Cassazione Civile, Ordinanza n. 07030/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un giornalista che aveva chiesto al datore di lavoro il riconoscimento della qualifica di redattore ordinario e del superminimo contrattuale, con conseguenti differenze retributive, danni da dequalificazione e demansionamento e versamento dei contributi previdenziali dovuti all’INPGI anche sulle voci non corrisposte. L’INPGI, costituitosi, aveva chiesto in via riconvenzionale il pagamento dei contributi dovuti sulle eventuali differenze retributive e, chiamando in causa l’INPS, il trasferimento all’INPGI dei contributi già versati all’INPS per il periodo 4 ottobre 1988-31 marzo 2011, con esclusione di interessi, spese e sanzioni. Il Tribunale aveva ritenuto che i contributi trasferiti dall’INPS all’INPGI dovessero essere restituiti senza accessori, applicando la disciplina sul versamento in buona fede a ente diverso e valorizzando la convenzione tra INPS e INPGI. In appello, l’INPGI aveva contestato la buona fede della società; la Corte d’appello aveva riformato la decisione sul punto, ritenendo non provata la buona fede del datore di lavoro e condannandolo a corrispondere sanzioni e interessi. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 116, comma 20, l. n. 388/2000 e dell’art. 2909 c.c., sostenendo che sulla buona fede si fosse formato giudicato interno e che il trasferimento dei contributi presupponesse necessariamente la buona fede; 2) violazione dell’art. 116, comma 20, l. n. 388/2000, degli artt. 1189 e 2033 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che la buona fede dovesse essere valutata ex ante, al momento del versamento, e non alla luce delle successive pronunce che avevano chiarito la corretta iscrizione all’INPGI; 3) violazione dell’art. 116, comma 20, l. n. 388/2000, degli artt. 1189 e 2908 c.c. e dell’art. 282 c.p.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, deducendo che i versamenti all’INPS erano stati effettuati in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva che aveva escluso l’applicazione del contratto giornalistico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché il giudicato interno sul trasferimento dei contributi non impediva la devoluzione al giudice d’appello della questione pregiudiziale della buona fede, espressamente impugnata dall’INPGI; in presenza di un nesso di pregiudizialità inscindibile, il giudicato non si forma sulla statuizione dipendente se viene contestata quella pregiudiziale. Ha inoltre affermato che i motivi secondo e terzo miravano solo a rivalutare il merito, senza scalfire l’accertamento di fatto della Corte territoriale sulla mancanza di buona fede: in particolare, il datore di lavoro non poteva invocare buona fede quando, a fronte delle mansioni svolte dal lavoratore e della richiesta di applicare il contratto giornalistico, aveva mantenuto una strategia difensiva costante di negazione del trattamento economico e normativo dovuto, senza dedurre elementi oggettivi idonei a ingenerare l’erronea convinzione di versare contributi all’ente corretto. La Corte ha quindi confermato la condanna della società al pagamento di sanzioni e interessi in favore dell’INPGI e l’ha condannata anche alle spese del giudizio di legittimità, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 116, comma 20, L. 23 dicembre 2000, n. 388
consente l’effetto liberatorio del pagamento contributivo effettuato in buona fede a un ente previdenziale diverso, con esclusione di sanzioni e interessi; la buona fede deve però risultare da ragioni oggettive e non è configurabile quando il datore di lavoro conosce o non può ignorare la corretta collocazione assicurativa del rapporto.
il giudicato copre solo il decisum non più impugnato; non si forma sulla statuizione dipendente quando sia stata ritualmente devoluta e impugnata la questione pregiudiziale da cui essa dipende.
art. 329, secondo comma, c.p.c.
l’impugnazione di una parte della decisione inscindibilmente legata a un’altra impedisce il consolidarsi del giudicato sulla parte dipendente.
la riforma della statuizione pregiudiziale travolge le conseguenze dipendenti della decisione non passata in giudicato.
richiamato per escludere l’inammissibilità dell’appello dell’INPGI.
richiamato per escludere l’ultrapetizione del Tribunale, che aveva esaminato anche profili connessi alla domanda di trasferimento dei contributi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma di ricorso per cassazione invocata per denunciare violazioni di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma di ricorso per cassazione invocata per omesso esame di fatti decisivi, ma le doglianze sono state ritenute sostanzialmente volte a una nuova valutazione del merito.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’analogia con il pagamento al creditore apparente, ma la Corte esclude che la fattispecie sia riconducibile a tale schema.
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione della controversia.
richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti della decisione giudiziale, senza accoglimento della tesi difensiva.
richiamato dalla ricorrente per collegare i versamenti all’esecutività della sentenza di primo grado.
norme sul rito camerale in Cassazione richiamate nel procedimento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il giudicato interno non si forma sulla statuizione logicamente dipendente quando la parte interessata abbia impugnato con specifiche censure la questione pregiudiziale da cui quella statuizione deriva; in tal caso l’impugnazione della parte pregiudiziale impedisce il consolidarsi della decisione dipendente.
- L’effetto liberatorio del versamento contributivo a ente previdenziale diverso presuppone una buona fede qualificata del solvens, da accertarsi in concreto sulla base di elementi oggettivi idonei a giustificare l’errore sull’ente destinatario; non basta la mera esistenza di un precedente contrasto interpretativo se il datore di lavoro, per le mansioni effettivamente svolte, non poteva ignorare il corretto inquadramento previdenziale.
- Quando il giudice di merito nega la buona fede con motivazione congrua e aderente alle risultanze di causa, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove sotto la veste della violazione di legge o dell’omesso esame di fatti.
- La fattispecie del pagamento al creditore apparente non è automaticamente sovrapponibile ai versamenti contributivi effettuati a un ente previdenziale diverso da quello legittimato, specie nei rapporti di lavoro con qualificazione professionale chiaramente determinabile dal tipo di attività svolta.
- La valutazione della buona fede del datore di lavoro va compiuta tenendo conto del suo specifico bagaglio di conoscenze professionali e della concreta conoscibilità del corretto regime previdenziale del rapporto, non secondo il parametro del quisque de populo.
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