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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07071/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato a più dipendenti all'esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società ai sensi degli artt. 4 e ss. L. 223/1991. I lavoratori avevano impugnato il recesso sostenendo, in sintesi: che la comunicazione di apertura della procedura fosse incompleta perché non indicava in modo adeguato le ragioni tecniche, organizzative e produttive che impedivano di ridurre gli esuberi tramite trasferimenti ad altre unità; che la platea dei licenziandi fosse stata illegittimamente circoscritta alla sola sede di Roma, anziché all'intero complesso aziendale; che fosse doverosa una comparazione anche con il personale della sede di Napoli, coinvolta nella medesima procedura; e che la Corte territoriale non si fosse pronunciata sulla ripartizione dell'onere probatorio quanto alla fungibilità delle mansioni e alla prova delle ragioni che rendevano impraticabile la comparazione con altri reparti. Con il ricorso per cassazione sono stati quindi dedotti la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 1, L. 223/1991, dell'art. 39 Cost. e dell'art. 112 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi concernenti: la completezza della comunicazione di apertura della procedura, ritenuta congruamente valutata dal giudice di merito; la legittimità della delimitazione della platea dei licenziandi alla specifica unità produttiva, quando il progetto di ristrutturazione riguardi solo quella realtà e siano indicate le ragioni tecniche e organizzative della scelta; la scelta del personale secondo criteri sindacali coerenti e non discriminatori; l'assenza di discriminatorietà dell'accordo sindacale raggiunto, pur in mancanza della sottoscrizione delle RSU di Roma. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 223/1991

    La comunicazione di apertura della procedura deve contenere informazioni sufficienti a consentire il controllo sindacale sulla effettività delle ragioni e sulla correttezza della procedura, comprese le ragioni che giustificano la limitazione dei licenziamenti a una determinata unità produttiva e il mancato ricorso a trasferimenti.

  • art. 5 L. 223/1991

    I criteri di scelta dei lavoratori da licenziare sono legittimi se coerenti con il fine dell'istituto, razionali, non discriminatori e, quando la ristrutturazione riguarda un'unità o un settore specifico, possono essere limitati a quel perimetro ove sussistano specifiche professionalità o infungibilità.

  • art. 24 L. 223/1991

    La disciplina della procedura di mobilità si applica ai licenziamenti collettivi, con la funzione di procedimentalizzare il recesso datoriale e consentire il controllo sindacale.

  • art. 41 Cost.

    La scelta imprenditoriale di cessare o riorganizzare l'attività è espressione della libertà di impresa e non è sindacabile nel merito, restando controllabile la correttezza procedurale del licenziamento collettivo.

  • art. 39 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'illegittimità della delimitazione e della trattativa sindacale, ma la Corte esclude che nel caso concreto la procedura abbia assunto carattere discriminatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte non ravvisa omessa pronuncia sul tema dell'onere della prova relativo alla fungibilità, ritenendo esaminata e sostanzialmente disattesa la censura nei gradi di merito.

  • art. 13 DPR 115/2002

    Accertata la soccombenza dei ricorrenti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove previsto.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo il controllo giudiziale non si estende alla valutazione di merito delle scelte imprenditoriali di ristrutturazione o cessazione dell'attività, ma riguarda la correttezza della procedura e il rispetto dei presupposti legali del recesso.
  • La comunicazione di apertura della procedura ex art. 4 L. 223/1991 è sufficiente se contiene indicazioni tali da consentire alle organizzazioni sindacali di verificare le ragioni dell'esubero e l'eventuale impossibilità di soluzioni alternative, come il trasferimento ad altre unità.
  • Quando il progetto di ristrutturazione riguarda esclusivamente una specifica unità produttiva o un determinato settore, è legittima la delimitazione della platea dei licenziandi a tale ambito se il datore indica ragioni tecniche, organizzative e produttive oggettive e se le professionalità interessate risultano specifiche o infungibili rispetto ad altre realtà aziendali.
  • I criteri di scelta concordati con il sindacato sono validi se rispondono a razionalità, coerenza con la finalità della mobilità e non discriminazione; la mancata adesione di una singola rappresentanza non incide di per sé sulla validità dell'accordo se esso è sottoscritto da soggetti rappresentativi dei lavoratori interessati.
  • Per censurare in cassazione la valutazione di merito sulla completezza informativa o sulla fungibilità delle mansioni non basta contrapporre una diversa lettura dei fatti, ma occorre dedurre specifiche violazioni di legge o vizi realmente decisivi della motivazione nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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