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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07091/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il lavoratore aveva domandato l'assegno per il nucleo familiare in relazione al coniuge e ai figli residenti all'estero. I giudici di merito avevano rigettato la domanda per difetto di prova del requisito socioeconomico, ritenendo non dimostrata la vivenza a carico dei familiari sulla base della documentazione in atti. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. n. 153/1988 e degli artt. 3, 5 e 8 d.P.R. n. 797/1955, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la prova della vivenza a carico. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 342 c.p.c., assumendo che la questione del possesso del reddito fosse stata devoluta in appello solo rispetto alle spese di lite e non anche al merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la censura, pur formalmente proposta come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla mancata dimostrazione della vivenza a carico dei familiari; tale contestazione è estranea al vizio di violazione di legge e, comunque, non era deducibile ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché la sentenza d'appello aveva confermato la decisione di primo grado anche in punto di fatto. Quanto al secondo motivo, lo ha reputato inammissibile perché la deduzione di un error in procedendo richiede comunque il rispetto dei requisiti di specificità e autosufficienza, compresa l'indicazione del luogo in cui atti e documenti sono reperibili, requisito non assolto nel ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, l. n. 153/1988

    richiamato come base normativa della prestazione familiare, ma la censura del ricorrente è stata letta come contestazione dell'accertamento di fatto sulla vivenza a carico, non come reale questione interpretativa della norma

  • artt. 3, 5 e 8, d.P.R. n. 797/1955

    invocati dal ricorrente per sostenere il diritto alla prestazione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a mettere in discussione il giudizio di fatto del merito

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per censurare la limitazione dell'appello, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    non consente, nel caso deciso, di censurare in cassazione l'accertamento di fatto quando la sentenza d'appello abbia confermato sul punto quella di primo grado, anche per effetto dell'art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    impedisce la deduzione in cassazione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado in punto di fatto

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    impone specificità e autosufficienza del ricorso, con trascrizione essenziale degli atti e indicazione del fascicolo in cui essi sono reperibili

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato implicitamente nel riferimento al criterio della soccombenza per la liquidazione delle spese

Massime di principio

  • Il vizio di violazione di legge ricorre solo quando si contesti l'erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalla norma; se, invece, si contesta la valutazione delle prove e l'accertamento del fatto, la censura attiene al merito e non è sindacabile come violazione di legge.
  • Quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado anche sotto il profilo fattuale, il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. non è deducibile nei limiti indicati dall'art. 348-ter c.p.c.
  • Nel ricorso per cassazione, anche la deduzione di un error in procedendo richiede il rispetto rigoroso dei requisiti di specificità e autosufficienza: occorre indicare e trascrivere gli atti e documenti rilevanti e specificare dove essi siano rinvenibili nel fascicolo.
  • La mancata osservanza dei requisiti di specificità del ricorso comporta l'inammissibilità del motivo, anche quando la censura sia formalmente qualificata come violazione di norme processuali.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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