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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34969/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato al contribuente due avvisi di accertamento sintetico per gli anni d'imposta 2007 e 2008, fondati su indici di capacità contributiva quali spese per assicurazioni, abitazione, autovetture e investimenti in valori mobiliari. Il contribuente aveva proposto istanze di mediazione deducendo che l'Ufficio non aveva considerato la gestione economico-patrimoniale unitaria del nucleo familiare, il previo disinvestimento collegato all'investimento in titoli, nonché ulteriori entrate derivanti da vendita di beni, liquidazioni, eredità e altri fondi. In parziale accoglimento della mediazione, l'Ufficio aveva ridotto l'accertamento solo nella parte relativa ai valori mobiliari. I ricorsi del contribuente in primo e secondo grado erano stati accolti. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 17-bis e 22 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR omesso di dichiarare inammissibili i ricorsi, perché fondati su motivi diversi e ulteriori rispetto a quelli contenuti nelle istanze di mediazione; 2) in via subordinata, violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, dell'art. 2728 c.c. e dell'art. 32 d.lgs. 546/1992, assumendo che il giudice di merito avesse erroneamente applicato la disciplina dell'accertamento sintetico e della prova contraria, non sufficientemente fornita dal contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata senza rinvio, rilevando che, per effetto della divergenza tra motivi di mediazione e motivi di ricorso, il ricorso originario del contribuente doveva essere dichiarato inammissibile. Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da svolgere, la controversia è stata definita nel merito con declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    Disciplina l'accertamento sintetico del reddito; nel caso di specie era il fondamento degli avvisi impugnati.

  • art. 17-bis d.lgs. 546/1992

    Il reclamo-mediazione produce gli effetti del ricorso e i motivi devono essere resi noti in tale fase, senza successiva modificabilità, salvo integrazioni per documenti sopravvenuti o non conosciuti.

  • art. 22 d.lgs. 546/1992

    Consente il deposito successivo di documenti non conosciuti dalle altre parti o depositati per ordine della commissione; non legittima l'introduzione di nuovi motivi di ricorso.

  • art. 24, comma 2, d.lgs. 546/1992

    È richiamato per la possibilità di integrare i motivi solo quando ciò sia reso necessario dal deposito di documenti non conosciuti.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di presunzione legale relativa nell'accertamento sintetico e conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente.

  • art. 32 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione al regime processuale del deposito documentale nel contenzioso tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge, posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 382 c.p.c.

    È richiamato per la definizione della controversia nel merito una volta cassata la sentenza e accertata l'inammissibilità originaria del ricorso.

  • Corte costituzionale, sent. n. 98/2014

    È richiamata per affermare che, nel reclamo-mediazione tributario, i motivi e l'oggetto della domanda devono essere resi noti nella fase amministrativa e non possono essere successivamente modificati, senza violare il diritto di difesa.

Massime di principio

  • Nel reclamo-mediazione tributario, i motivi di impugnazione devono coincidere con quelli poi dedotti nel ricorso giurisdizionale; la proposizione in giudizio di censure nuove o diverse rispetto a quelle formulate in sede di mediazione determina l'inammissibilità del ricorso.
  • L'identità richiesta tra reclamo e ricorso riguarda i motivi di doglianza e l'oggetto della domanda, non potendo l'amministrazione fondare la propria successiva pretesa su presupposti o ragioni diverse da quelle già esplicitate nella fase precontenziosa.
  • La possibilità di integrazione successiva riguarda solo il deposito di documenti non conosciuti o acquisiti per ordine del giudice, non la formulazione di nuovi motivi difensivi o di nuove contestazioni sostanziali.
  • In presenza di accoglimento del primo motivo di ricorso per una ragione processuale preclusiva, restano assorbite le ulteriori censure di merito sull'accertamento sintetico e sulla prova contraria.
  • Quando il vizio processuale comporta l'inammissibilità originaria del ricorso introduttivo, la Corte può cassare senza rinvio e definire la causa nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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