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Sentenza

Sentenza del 19/10/2020 n. 135 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Per l'anno 2008 l'Ufficio contestava una plusvalenza di €40.000 relativa alla cessione di attrezzature; la società aveva emesso e poi stornato una fattura. L'avviso di accertamento era stato definito dalla società con acquiescenza e pagamento in misura ridotta, rendendo definitivo il recupero. I soci hanno impugnato gli avvisi riferiti a loro, eccependo l'infondatezza e vari vizi procedurali e di merito; l'Ufficio ha invece prospettato l'inammissibilità dei ricorsi per la definitività dell'atto conseguente all'acquiescenza della società e la mancanza di doglianze personali dei singoli soci.

La decisione

La Commissione Tributaria d'Appello ha rigettato gli appelli, confermando le sentenze di primo grado che avevano dichiarato i ricorsi inammissibili. Il Collegio ha ritenuto che, avendo la società definito l'accertamento con acquiescenza, gli eventuali rilievi dei soci potevano essere solo di carattere personale e non idonei a riaprire atti ormai definiti per la società. Sono state condannate le parti appellanti al pagamento, in solido, delle spese di lite del grado pari a complessivi €2.300,00.

Norme richiamate

  • art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992

    Rinvio alla procedura di reclamo/mediazione preventiva esperita dai contribuenti prima del giudizio; tale tentativo è stato esperito ma non ha avuto esito favorevole.

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    Regola il litisconsorzio necessario: la giurisprudenza e il Collegio hanno ritenuto che non sempre è necessario integrare il contraddittorio con i soci quando la pretesa erariale risulti già definita per la società; il litisconsorzio è richiesto solo in ipotesi specifiche (es. pretesa contestata sia dal rappresentante della società sia dal socio per la stessa questione).

  • d.lgs. n. 218/1997

    Richiamato dagli appellanti per presunte errate applicazioni; il Collegio non ha ritenuto fondate le censure basate su tale richiamo e le ha ritenute assorbite dalle considerazioni sulla definitività dell'atto.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    La definizione intervenuta in capo alla società costituisce titolo per l'accertamento nei confronti delle persone fisiche soci: l'atto definito della società produce effetti determinanti anche per l'imputazione della quota di reddito in capo ai soci.

  • art. 5 del TUIR

    Principio di trasparenza: la quota di reddito imputata ai soci corrisponde alla parte dell'imponibile risultante dalla definizione operata dalla società, ossia l'imputazione riflette l'applicazione della trasparenza fiscale.

  • Giurisprudenza richiamata (Cass. Sez. Unite 2008; Cass. 12995/2013; Cass. 12137/2019)

    La giurisprudenza di legittimità conferma che il litisconsorzio è necessario solo in ipotesi determinate e che, quando la società definisce l'accertamento, i soci possono sollevare solo questioni personali; inoltre è ammessa la decisione rapida dell'inammissibilità senza integrazione del contraddittorio quando la fondatezza dell'inammissibilità è evidente.

Massime di principio

  • Se la società definisce l'accertamento con acquiescenza e pagamento, l'atto diventa definitivo e i soci non possono, in principio, riaprire la questione con doglianze che avrebbero dovuto essere avanzate dalla società.
  • Il litisconsorzio necessario con i soci non sussiste automaticamente: è richiesto solo nelle fattispecie tassative indicate dalla giurisprudenza (es. quando la pretesa è contestata sia dalla società che dal socio sulla stessa base).
  • Il socio può proporre impugnazione solo per ragioni di carattere personale e specifiche alla sua posizione; non può contestare questioni già definitivamente risolte per la società.
  • In presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità, il giudice può decidere immediatamente senza integrare il contraddittorio con litisconsorti non notificati, per rispetto della ragionevole durata del processo.
  • La definizione amministrativa operata dalla società regola anche l'imputazione della quota di reddito ai soci in forza del principio di trasparenza (art. 5 TUIR) e delle disposizioni fiscali che attribuiscono efficacia all'atto di definizione societario nei confronti dei soci (art. 41-bis DPR 600/1973).
  • Per evitare la perdita di possibilità di contestare, è strategico partecipare o far valere osservazioni già in sede amministrativa; se si è soci, verificare se esistono censure personali non estinte dalla definizione societaria prima di proporre ricorso.

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