Cassazione Civile, Ordinanza n. 07066/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro di un dipendente di Poste Italiane per il quale era stata dichiarata nulla la clausola di automatica risoluzione del rapporto e la società era stata condannata a risarcire il danno commisurato alle retribuzioni maturate fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, detratto l'aliunde perceptum. Dopo la sentenza di primo grado, che aveva respinto l'opposizione a precetto del lavoratore, la società aveva eseguito il pagamento della somma precettata; in appello, però, la Corte territoriale aveva riformato la decisione, accogliendo l'opposizione di Poste Italiane e ritenendo che, ricalcolate le somme con esclusione di alcune voci (in particolare festività non godute, interessi e rivalutazione), non residuasse alcun credito. Gli eredi del lavoratore hanno ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omessa pronuncia sulla dedotta inammissibilità dell'appello per acquiescenza della società, che avrebbe accettato la cessazione della materia del contendere nel processo esecutivo; 2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, perché la Corte d'appello aveva aderito alla CTU riconoscendo un credito complessivo, ma poi aveva affermato che nulla fosse dovuto; 3) omesso esame del fatto che l'unica somma effettivamente liquidata da Poste Italiane era quella già versata in esecuzione della sentenza di primo grado, mentre l'ulteriore importo CTU non era stato domandato; 4) travisamento della prova rappresentata dalla CTU; 5) violazione dell'art. 1223 c.c. e dei principi sul danno da licenziamento illegittimo, per avere escluso festività non godute, rivalutazione e interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo riqualificandolo come violazione di legge ex art. 336 c.p.c., e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo; il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto dell'appello di Poste Italiane. La Corte ha inoltre condannato la società al pagamento delle spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità. Il nucleo decisivo è che il pagamento eseguito in forza della sentenza di primo grado non estingue l'obbligazione sostanziale finché il titolo non sia passato in giudicato; se la sentenza esecutiva viene riformata, il pagamento resta regolato dall'art. 336 c.p.c. e non può essere considerato satisfattivo in senso sostanziale. La Corte ha anche precisato che il giudice dell'opposizione a precetto non può estendere la propria cognizione oltre la verifica del titolo esecutivo per la somma intimata, né pronunciarsi su ulteriori crediti o accessori maturati nel successivo ambito esecutivo.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte esclude la decisività della censura sul punto
art. 360, n. 4, c.p.c.
richiamato quale motivo di ricorso per nullità processuali e motivazione apparente
art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatti decisivi e travisamento della prova
art. 360, n. 3, c.p.c.
richiamato per violazione e falsa applicazione di legge
art. 1223 c.c.
invocato dai ricorrenti per contestare l'esclusione di alcune voci di danno e degli accessori
art. 336 c.p.c.
applicato come disciplina del pagamento eseguito in forza di sentenza poi riformata, con conseguente caducazione del titolo dell'adempimento e regime delle restituzioni distinto dalla ripetizione dell'indebito
art. 70 CCNL 1994
richiamato dalla Corte territoriale per escludere la spettanza della maggiorazione festiva al lavoratore non in servizio; la Corte di cassazione non condivide l'impostazione della decisione impugnata nel suo esito complessivo
Massime di principio
- Il pagamento eseguito in forza di una sentenza non definitiva non estingue in senso sostanziale l'obbligazione sottostante se la parte che paga coltiva l'impugnazione; il titolo del pagamento è processuale e, in caso di riforma della sentenza, viene meno ai sensi dell'art. 336 c.p.c.
- La riforma della sentenza che ha costituito il titolo esecutivo impone di regolare gli effetti restitutori secondo l'art. 336 c.p.c., non secondo la disciplina generale della ripetizione dell'indebito.
- Nel giudizio di opposizione a precetto il giudice deve limitarsi alla verifica della sussistenza e dell'estensione del titolo esecutivo posto a base del precetto, senza ampliare la cognizione a questioni estranee o a crediti ulteriori non devoluti.
- Se il giudice di appello accerta l'esistenza del titolo esecutivo per l'intera somma intimata, non può poi riformare la decisione di primo grado sulla base di una ritenuta inesistenza del credito residuo quando tale accertamento ecceda l'oggetto del giudizio o la domanda proposta.
- Le censure che, pur formalmente dedotte come vizi motivazionali, investono in realtà l'erronea applicazione di norme sulla efficacia della sentenza e sui suoi effetti esecutivi devono essere riqualificate come violazioni di legge.
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