Cassazione Civile, Ordinanza n. 07071/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a più dipendenti all'esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società ai sensi degli artt. 4 e ss. L. 223/1991. I lavoratori avevano impugnato il recesso sostenendo, in sintesi: che la comunicazione di apertura della procedura fosse incompleta perché non indicava in modo adeguato le ragioni tecniche, organizzative e produttive che impedivano di ridurre gli esuberi tramite trasferimenti ad altre unità; che la platea dei licenziandi fosse stata illegittimamente circoscritta alla sola sede di Roma, anziché all'intero complesso aziendale; che fosse doverosa una comparazione anche con il personale della sede di Napoli, coinvolta nella medesima procedura; e che la Corte territoriale non si fosse pronunciata sulla ripartizione dell'onere probatorio quanto alla fungibilità delle mansioni e alla prova delle ragioni che rendevano impraticabile la comparazione con altri reparti. Con il ricorso per cassazione sono stati quindi dedotti la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 1, L. 223/1991, dell'art. 39 Cost. e dell'art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi concernenti: la completezza della comunicazione di apertura della procedura, ritenuta congruamente valutata dal giudice di merito; la legittimità della delimitazione della platea dei licenziandi alla specifica unità produttiva, quando il progetto di ristrutturazione riguardi solo quella realtà e siano indicate le ragioni tecniche e organizzative della scelta; la scelta del personale secondo criteri sindacali coerenti e non discriminatori; l'assenza di discriminatorietà dell'accordo sindacale raggiunto, pur in mancanza della sottoscrizione delle RSU di Roma. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La comunicazione di apertura della procedura deve contenere informazioni sufficienti a consentire il controllo sindacale sulla effettività delle ragioni e sulla correttezza della procedura, comprese le ragioni che giustificano la limitazione dei licenziamenti a una determinata unità produttiva e il mancato ricorso a trasferimenti.
I criteri di scelta dei lavoratori da licenziare sono legittimi se coerenti con il fine dell'istituto, razionali, non discriminatori e, quando la ristrutturazione riguarda un'unità o un settore specifico, possono essere limitati a quel perimetro ove sussistano specifiche professionalità o infungibilità.
La disciplina della procedura di mobilità si applica ai licenziamenti collettivi, con la funzione di procedimentalizzare il recesso datoriale e consentire il controllo sindacale.
art. 41 Cost.
La scelta imprenditoriale di cessare o riorganizzare l'attività è espressione della libertà di impresa e non è sindacabile nel merito, restando controllabile la correttezza procedurale del licenziamento collettivo.
art. 39 Cost.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'illegittimità della delimitazione e della trattativa sindacale, ma la Corte esclude che nel caso concreto la procedura abbia assunto carattere discriminatorio.
La Corte non ravvisa omessa pronuncia sul tema dell'onere della prova relativo alla fungibilità, ritenendo esaminata e sostanzialmente disattesa la censura nei gradi di merito.
Accertata la soccombenza dei ricorrenti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove previsto.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo il controllo giudiziale non si estende alla valutazione di merito delle scelte imprenditoriali di ristrutturazione o cessazione dell'attività, ma riguarda la correttezza della procedura e il rispetto dei presupposti legali del recesso.
- La comunicazione di apertura della procedura ex art. 4 L. 223/1991 è sufficiente se contiene indicazioni tali da consentire alle organizzazioni sindacali di verificare le ragioni dell'esubero e l'eventuale impossibilità di soluzioni alternative, come il trasferimento ad altre unità.
- Quando il progetto di ristrutturazione riguarda esclusivamente una specifica unità produttiva o un determinato settore, è legittima la delimitazione della platea dei licenziandi a tale ambito se il datore indica ragioni tecniche, organizzative e produttive oggettive e se le professionalità interessate risultano specifiche o infungibili rispetto ad altre realtà aziendali.
- I criteri di scelta concordati con il sindacato sono validi se rispondono a razionalità, coerenza con la finalità della mobilità e non discriminazione; la mancata adesione di una singola rappresentanza non incide di per sé sulla validità dell'accordo se esso è sottoscritto da soggetti rappresentativi dei lavoratori interessati.
- Per censurare in cassazione la valutazione di merito sulla completezza informativa o sulla fungibilità delle mansioni non basta contrapporre una diversa lettura dei fatti, ma occorre dedurre specifiche violazioni di legge o vizi realmente decisivi della motivazione nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
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