Cassazione Civile, Ordinanza n. 38119/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento di importo rilevante, relativa in gran parte a omessi versamenti IVA per il 2009. Il contribuente lamentava il difetto di motivazione della cartella, sia perché non erano spiegati i criteri di calcolo di sanzioni e interessi, sia perché non risultavano considerati versamenti già effettuati per una parte del debito. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva poi rigettato l’appello del concessionario, ritenendo la cartella nulla per difetto di motivazione. In cassazione il concessionario ha dedotto violazione di norme sulla cartella esattoriale e sull’obbligo motivazionale, sostenendo che la cartella era mera riproduzione del ruolo e atto esecutivo, con debito già emergente dalla dichiarazione del contribuente; ha inoltre censurato l’omesso esame della propria eccezione di difetto di legittimazione, assumendo che i profili contestati attinessero all’ente impositore. L’ente impositore, con ricorso incidentale, ha a sua volta censurato la motivazione della sentenza di appello e ha sostenuto che, anche a fronte di un eventuale difetto motivazionale della cartella, il giudice avrebbe dovuto esaminare nel merito la residua pretesa tributaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale dell’ente impositore, ritenendo la motivazione della CTR sufficiente a superare il solo sindacato sul "minimo costituzionale" della motivazione. Ha però accolto il primo motivo del ricorso principale del concessionario e il secondo motivo del ricorso incidentale, ritenendo fondate le censure sulla motivazione della cartella: poiché la cartella riguardava omessi versamenti IVA indicati dallo stesso contribuente in dichiarazione, era sufficiente il richiamo alla dichiarazione e ai criteri legali di calcolo degli interessi e delle sanzioni, senza necessità di una specifica ulteriore motivazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, affinché esamini le questioni rimaste assorbite e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto contro la sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per i motivi di nullità della sentenza e per la dedotta violazione di norme processuali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo.
art. 30 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
È invocato dal ricorrente principale nel quadro delle norme sulla riscossione e sulla cartella.
artt. 10, 12 e 24 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Sono richiamati a sostegno della censura sulla motivazione della cartella di pagamento.
artt. 1 e 2 d.m. 3 settembre 1999, n. 321
Sono richiamati a sostegno della disciplina del ruolo e della cartella esattoriale.
È invocato in relazione alla dedotta nullità della cartella/sentenza e al principio di raggiungimento dello scopo.
È richiamato con riferimento al riparto dell’onere probatorio sulla pretesa e sui versamenti dedotti.
È richiamato dal ricorrente incidentale per sostenere la nullità della sentenza per vizio di motivazione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato per il requisito di motivazione della sentenza tributaria.
artt. 2 e 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Sono richiamati dall’ente impositore per contestare l’idea che un difetto di motivazione della cartella impedisca l’esame del merito della pretesa.
Sono invocati per affermare che il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulla residua pretesa tributaria.
art. 111, sesto comma, Cost.
La Corte lo richiama per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione al solo minimo costituzionale.
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento deriva da debiti già dichiarati dal contribuente, l’obbligo di motivazione è attenuato: è sufficiente il richiamo alla dichiarazione e ai criteri legali di liquidazione, perché il contribuente è già in grado di conoscere presupposti e ragioni della pretesa.
- Per gli interessi e le sanzioni su somme dovute in base alla dichiarazione, non è necessaria una motivazione analitica se il calcolo è predeterminato dalla legge o desumibile dalla tipologia della violazione.
- La cartella redatta su modello ministeriale, relativa a omessi versamenti dichiarati, consente la ricostruzione del quantum e non richiede ulteriori specificazioni quando non vi sia contestazione sull’an debeatur.
- Nel giudizio di cassazione, il sindacato sulla motivazione della sentenza è limitato alle ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessità o irriducibile contraddittorietà, secondo il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost.
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