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Sentenza

Sentenza del 19/10/2020 n. 136 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio contestava un'operazione ritenuta elusiva ai sensi dell'art. 37-bis DPR 600/1973: i soci, anziché vendere direttamente un immobile di proprietà sociale (con la conseguente tassazione della plusvalenza ai sensi del TUIR), avevano effettuato la rivalutazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 L. 448/2001, trasformato la società da SAS in SRL e quindi ceduto le quote. L'Ufficio ha ritenuto che tali atti fossero finalizzati esclusivamente ad eludere la tassazione più onerosa sulla plusvalenza immobiliare e ha rideterminato il reddito imponibile e notificato avvisi di accertamento ai soci.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di appello ha accolto gli appelli riuniti, riformando le sentenze di primo grado e annullando gli avvisi di accertamento. Il Collegio ha ritenuto che la rivalutazione delle partecipazioni effettuata ai sensi dell'art. 5 L. 448/2001, anche se in prossimità della cessione, non costituisce di per sé un'operazione abusiva; si è richiamata la prassi dell'Agenzia (es. ris. 93/E/2016) e la giurisprudenza di legittimità (es. ord. Cass. n. 7359/2019) che escludono che l'opzione per un regime fiscale meno oneroso, previsto dalla legge, possa di per sé integrare abuso del diritto. L'Ufficio è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di appello (Euro 2.000,00 oltre IVA e diritti CP).

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973, art. 37-bis

    Norma anti-elusione che consente all'Amministrazione di contestare operazioni elusive; la procedura prevista (invito a fornire motivazioni entro 60 giorni) è stata rispettata, ma il Collegio ha ritenuto che la sostanza dell'operazione fosse consentita dalla normativa specifica sulla rivalutazione.

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 86

    Disciplina la determinazione della plusvalenza; l'Ufficio ha fatto riferimento a queste norme per sostenere l'esistenza di una plusvalenza immobiliare tassabile se fosse stata ceduta direttamente la cosa.

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 68, comma 6

    Richiamato dall'Ufficio quale criterio alternativo di determinazione della plusvalenza; il Collegio però ha ritenuto che il riassetto societario e la cessione delle quote, alla luce della rivalutazione, rientrassero nel regime legittimo previsto dalla legge.

  • Legge 448/2001, art. 5 (e art. 7)

    Prevede la possibilità di rivalutare partecipazioni con pagamento di un'imposta sostitutiva; il Collegio ha affermato che tale istituto è legittimo e che la rivalutazione, anche se effettuata poco prima della cessione, non costituisce automaticamente abuso del diritto.

  • D.lgs. 546/1992, art. 14

    Norma sul litisconsorzio necessario, richiamata nelle censure degli appellanti (nullità per violazione art. 14). La questione è stata sollevata ma la decisione della CTR si è pronunciata sul merito favorevole ai contribuenti.

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 93/E/2016

    Prassi dell'Amministrazione che afferma che la mera opzione del contribuente per un regime fiscale più favorevole previsto dalla legge non costituisce di per sé abuso del diritto; citata dal Collegio a sostegno della legittimità della rivalutazione.

  • Cassazione, ord. n. 7359/2019

    Giurisprudenza di legittimità che ha affermato che operazioni societarie anche complesse, poste in essere per esigenze organizzative o miglioramento strutturale, non sono abusive; il Collegio l'ha richiamata per sostenere che l'uso dell'istituto della rivalutazione non implica automaticamente illecito risparmio tributario.

  • Cost., artt. 24 e 111

    Richiamati in relazione al principio processuale della 'ragione più liquida' (decidere sulla questione di più agevole soluzione). Il Collegio ha deciso la causa sul punto ritenuto più rapido ed efficace.

Massime di principio

  • La rivalutazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 L. 448/2001, con il pagamento dell'imposta sostitutiva, è un istituto legittimo: effettuata correttamente non costituisce automaticamente un'operazione elusiva anche se avvenuta in prossimità della cessione.
  • La mera opzione per un regime fiscale meno oneroso previsto dalla legge non è di per sé indice di abuso del diritto; l'Amministrazione deve dimostrare l'assenza di valide ragioni economiche o organizzative sottostanti all'operazione.
  • L'art. 37-bis DPR 600/1973 disciplina la procedura anti-elusiva (invito a fornire giustificazioni); il rispetto della procedura non elimina la possibilità di successo del contribuente se l'operazione è conforme alla normativa agevolativa.
  • In contenziosi simili è utile documentare e dimostrare le ragioni economiche, organizzative e societarie dell'operazione, nonché la corretta applicazione delle norme agevolative (es. pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione).
  • La prassi dell'Agenzia e la giurisprudenza di legittimità sono strumenti difensivi importanti: decisioni amministrative e di Cassazione che escludono automaticamente la qualificazione di abuso sono argomenti validi in giudizio.
  • Sotto il profilo processuale, sollevazioni procedurali (es. litisconsorzio) possono essere rilevanti ma non precludono il giudizio sul merito quando la questione decisiva è più agevole da dirimere.
  • Strategia pratica: prima di operazioni di riassetto e cessione, rispettare integralmente le formalità (rivalutazione secondo legge, versamento imposte sostitutive), conservare documentazione economico-organizzativa e, se necessario, acquisire pareri o documentazione che giustifichino gli scopi non fiscali.

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