Cassazione Civile, Ordinanza n. 35251/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per Irpef, Irap e Iva relativo al periodo d’imposta 2004, emesso nei confronti di un agente di calciatori professionisti e fondato su metodo analitico-induttivo. L’Ufficio aveva rideterminato il reddito dichiarato in misura molto più elevata, ritenendo inattendibile la contabilità e valorizzando, tra l’altro, la documentazione sui mandati di rappresentanza dei calciatori e le fatture emesse da società di famiglia del contribuente, che secondo il giudice di merito non svolgevano attività di agente sportivo ma attività di pubbliche relazioni. In primo grado l’accertamento era stato annullato solo in parte; in appello la decisione era stata sfavorevole al contribuente. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: ultrapetizione per avere la CTR accolto un preteso appello incidentale dell’Ufficio mai proposto; motivazione apparente; violazione delle norme sull’accertamento analitico-induttivo per mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti e per fondarsi su un solo elemento presuntivo; omesso esame di fatti decisivi; violazione del divieto di doppia imposizione, sostenendo che le società di famiglia avevano già fatturato le prestazioni; omessa pronuncia sul principio di cassa per i redditi di lavoro autonomo; e violazione dell’art. 116 c.p.c. per mancata valutazione di documenti e elementi istruttori, tra cui accordi di riduzione dei compensi e movimenti bancari.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il quarto, il sesto e il settimo motivo di ricorso, ha rigettato il secondo, il terzo e il quinto, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto fondato il vizio di ultrapetizione, ha reputato la motivazione non apparente, ha confermato la legittimità in astratto dell’accertamento analitico-induttivo anche sulla base di un solo elemento presuntivo, ma ha ravvisato lacune motivazionali per omesso esame di fatti e prove decisive e ha riscontrato l’omessa pronuncia sul motivo relativo al principio di cassa. Il divieto di doppia imposizione è stato escluso perché le fatturazioni delle società di famiglia riguardavano attività diverse da quella di procuratore sportivo.
Norme richiamate
Il giudice d’appello non può pronunciare oltre i limiti delle domande e delle impugnazioni effettivamente proposte; l’accoglimento di un appello incidentale non proposto integra ultrapetizione.
La censura di nullità per motivazione è fondata solo in presenza di motivazione apparente o di una delle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; non basta un mero difetto di sufficienza.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il veicolo processuale usato per denunciare nullità della sentenza per ultrapetizione, omessa pronuncia e motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L’accertamento analitico-induttivo è legittimo quando la contabilità sia complessivamente inattendibile; le presunzioni possono anche essere fondate su un unico elemento grave e preciso.
art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato quale norma parallela per l’accertamento IVA fondato su elementi presuntivi.
art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973
È invocato dal ricorrente come divieto di doppia imposizione, ma la Corte esclude la sua violazione perché i corrispettivi fatturati dalle società riguardavano prestazioni diverse.
art. 54 d.P.R. n. 917 del 1986
È richiamato come norma relativa al principio di cassa per i redditi di lavoro autonomo, sul quale la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi.
È richiamato nel motivo di omessa pronuncia insieme alla disciplina del principio di cassa per la tassazione.
Il ricorrente lamenta la mancata valutazione delle prove offerte; la Corte ritiene fondato il motivo nella parte in cui la CTR non ha esaminato elementi istruttori rilevanti.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di legittimità, la nullità per ultrapetizione ricorre quando il giudice attribuisce alla parte vittoriosa in primo grado un appello incidentale mai proposto o comunque decide oltre i limiti devolutivi effettivi.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca in senso materiale o grafico, è meramente apparente, presenta un contrasto irriducibile o è obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente la semplice insoddisfazione sulla sua completezza.
- In materia di accertamento analitico-induttivo, la complessiva inattendibilità della contabilità può essere desunta anche da un solo elemento presuntivo, purché grave e preciso, senza necessità di una pluralità di indizi.
- Il giudice di merito deve esaminare i fatti storici decisivi dedotti dalle parti e valutare gli elementi probatori specificamente offerti a sostegno delle censure; l’omesso esame di tali circostanze integra vizio denunciabile in cassazione.
- Il divieto di doppia imposizione non opera quando le somme già fatturate da soggetti diversi riguardano prestazioni differenti rispetto a quelle che costituiscono oggetto dell’accertamento nei confronti del contribuente.
- L’omessa pronuncia su una specifica doglianza di appello, come quella relativa al criterio di cassa per i redditi di lavoro autonomo, comporta nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di decidere su tutte le domande ed eccezioni ritualmente introdotte.
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