Sentenza del 19/10/2020 n. 141 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La G.d.F. rilevò 7 bonifici per 145.000 euro dalla Repubblica di San Marino (anno 2014). Il contribuente ammise la titolarità delle somme e dichiarò che le disponibilità erano detenute a San Marino dal 2010. Nel PVC del 13.11.2017 furono contestate: 1) omessa dichiarazione di redditi diversi per €145.000 (art. 12 DL n.78/2009) per il 2010; 2) omessa dichiarazione di redditi di capitale presuntivi (art. 6 DL n.167/1990) per il 2010-2014; 3) omesso versamento dell'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (IVAFE, DL 201/2011) per il 2012-2014. L'Ufficio, invocando il cosiddetto "raddoppio dei termini", ritenne ancora accertabile il 2008 e, non essendo provata la data di costituzione delle disponibilità, emise avviso di accertamento per il 2008 (notificato 14.12.2017) con recupero di €145.000 e interessi presunti. Il contribuente impugnò l'atto deducendo: (i) l'irretroattività del meccanismo del raddoppio e quindi la sua inapplicabilità al 2008; (ii) il mancato rispetto del termine di 60 giorni tra PVC e notifica; (iii) l'inapplicabilità della disciplina del monitoraggio fiscale perché le banche sammarinesi, soggette a vigilanza analoga a quella italiana, dovrebbero essere equiparate ad operatori residenti.
La decisione
La CTP di primo grado rigettò il ricorso. In appello il Collegio accolse il contribuente: ritenne fondato il motivo relativo all'irretroattività e alla illegittimità del raddoppio dei termini applicato al caso, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 15.2.2017 (che ha escluso la legittimità di regimi che estendono i termini per attività in Stati terzi salvo eccezioni storiche) e la giurisprudenza di legittimità italiana (ex ord. Cass. 2.2.2018 n.2662 e ord. Cass. n.9119/2020) che ha qualificato la presunzione di evasione come norma sostanziale e non retroattiva. Perciò l'appello è stato accolto, l'avviso di accertamento del 2008 è stato annullato e le spese di lite del grado sono state compensate fra le parti.
Norme richiamate
Disciplina la presunzione di evasione per attività finanziarie detenute in Paesi a regime fiscale privilegiato e consente il cosiddetto "raddoppio dei termini" per l'accertamento; la Corte e la Cassazione hanno ritenuto tale presunzione di natura sostanziale e non applicabile retroattivamente al periodo accertato (qui 2008).
Prevede la disciplina sul monitoraggio fiscale (Quadro RW) e la presunzione di redditi di capitale derivanti da attività estere; contestato dall'Ufficio per gli anni 2010-2014.
Norma che ha introdotto l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), contestata per gli anni 2012-2014.
Decreto "Bersani-Visco" (2006)
Originario intervento che introdusse il meccanismo del raddoppio dei termini per fattispecie con rilievo penale/tributario; nel tempo ha avuto applicazioni controverse ed è stato in parte abrogato/ristudiato dal legislatore.
Decisione Corte di Giustizia UE del 15.02.2017
Ha stabilito che una disciplina nazionale che prevede termini maggiori di accertamento per capitali detenuti in Stati terzi può costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) e non è giustificabile salvo che la misura fosse già esistente al 31.12.1993; tale decisione ha inciso sulla legittimità del raddoppio applicato in Italia.
Cass. ord. 2.2.2018 n. 2662 (e successive pronunce di legittimità ex 2018 e 2020)
La Corte di cassazione ha ritenuto che la presunzione di evasione prevista dall'art.12, comma 2, D.L. 78/2009 abbia natura sostanziale e non può avere efficacia retroattiva; principio ribadito nella successiva Ordinanza n.9119/2020.
Cass. Sent. n. 29632 del 14.11.2019
Citata come giurisprudenza di segno opposto che giustifica la compensazione delle spese tra le parti per il contrasto giurisprudenziale sulla questione.
Massime di principio
- Il meccanismo del "raddoppio dei termini" per attività detenute all'estero è vulnerabile a censure di irretroattività e a profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione (libera circolazione dei capitali): se l'accertamento ricade su periodi anteriori all'introduzione della norma, va valutata l'irretroattività.
- Quando l'Amministrazione estende l'accertamento a un anno anteriore per mancanza di prova sulla data di costituzione delle disponibilità, il contribuente può neutralizzare tale presunzione fornendo documentazione probatoria (contratti, rendiconti, estratti conto, attestazioni temporali) che dimostri la data certa di costituzione delle attività all'estero.
- Le censure procedurali (es. termini tra PVC e notifica) devono essere verificate caso per caso: la loro rilevanza può dipendere dal tipo di verifica (in ufficio vs. accesso) e dalla prova offerta sulle modalità di consegna/ritiro dell'atto.
- La disciplina del monitoraggio fiscale (Quadro RW) si applica in linea generale agli attivi detenuti all'estero; eccezioni o equiparazioni (es. banche estere sottoposte a vigilanza analoga) richiedono specifica dimostrazione e non sono automaticamente riconosciute.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale su questioni rilevanti (es. raddoppio dei termini), è possibile che le spese di lite vengano compensate tra le parti; pertanto sia contribuente che Amministrazione devono valutare il rischio processuale prima dell'impugnazione.
- In situazioni analoghe è strategico impugnare l'atto indicando sia i profili sostanziali (irretroattività, violazione diritti fondamentali) sia i profili probatori e procedurali, richiedendo contestualmente l'acquisizione di documentazione che dimostri la data di costituzione delle disponibilità.
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