Sentenza del 19/10/2020 n. 65 - Comm. Trib. Prov. Biella
Democraticità nelle associazioni sportive dilettantistiche - Partecipazione dei soci ad almeno un'assemblea - Non vi è elusione di democraticità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
si contestava che la gestione dell'ASD eludesse i principi di democraticità perché le assemblee venivano convocate in modo libero e informale, con la presunta conseguenza che alcuni soci fossero esclusi dalla partecipazione e dal processo decisionale
La decisione
il giudice ha rilevato che dai documenti prodotti risultava che le assemblee dei soci venivano regolarmente tenute e che, sebbene le convocazioni fossero effettuate in modo libero e informale, ciò non è vietato nell'ambito di una associazione dilettantistica. Inoltre è emerso che praticamente tutti gli associati hanno partecipato ad almeno una assemblea. Ne è conseguito che non sussiste alcun tentativo di eludere la democraticità della gestione e il ricorso è stato respinto
Norme richiamate
statuto associativo e principi generali del diritto associativo
la sentenza interpreta che lo statuto e i principi generali ammettono forme di convocazione non rigidamente formali per le associazioni dilettantistiche purché sia garantita la partecipazione effettiva dei soci
norme di buona amministrazione delle associazioni sportive dilettantistiche
si ritiene che la regolarità dell'assemblea si valuti sulla base della concreta partecipazione e della documentazione delle riunioni, non sulla sola formalità della convocazione
Massime di principio
- La democraticità in un'associazione dilettantistica si valuta sulla base della concreta partecipazione dei soci e della regolarità delle assemblee, non esclusivamente sulla rigidità formale delle convocazioni.
- Convocazioni libere o informali non costituiscono di per sé elusione della democraticità se lo statuto non le vieta e se gli organi associativi funzionano effettivamente (assemblee tenute, verbali, partecipazione dei soci).
- Il ricorrente che contesta la democraticità deve provare che l'informalità ha effettivamente precluso la partecipazione o il diritto di voto di una parte significativa dei soci; la mera irregolarità formale è insufficiente.
- Per prevenire contestazioni, è consigliabile documentare convocazioni e presenze (verbali, elenchi partecipanti, comunicazioni anche informali) e rispettare le previsioni statutarie in materia di assemblee.
- Se lo statuto richiede forme particolari di convocazione, queste devono essere rispettate; in assenza di prescrizioni tassative, prevale la valutazione sostanziale della partecipazione democratica.
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