Sentenza del 19/10/2020 n. 22685 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda 124 avvisi di accertamento suppletivo IVA all'importazione e 124 provvedimenti sanzionatori per gli anni 1997-1999, contestati dall'A.D. sulla base dell'illegittima utilizzazione di plafond IVA riconducibili allo status di esportatore abituale, presumibilmente acquisito mediante un sistema di frodi carosello e società cartiere. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi della contribuente per decadenza e difetto di motivazione; la CTR aveva riformato accogliendo l'appello dell'A.D., ritenendo tempestivi e ben motivati gli atti e fondato l'accertamento sulla sussistenza di una 'colossale operazione fraudolenta' ricostruita nel PVC e in altre evidenze. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile e fondato solo il motivo n.5 (omesso esame di un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione): la CTR non ha valutato il fatto controverso e decisivo relativo al mantenimento, in capo alla ricorrente, del plafond IVA per le annualità 1997 e 1998 e della conseguente possibilità di effettuare acquisti in regime di sospensione IVA. Per ciò ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a questo profilo (assorbendo il motivo n.8 relativo alle sanzioni) e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione per nuovo esame. Gli altri motivi di ricorso sono stati rigettati o dichiarati inammissibili; le spese del giudizio di legittimità saranno regolate dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 8, comma 2
Disciplina il regime IVA di importazione e la possibilità di applicare il regime di sospensione tramite plafond; la questione centrale è se la società potesse legittimamente utilizzare il plafond per gli anni successivi.
Decreto Legge 29 dicembre 1983, n. 746, articolo 1
Definisce lo status di esportatore abituale; la CTR ha ritenuto che tale status fosse stato illegittimamente acquisito mediante dichiarazioni di intento fondate su frodi carosello.
Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n. 374, articolo 11, comma 5
Norma richiamata in primo grado con riferimento ai termini collegati al passaggio in giudicato di sentenze penali; la CTP aveva invocato il decorso dei termini come causa di accoglimento.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 7
Prevede limitazioni alla prova testimoniale nel processo tributario; la Corte ha chiarito che dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale possono assumere valore indiziario.
Regola la fede privilegiata del verbale di constatazione (PVC) per i fatti attestati dal pubblico ufficiale; la CTR ha fatto applicazione del principio riconoscendo rilievo al PVC insieme ad altri elementi probatori.
Codice di Procedura Civile, articolo 360, comma 1
Elenca i motivi di cassazione; la Corte ha applicato la nuova formulazione (post riforma 2012) limitando il sindacato ai vizi espressamente consentiti, con accoglimento del vizio per omesso esame di fatto decisivo (motivo n.5).
Codice di Procedura Civile, articolo 112
Riguarda l'omessa pronuncia; la Corte ha valutato la rilevanza dell'omessa pronuncia e, quando trattasi di questione di diritto non richiedente ulteriori accertamenti di fatto, si è riservato di correggere la motivazione ex art. 384 c.p.c.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 57
Richiamato nel ricorso (motivo n.6) in relazione alla rettifica della dichiarazione IVA: la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non coglieva la vera ratio della sentenza impugnata.
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 12
Norma sulle sanzioni e sulla continuazione; la questione è stata assorbita con il motivo n.5 e non decisa definitivamente dalla Cassazione.
Massime di principio
- Il verbale di constatazione (PVC) ha diversi livelli di attendibilità: gode di fede privilegiata per i fatti materialmente accertati dal pubblico ufficiale; contiene dichiarazioni rese da terzi che fanno fede fino a prova contraria, purché siano specificate le fonti di conoscenza per consentire il controllo.
- Nel processo tributario il divieto di prova testimoniale (art. 7 d.lgs. 546/1992) non esclude l'utilizzo, a valore indiziario, di dichiarazioni rese da terzi fuori dal processo; tali dichiarazioni vanno valutate congiuntamente ad altri elementi probatori.
- La riforma dell'art. 360 c.p.c. (2012) ha ristretto il sindacato di legittimità in Cassazione: sono ammissibili censure per omesso esame di fatti storici decisivi che risultino dagli atti e dal testo della sentenza e che, se esaminati, avrebbero potuto determinare diverso esito.
- L'omessa pronuncia su questione di diritto non richiedente accertamenti di fatto può essere sanata dalla Corte di cassazione enunciando le ragioni giuridiche della decisione, evitando il rinvio se il diritto è già risolvibile in sede di legittimità.
- L'efficacia vincolante di una sentenza tributaria sugli anni successivi riguarda solo elementi costitutivi tendenzialmente permanenti: non vincola quando l'accertamento si fonda su fatti variabili nel tempo (es. esistenza di fatturazioni inesistenti o diversa composizione di rapporti commerciali tra anni).
- Il principio comunitario di contrasto all'abuso del diritto può limitare gli effetti di giudicati nazionali che ostacolerebbero l'applicazione del diritto UE in materia IVA; la certezza del diritto non può impedire il perseguimento dell'effettività del sistema armonizzato.
- In caso di contestazione di plafond IVA acquisiti tramite meccanismi fraudolenti, il giudice deve valutare separatamente se il diritto al plafond sia effettivamente conservato nel periodo successivo o se l'illegittimità originaria produce effetti anche sugli anni successivi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 ott 2020Sentenza del 19/10/2020 n. 65 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 19 ott 2020Sentenza del 19/10/2020 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 19 ott 2020Sentenza del 19/10/2020 n. 135 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 19 ott 2020Sentenza del 19/10/2020 n. 136 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 19 ott 2020Sentenza del 19/10/2020 n. 141 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 19 ott 2020Sentenza del 19/10/2020 n. 303 - Comm. Trib. Prov. Modena
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →