Cassazione Civile, Ordinanza n. 31573/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da una condanna al pagamento, emessa in favore di un istituto di credito contro una società e alcuni fideiussori/coobbligati solidali. Successivamente vi furono due accordi transattivi tra la banca e i coobbligati: il primo del 2008, solo parzialmente eseguito; il secondo del 2011, con pagamento rateale della somma residua. Nel 2012 uno degli eredi di un coobbligato, insieme all'altro erede, estinse la propria quota e si fece cessionario del credito verso gli altri condebitori fino all'importo corrispondente alla parte di debito eccedente la propria quota. I due coobbligati ceduti chiesero giudizialmente di accertare che, tenuto conto di quanto già versato, nulla fosse più dovuto e che, in ogni caso, non fossero dovuti gli interessi convenzionali del 13,50% originariamente riconosciuti nella sentenza del Tribunale. Il giudice di merito ritenne invece ancora dovuta una somma residua, escludendo però gli interessi al tasso convenzionale. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) nullità della sentenza d'appello per vizio di costituzione del collegio, perché reso con la partecipazione di un giudice ausiliario; 2) violazione di giudicato interno, ultrapetizione e regole sul devolutum, sostenendo che la Corte d'appello avesse contraddetto la qualificazione della cessione come transazione; 3) violazione delle norme su transazione, interpretazione del contratto e onere della prova, per avere attribuito efficacia novativa agli accordi del 2008 e del 2011; 4) violazione delle regole ermeneutiche, sostenendo che l'atto di cessione rinviasse al credito originario di sentenza e comportasse la debenza degli interessi; 5) omessa pronuncia e violazione degli artt. 1219 e 1224 c.c., perché gli interessi convenzionali sarebbero stati comunque dovuti dopo la messa in mora.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza per la partecipazione del giudice ausiliario, richiamando la sentenza della Corte costituzionale sulla temporanea tollerabilità dell'assetto vigente. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi al giudicato interno, alla pretesa novazione/transazione, all'interpretazione dell'atto di cessione e alla domanda sugli interessi, rilevando in più punti che le censure non si confrontavano con la ratio decidendi e tendevano a proporre una diversa lettura dei fatti e degli atti negoziali, non consentita in sede di legittimità. È stata confermata quindi la decisione di merito che riconosceva ancora dovuto un residuo capitale ma negava gli interessi convenzionali del 13,50%. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indicato come rito introduttivo del giudizio promosso dai coobbligati per l'accertamento del residuo debito e della debenza degli interessi.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
norma di riferimento per la formulazione dei motivi di ricorso, ma le censure sono giudicate inammissibili o infondate perché non rispettose del paradigma del motivo di legittimità.
evocato dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, esclusa dalla Corte.
richiamato per dedurre un asserito giudicato interno, ritenuto però irrilevante o non decisivo ai fini dell'esito.
richiamato insieme all'art. 2909 c.c. sulla formazione del giudicato interno.
evocato per sostenere ultrapetizione e violazione del principio dispositivo.
richiamato per la censura di ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione.
richiamato quale norma sulla novazione, ma la Corte ritiene inammissibile la censura perché non coglie la ratio della decisione.
richiamato nel motivo sulla cessione del credito e sulla sua interpretazione.
invocati come criteri ermeneutici del contratto, ma la censura è dichiarata inammissibile perché si risolve in una richiesta di diversa interpretazione dell'atto.
richiamato sulla prova della transazione; la Corte osserva che la censura presupponeva erroneamente un valore decisivo della transazione del 2008, non posto a base della decisione.
evocato sul riparto dell'onere della prova, ma la censura è ritenuta non correttamente formulata e priva di confronto con la motivazione.
richiamato quanto alla valutazione delle prove; la Corte reputa la doglianza inammissibile perché non specifica il preteso errore di percezione o valutazione secondo i criteri di legittimità.
richiamato per la costituzione in mora dei debitori ceduti; la Corte non ravvisa una statuizione che violi tale norma.
evocato per sostenere la debenza degli interessi moratori nella misura convenzionale; la Corte ribadisce che manca il presupposto fattuale della preesistente debenza di interessi ultralegali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 41 Corte cost. n. 41 del 17 marzo 2021
la Corte costituzionale è richiamata per affermare la temporanea tollerabilità della partecipazione dei giudici ausiliari nei collegi d'appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve censurare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata: una doglianza che non si confronti con le ragioni della decisione o che si risolva in una diversa ricostruzione dei fatti è inammissibile.
- L'appello devolve al giudice di secondo grado l'intera questione decisa, e non solo il singolo profilo investito; il giudicato si forma sulla statuizione minima fatto-norma-effetto, non sul mero fatto isolato.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice d'appello di confermare la decisione con una diversa qualificazione giuridica dei fatti o con una motivazione diversa, purché resti entro il petitum e la causa petendi.
- L'interpretazione degli atti negoziali è questione di merito: in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizi motivazionali nei limiti consentiti, non per chiedere una lettura alternativa più favorevole.
- La debenza degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. nella misura convenzionale presuppone che, prima della mora, fossero già dovuti interessi ultralegali; se tale presupposto fattuale è escluso dal giudice di merito, la censura che ignori questo punto è infondata o inammissibile.
- La partecipazione del giudice ausiliario al collegio d'appello, nel quadro della disciplina dichiarata costituzionalmente tollerabile in via temporanea, non comporta di per sé nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice.
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