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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30440/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da avvisi di accertamento emessi nei confronti della contribuente in relazione alla sua posizione fiscale e alla deducibilità/applicabilità del regime dei non residenti. La CTR Toscana aveva dichiarato legittimi gli avvisi, salvo ridurre le sanzioni. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 40932/2021, aveva rigettato il ricorso della contribuente. Successivamente, la contribuente ha proposto revocazione di tale ordinanza ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte fosse incorsa in errore di fatto: avrebbe ritenuto controversa la residenza all'estero della stessa, mentre tale dato sarebbe stato pacifico tra le parti, essendo la contribuente stabilita nel Principato di Monaco. L'amministrazione ha resistito chiedendo il rigetto. La contribuente ha anche depositato memoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il presunto errore di fatto non ricorresse, perché la questione della residenza/domicilio effettivo della contribuente in Italia era effettivamente controversa ed era stata oggetto di accertamento in fatto da parte della CTR, poi richiamato dalla precedente ordinanza di legittimità come accertamento insindacabile. La Corte ha inoltre osservato che, se davvero il punto decisivo fosse stato la sola residenza estera, la censura avrebbe dovuto colpire la statuizione di merito della CTR e non limitarsi a denunciare un errore revocatorio sulla propria ordinanza. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione delle decisioni di legittimità è ammissibile solo per errore di fatto, quando la decisione si fondi sulla supposizione di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa o sull'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente accertata, purché il fatto non sia stato punto controverso e oggetto di pronuncia.

  • art. 384 c.p.c.

    Le decisioni della Corte non rese nel merito ai sensi di questa disposizione sono revocabili solo nei limiti dell'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 20 TUIR

    Richiamato come disposizione applicata dall'Ufficio in relazione al trattamento fiscale dei non residenti nel periodo rilevante; la Corte non entra nel merito della sua interpretazione, ma ne prende atto come base dell'accertamento fiscale.

  • art. 2, comma 2-bis, TUIR

    La Corte lo richiama come norma applicata conseguentemente all'accertamento in fatto del domicilio/residenza fiscale in Italia.

  • art. 58 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Corte afferma che l'applicazione della norma discendeva dall'accertamento in fatto del domicilio effettivo in Italia, accertamento sottratto al sindacato di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dal d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia supposto un fatto la cui verità è esclusa o negato un fatto la cui verità è accertata, e il fatto non sia stato oggetto di controversia tra le parti.
  • Non può essere utilizzata la revocazione per rimettere in discussione un accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito e richiamato dalla Corte di cassazione come presupposto della decisione.
  • Se il ricorrente intende contestare l'erroneità dell'accertamento di merito su un punto controverso, deve impugnare quella statuizione con il mezzo idoneo contro la sentenza di merito, non con la revocazione della successiva decisione di legittimità.
  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è circoscritta ai soli casi consentiti dalla legge e non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul merito della controversia tributaria.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e l'applicazione del contributo unificato დამატivo quando ne ricorrano i presupposti normativi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamentoContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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