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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07031/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta dall'erede di un giornalista per ottenere la regolarizzazione della posizione contributiva relativa a un rapporto lavorativo svolto tra il 1987 e il 1994 e la corresponsione del trattamento previdenziale collegato. Il Tribunale aveva riconosciuto la natura giornalistica delle prestazioni svolte, ordinando il trasferimento dei contributi versati ad altro ente previdenziale all'INPGI e la liquidazione della prestazione pensionistica, respingendo invece le domande verso il datore di lavoro. La Corte d'appello ha confermato la decisione. In cassazione l'INPGI ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2126 c.c., sostenendo che l'obbligo di iscrizione e assicurazione presso l'INPGI presuppone l'effettiva iscrizione all'albo dei praticanti giornalisti, non essendo sufficiente la natura giornalistica dell'attività né la retrodatazione dell'iscrizione; 2) violazione dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995, contestando il rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito contributivo; 3) violazione dell'art. 116 L. 388/2000, assumendo l'inapplicabilità del regime di trasferimento del montante contributivo a rapporti anteriori al recepimento convenzionale della disciplina. L'INPS ha proposto ricorso incidentale adesivo alle ragioni dell'INPGI.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'INPGI, ritenendo errata la sentenza d'appello nella parte in cui aveva attribuito rilievo alla retrodatazione dell'iscrizione all'albo dei praticanti ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione all'INPGI. Ha affermato che, nel rapporto di lavoro giornalistico, la mancata iscrizione all'albo comporta nullità del contratto; tale nullità non impedisce l'applicazione dell'art. 2126 c.c. per il trattamento economico e previdenziale relativo al periodo lavorato, ma non fa sorgere l'obbligo specifico di assicurazione presso l'INPGI, che richiede insieme iscrizione all'albo e svolgimento di attività giornalistica. L'accoglimento del primo motivo, qualificato come pregiudiziale, ha determinato l'assorbimento degli altri due. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2126 c.c.

    L'attività lavorativa eseguita in forza di un rapporto nullo per mancata iscrizione all'albo conserva rilevanza ai fini del trattamento economico e previdenziale del periodo di esecuzione, ma non sana il difetto del presupposto per l'iscrizione all'ente previdenziale di categoria.

  • art. 3, commi 9 e 10, L. 8 agosto 1995, n. 335

    Richiamato sul tema della prescrizione dei crediti contributivi; la questione resta assorbita dalla cassazione sul primo motivo.

  • art. 116, L. 23 dicembre 2000, n. 388

    Richiamato sul trasferimento del montante contributivo; la questione resta assorbita dopo l'accoglimento del primo motivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro giornalistico, l'effettiva iscrizione all'albo dei giornalisti o dei praticanti costituisce presupposto necessario e concorrente, insieme allo svolgimento di attività giornalistica, per l'obbligo di iscrizione all'INPGI.
  • La retrodatazione successiva dell'iscrizione all'albo non sana la nullità del rapporto di lavoro né elimina, per il periodo retrodatato, il difetto del requisito richiesto per l'iscrizione all'ente previdenziale di categoria.
  • La nullità del contratto di lavoro per mancanza del presupposto legale di iscrizione all'albo non esclude l'applicazione dell'art. 2126 c.c. quanto ai diritti economici e previdenziali maturati per il periodo di effettiva prestazione.
  • Quando il primo motivo di ricorso investe un profilo pregiudiziale idoneo a travolgere la decisione impugnata, le ulteriori censure restano assorbite e non sono esaminate nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiRetribuzione e TFR
RamiProcesso civilePrevidenzaLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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