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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07093/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare per familiari residenti in Senegal. I giudici di merito avevano rigettato la domanda per difetto di prova del requisito reddituale. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2 l. n. 153/1988 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la normativa fosse stata interpretata erroneamente e che non fosse necessaria un'autocertificazione dei redditi del nucleo familiare, anche alla luce della direttiva 2003/109/CE come interpretata dalla CGUE; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115, 421 c.p.c., per non avere la corte territoriale provveduto sull'istanza di deposito documentale reiterata in appello e per non aver considerato che l'eventuale reddito del nucleo incide sull'ammontare della prestazione e non sul diritto all'assegno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'assegno per il nucleo familiare presuppone la prova, a carico dell'interessato, sia dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa sia del requisito reddituale previsto dall'art. 2 l. n. 153/1988; nel caso concreto la prova del requisito reddituale era mancata già in primo grado e non risultavano allegazioni sufficienti né significative piste probatorie che giustificassero l'acquisizione documentale in appello. La Corte ha inoltre escluso che tale onere probatorio integri discriminazione verso il cittadino extracomunitario, trattandosi di requisito richiesto a tutti i beneficiari. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, l. n. 153/1988

    La prestazione dell'assegno per il nucleo familiare richiede la duplice prova, a carico dell'interessato, dell'attività lavorativa e del requisito reddituale; il mancato superamento della soglia reddituale esclude il diritto all'assegno.

  • art. 12 preleggi c.c.

    Invocato per l'interpretazione della disciplina, ma la Corte ha ritenuto corretta la lettura della normativa che impone la prova del requisito reddituale.

  • direttiva 2003/109/CE

    La Corte esclude che la direttiva imponga un trattamento più favorevole al cittadino extracomunitario in tema di prova del requisito reddituale.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti della prestazione grava sull'interessato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e al mancato esame dell'istanza di acquisizione documentale.

  • art. 421 c.p.c.

    L'acquisizione officiosa di documenti in appello è possibile solo se i documenti siano indispensabili e se i fatti costitutivi siano stati allegati e vi siano significative piste probatorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare il richiedente deve provare sia lo svolgimento di attività lavorativa sia il requisito reddituale previsto dalla legge; la mancanza di tale prova comporta il rigetto della domanda.
  • Il requisito reddituale non incide soltanto sulla misura della prestazione, ma può costituire anche presupposto del diritto alla prestazione stessa, quando la legge lo prevede espressamente.
  • L'acquisizione in appello di documenti non prodotti in primo grado non è preclusa in assoluto, ma richiede che i fatti costitutivi siano stati allegati sin dall'atto introduttivo e che emergano dal fascicolo elementi probatori significativi che rendano i documenti indispensabili.
  • L'onere di provare i presupposti per accedere alla prestazione previdenziale grava sul richiedente e non può essere considerato discriminatorio se richiesto in modo uniforme a tutti i beneficiari, indipendentemente dalla cittadinanza.

Come è indicizzato

MateriePrestazioni previdenzialiProve
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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