Sentenza del 19/10/2020 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
La notifica della cartella via pec non è causa di nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto legittima la notifica via PEC richiamando l'art. 26 DPR 600/73 e la giurisprudenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 10266/2018, affermando che la notifica telematica tramite PEC è ammessa e che i formati di firma CAdES e PAdES sono entrambi idonei; pertanto non è stata dichiarata la nullità della cartella per la sola circostanza della notifica via PEC o del formato di firma
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notifica della cartella esattoriale effettuata tramite PEC, deducendo che la modalità di notifica e/o il formato della firma digitale applicata al documento (PAdES anziché CAdES) determinassero la nullità dell'atto notificato
Norme richiamate
articolo 26, DPR 600/73
consente la notifica degli atti tributari tramite strumenti telematici (PEC) secondo le modalità previste; la scelta della PEC come mezzo di notifica, se eseguita nei modi previsti, non determina di per sé nullità dell'atto
Corte di Cassazione SSUU n. 10266 del 27.04.2018
ha affermato che il formato del file firmato (CAdES o PAdES) non costituisce, di per sé, causa di nullità della notifica telematica; la validità sostanziale della notifica va valutata in base al rispetto delle condizioni che assicurano l'identificazione del documento e la prova della ricezione
Massime di principio
- La notifica tramite PEC è valida se eseguita verso una casella PEC correttamente individuata e funzionante; la mera circostanza di essere stata inviata via PEC non comporta nullità
- Il formato della firma digitale (CAdES vs PAdES) non invalida automaticamente l'atto: rileva che la firma sia qualificata/valida secondo la normativa sulla firma elettronica e che il documento sia integro e leggibile
- Per contestare efficacemente la notifica via PEC il ricorrente deve dimostrare vizi specifici: indirizzo PEC inesistente, mancata ricezione nella casella, assenza della ricevuta di avvenuta consegna o alterazione del documento
- I termini per impugnare e per l'esecuzione decorrono di regola dalla data di effettiva ricezione risultante dalla ricevuta di consegna PEC; è fondamentale acquisire e conservare le ricevute elettroniche (accettazione e consegna)
- In caso di contestazione, l'onere di prova circa l'avvenuta ricezione grava sull'amministrazione che ha effettuato la notifica (mediante produzione delle ricevute PEC), mentre il destinatario dovrà fornire elementi volti a dimostrare l'inesistenza o il vizio della consegna
- Difetti formali del file allegato (illeggibilità, alterazione) possono integrare motivo di invalidità, ma non la differenza del formato di firma in sé; va valutato caso per caso se il vizio abbia inciso sulla conoscenza effettiva dell'atto
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