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Chioccini). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del tribunale sulla concretezza del pericolo di recidiva e sulla presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per reati di tal tenore, ritenendo insufficienti gli elementi difensivi (assenza di condotte successive, incensuratezza) a superare le presunzioni relative legate all'associazione mafiosa.
Norme richiamate
art. 74 T.U. Stup. (D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309)
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; utilizzata per qualificare il reato-fine e come base per valutare la gravità indiziaria ai fini cautelari
art. 73 T.U. Stup.
Riferita alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; richiamata nella connessione tra reato-fine e attività associativa e nella valutazione della gravità indiziaria
art. 73, comma 5 T.U. Stup.
Contestato dal ricorrente relativamente alla indicazione di quantitativi variabili; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per mancata indicazione dell'interesse concreto nel procedimento cautelare
Prevede l'aggravante per i reati commessi al fine di agevolare l'attività di associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che gli indizi raccolti dimostrino la consapevolezza dell'agevolazione (versamento del "punto") e che la valutazione sia conforme alla giurisprudenza di legittimità
Riferito al concorso di persone nel reato; invocato nella discussione sulla qualificazione della condotta
Norma sul concorso di persone nel fatto; richiamata nelle censure difensive sulla natura del contributo del ricorrente
Richiamati dalla difesa in tema di vizio di motivazione e omessa valutazione delle deduzioni difensive; la Corte ha ritenuto inesistenti i vizi dedotti perché il tribunale ha esaminato e motivato in relazione agli elementi probatori specifici
artt. 274, 275, 275-bis c.p.p.
Richiamati in relazione all'omessa valutazione degli elementi captativi e alla motivazione sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il tribunale abbia adeguatamente valutato le captazioni e i legami associativi
Norma che disciplina le spese del giudizio; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Rinvio formale per la trasmissione della copia del provvedimento all'istituto penitenziario competente per quanto previsto dalle disposizioni attuative
Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 (Chioccini)
Giurisprudenza di legittimità richiamata: afferma che per l'aggravante mafiosa è necessario valutare l'elemento soggettivo, ma è sufficiente la consapevolezza dell'agente che la propria condotta agevola l'associazione; la Corte ha ritenuto rispettati tali principi in sede di gravità indiziaria
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione avverso decisioni sul riesame delle misure cautelari, il sindacato della Corte è limitato: si verifica la congruità logica e la conformità ai principi di diritto della motivazione senza poter operare un nuovo apprezzamento integrale delle prove.
- Una censura che richieda diversa qualificazione del reato deve indicare l'interesse concreto di ottenere tale diversa qualificazione nel procedimento de libertate; l'omissione rende la censura inammissibile.
- Per l'aggravante di agevolazione dell'associazione mafiosa (art. 416 bis.1), è necessario esaminare l'elemento soggettivo, ma la giurisprudenza ammette che la consapevolezza dell'agevolazione possa desumersi da indizi (es. versamento del "punto", accettazione delle regole del sodalizio).
- Elementi quali intercettazioni in cui il capo impone regole, il ricorso alla mediazione del capo per risolvere controversie interne, la suddivisione in "piazze" e la ripetizione di violazioni costituiscono indicatori forti di affiliazione e di stabilità dei rapporti associativi, idonei a fondare la gravità indiziaria.
- La mera assenza di posizioni apicali, la limitatezza temporale della partecipazione o l'assenza di condotte recenti non bastano automaticamente a superare le presunzioni di pericolosità e l'adeguatezza della custodia cautelare quando l'associazione sia di tipo mafioso e permangano elementi indiziari di vincolo e sottomissione.
- Le difese basate su diversa interpretazione degli stessi elementi probatori rischiano di non avere efficacia in Cassazione se non mostrano vizi logico-giuridici specifici nella motivazione del giudice del riesame.
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