Sentenza del 19/10/2020 n. 135 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Per l'anno 2008 l'Ufficio contestava una plusvalenza di €40.000 relativa alla cessione di attrezzature; la società aveva emesso e poi stornato una fattura. L'avviso di accertamento era stato definito dalla società con acquiescenza e pagamento in misura ridotta, rendendo definitivo il recupero. I soci hanno impugnato gli avvisi riferiti a loro, eccependo l'infondatezza e vari vizi procedurali e di merito; l'Ufficio ha invece prospettato l'inammissibilità dei ricorsi per la definitività dell'atto conseguente all'acquiescenza della società e la mancanza di doglianze personali dei singoli soci.
La decisione
La Commissione Tributaria d'Appello ha rigettato gli appelli, confermando le sentenze di primo grado che avevano dichiarato i ricorsi inammissibili. Il Collegio ha ritenuto che, avendo la società definito l'accertamento con acquiescenza, gli eventuali rilievi dei soci potevano essere solo di carattere personale e non idonei a riaprire atti ormai definiti per la società. Sono state condannate le parti appellanti al pagamento, in solido, delle spese di lite del grado pari a complessivi €2.300,00.
Norme richiamate
art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992
Rinvio alla procedura di reclamo/mediazione preventiva esperita dai contribuenti prima del giudizio; tale tentativo è stato esperito ma non ha avuto esito favorevole.
Regola il litisconsorzio necessario: la giurisprudenza e il Collegio hanno ritenuto che non sempre è necessario integrare il contraddittorio con i soci quando la pretesa erariale risulti già definita per la società; il litisconsorzio è richiesto solo in ipotesi specifiche (es. pretesa contestata sia dal rappresentante della società sia dal socio per la stessa questione).
Richiamato dagli appellanti per presunte errate applicazioni; il Collegio non ha ritenuto fondate le censure basate su tale richiamo e le ha ritenute assorbite dalle considerazioni sulla definitività dell'atto.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
La definizione intervenuta in capo alla società costituisce titolo per l'accertamento nei confronti delle persone fisiche soci: l'atto definito della società produce effetti determinanti anche per l'imputazione della quota di reddito in capo ai soci.
Principio di trasparenza: la quota di reddito imputata ai soci corrisponde alla parte dell'imponibile risultante dalla definizione operata dalla società, ossia l'imputazione riflette l'applicazione della trasparenza fiscale.
Giurisprudenza richiamata (Cass. Sez. Unite 2008; Cass. 12995/2013; Cass. 12137/2019)
La giurisprudenza di legittimità conferma che il litisconsorzio è necessario solo in ipotesi determinate e che, quando la società definisce l'accertamento, i soci possono sollevare solo questioni personali; inoltre è ammessa la decisione rapida dell'inammissibilità senza integrazione del contraddittorio quando la fondatezza dell'inammissibilità è evidente.
Massime di principio
- Se la società definisce l'accertamento con acquiescenza e pagamento, l'atto diventa definitivo e i soci non possono, in principio, riaprire la questione con doglianze che avrebbero dovuto essere avanzate dalla società.
- Il litisconsorzio necessario con i soci non sussiste automaticamente: è richiesto solo nelle fattispecie tassative indicate dalla giurisprudenza (es. quando la pretesa è contestata sia dalla società che dal socio sulla stessa base).
- Il socio può proporre impugnazione solo per ragioni di carattere personale e specifiche alla sua posizione; non può contestare questioni già definitivamente risolte per la società.
- In presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità, il giudice può decidere immediatamente senza integrare il contraddittorio con litisconsorti non notificati, per rispetto della ragionevole durata del processo.
- La definizione amministrativa operata dalla società regola anche l'imputazione della quota di reddito ai soci in forza del principio di trasparenza (art. 5 TUIR) e delle disposizioni fiscali che attribuiscono efficacia all'atto di definizione societario nei confronti dei soci (art. 41-bis DPR 600/1973).
- Per evitare la perdita di possibilità di contestare, è strategico partecipare o far valere osservazioni già in sede amministrativa; se si è soci, verificare se esistono censure personali non estinte dalla definizione societaria prima di proporre ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 ott 2020Sentenza del 19/10/2020 n. 65 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 19 ott 2020Sentenza del 19/10/2020 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 19 ott 2020Sentenza del 19/10/2020 n. 136 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 19 ott 2020Sentenza del 19/10/2020 n. 141 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 19 ott 2020Sentenza del 19/10/2020 n. 303 - Comm. Trib. Prov. Modena
- Sentenza · 19 ott 2020Sentenza del 19/10/2020 n. 304 - Comm. Trib. Prov. Modena
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →