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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07115/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato all'esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società nel 2016 per riduzione del personale in alcune sedi. La lavoratrice ha impugnato il recesso sostenendo: 1) che i criteri di scelta diversi da quelli legali non potessero essere comunicati già nella lettera di apertura della procedura, perché ciò avrebbe anticipato indebitamente la selezione dei licenziandi e ridotto illegittimamente l'ambito della comparazione; 2) che la comunicazione iniziale fosse incompleta, perché non avrebbe indicato adeguatamente trasferimenti, esuberi su scala nazionale e possibili strumenti alternativi al licenziamento, con conseguente nullità della sentenza di merito per omesso esame e difetto di motivazione; 3) che fosse stata omessa la comparazione con collaboratori coordinati e continuativi operanti in modalità outbound presso una diversa struttura, assumendone la subordinazione e la fungibilità con i lavoratori inbound coinvolti nella riduzione, con violazione dei criteri di scelta. La ricorrente ha quindi chiesto la cassazione della decisione di appello che aveva confermato la legittimità del licenziamento collettivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla completezza della comunicazione di apertura, sulla legittimità della delimitazione della platea dei licenziandi alle sole unità produttive interessate dalla crisi e sulla mancata comparazione con i collaboratori outbound, rilevando che tali valutazioni erano già state correttamente effettuate dal giudice di merito e non presentavano vizi di legittimità. Ha confermato che la procedura collettiva era stata gestita nel rispetto dei parametri di legge e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 4 e 5 L. 223/1991

    La procedura di licenziamento collettivo ha funzione di controllo sindacale sulla scelta imprenditoriale di riduzione del personale; il giudizio di legittimità riguarda la correttezza procedurale e il nesso causale tra ridimensionamento e singoli recessi, non la valutazione delle esigenze economiche in sé, salvo elusione o discriminazione.

  • art. 24 L. 223/1991

    Le regole sulla mobilità si applicano ai licenziamenti collettivi e consentono la procedimentalizzazione della riduzione del personale secondo i criteri previsti dalla legge.

  • art. 4, comma 3, L. 223/1991

    La comunicazione di apertura deve essere valutata in relazione alla sua funzione informativa per il sindacato; nel caso concreto è stata ritenuta completa ed esaustiva anche quanto a trasferimenti e posti disponibili presso altre sedi.

  • art. 4, comma 9, L. 223/1991

    La comunicazione finale o di apertura nel contesto della procedura deve consentire la valutazione sindacale, ma non impone automaticamente una individuazione già definitiva dei singoli lavoratori da licenziare.

  • art. 5, comma 1, L. 223/1991

    I criteri di scelta operano in concorso tra loro; la delimitazione della platea dei lavoratori da licenziare è ammessa se coerente con ragioni produttive e organizzative oggettive risultanti dalla comunicazione iniziale.

  • art. 41 Cost.

    La cessazione dell'attività e le scelte di ridimensionamento sono espressione della libertà di iniziativa economica dell'imprenditore, sindacabile solo nei limiti procedurali e antidiscriminatori.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la subordinazione di alcuni collaboratori; la Corte lo considera irrilevante una volta esclusa la fungibilità tra le diverse prestazioni.

  • art. 2 d.lgs. 81/2015

    Richiamato dalla ricorrente in tema di collaborazioni etero-organizzate; la Corte non ravvisa necessità di approfondire la questione perché manca la comparabilità/fungibilità tra i lavoratori.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno di una lettura conforme a buona fede; la Corte non vi attribuisce rilievo decisivo nella fattispecie, ritenendo corretta la procedura seguita.

  • art. 15 L. 300/1970

    Richiamato per il profilo discriminatorio; la Corte esclude che la delimitazione della platea e la mancata comparazione con i collaboratori integri discriminazione nel caso concreto.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione è respinta perché la sentenza di merito esponeva in modo percepibile le ragioni della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Usato per richiamare i precedenti di legittimità ritenuti conformi e assorbenti rispetto alle ulteriori questioni.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame/non corretta valutazione dei fatti non è stato neppure formalmente dedotto in modo idoneo; in ogni caso l'accertamento sulla non fungibilità resta di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo il controllo giudiziale non si estende alla scelta imprenditoriale di ridurre il personale in sé, ma alla correttezza della procedura, alla coerenza tra ragioni organizzative dichiarate e platea dei licenziandi e all'assenza di intenti elusivi o discriminatori.
  • La comunicazione di apertura della procedura ex art. 4 L. 223/1991 è sufficiente se contiene informazioni idonee a consentire l'effettivo controllo sindacale sulla ristrutturazione e sulle sue ricadute occupazionali; non è necessario che essa individui già in modo definitivo i singoli lavoratori da licenziare.
  • La delimitazione dell'ambito dei lavoratori comparabili e dei licenziandi a singole unità produttive o specifici settori è legittima solo se trova giustificazione in oggettive esigenze tecnico-produttive e organizzative risultanti dalla comunicazione iniziale e non persegua finalità discriminatorie o elusive.
  • Nel valutare la violazione dei criteri di scelta, il giudice di merito può ritenere legittimo un accordo sindacale che limiti la comparazione alle sedi interessate dalla crisi, purché la scelta sia ragionevole, congrua e coerente con le ragioni aziendali illustrate.
  • La comparazione con lavoratori di diversa area organizzativa o con collaboratori esterni/etero-organizzati non è necessaria quando sia accertata, in fatto, la non fungibilità delle prestazioni e la diversità dei rispettivi assetti organizzativi.
  • Le censure sulla completezza informativa della comunicazione e sulla valutazione delle circostanze di fatto sono insindacabili in cassazione se mirano solo a sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio e motivazionale del giudice di merito, senza indicare specifiche violazioni dei canoni legali di interpretazione o un vero vizio di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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