Parere n. 1163/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto con deposito diretto ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dalla Futuro Cooperativa sociale a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore signor Riccardo Di Molfetta, contro il Ministero delle imprese e del made in Italy per l’annullamento del decreto direttoriale dell’8 marzo 2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.72 del 26 marzo 2024) ad oggetto, inter alia, lo scioglimento senza nomina del commissario liquidatore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto direttoriale dell’8 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2024, recante, tra l’altro, lo scioglimento della cooperativa senza nomina del commissario liquidatore
Esito
La questione giuridica
La cooperativa ha chiesto l’annullamento del decreto di scioglimento adottato ai sensi dell’art. 223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, per il mancato deposito dei bilanci da oltre cinque anni. Sono stati dedotti: la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento; la lesione del diritto di difesa derivante dalla mancata comunicazione di avvio e dall’omessa notifica del decreto; la disparità di trattamento e l’illegittimità dell’atto per difformità rispetto a un precedente comportamento ministeriale in un caso ritenuto analogo. È stata inoltre richiesta la sospensione cautelare dell’atto, senza allegazione di elementi probatori sul danno grave e irreparabile. Nel corso dell’esame è emersa anche la mancata sottoscrizione ministeriale della relazione definitiva e l’assenza di prova dell’autorizzazione alla sua trasmissione, nonché la necessità di individuare l’effettivo legale rappresentante della ricorrente. Il TAR Toscana, con ordinanza n. 525 del 13 marzo 2026, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 223-septiesdecies disp. att. c.c. in relazione agli artt. 3, 45 e 117, comma 1, Cost., con riferimento al collegamento automatico tra mancato deposito dei bilanci per oltre cinque anni e scioglimento della cooperativa.
Il parere
La Sezione non ha definito il ricorso né nel rito né nel merito e ha sospeso l’adozione del parere definitivo. Ha rilevato che l’affare non è maturo per la decisione, poiché il Ministero non ha adempiuto all’incombente istruttorio disposto con il precedente parere interlocutorio n. 1431 del 16 dicembre 2025. È stato quindi reiterato l’ordine al Ministero di trasmettere, entro sessanta giorni, la relazione istruttoria definitiva sul merito, debitamente sottoscritta dal Ministro, corredata dalla documentazione relativa all’effettivo legale rappresentante della società e inviata anche alla ricorrente per eventuali osservazioni e controdeduzioni. La Sezione ha inoltre richiamato l’ordinanza del TAR Toscana n. 525 del 13 marzo 2026, con cui sono state ritenute rilevanti e non manifestamente infondate questioni di legittimità costituzionale concernenti l’automatismo dello scioglimento, l’assenza di discrezionalità amministrativa, di contraddittorio, di misure intermedie o graduate e di sanabilità delle inadempienze. Le parti sono state invitate a precisare, entro novanta giorni, se intendano chiedere alla Sezione di sollevare una questione identica, anche per poter interloquire direttamente con la Corte costituzionale, oppure se intendano attendere la decisione già rimessa alla Corte. La trattazione è stata rinviata al primo trimestre del 2027. La precedente istanza cautelare era stata ritenuta priva sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, ma il presente parere non definisce nuovamente in via definitiva tale profilo né il ricorso.
Osservazioni
Istruttoria ministeriale
Il Ministero non ha adempiuto all’incombente istruttorio disposto con il parere interlocutorio n. 1431 del 16 dicembre 2025. Deve trasmettere entro sessanta giorni una relazione istruttoria definitiva sul merito, debitamente firmata dal Ministro, con documentazione sull’effettivo legale rappresentante della società e inviata anche alla ricorrente per eventuali osservazioni e controdeduzioni.
Questione di legittimità costituzionale
Le parti devono precisare entro novanta giorni se intendono chiedere alla Sezione di sollevare una questione di legittimità costituzionale identica a quella esaminata dal TAR Toscana con ordinanza n. 525 del 13 marzo 2026, oppure se intendono attendere la decisione della Corte costituzionale.
Istanza cautelare
La precedente valutazione interlocutoria ha ritenuto insussistenti fumus boni iuris e periculum in mora, rilevando che la ricorrente non aveva fornito argomentazioni o elementi probatori sul danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.P.R. 1199/1971
Richiamato quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 223-septiesdecies disp. att. c.c.
Applicato per lo scioglimento della cooperativa conseguente al mancato deposito dei bilanci di esercizio per oltre cinque anni; la disposizione è oggetto delle questioni di legittimità costituzionale richiamate dal TAR Toscana.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla contestata violazione delle garanzie procedimentali e della disciplina dello scioglimento delle cooperative.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.
artt. 3 e 24 Cost.
Richiamati dalla ricorrente in relazione, rispettivamente, all’irragionevolezza della disciplina e alla lesione del diritto di difesa.
artt. 3 e 45 Cost.
Indicati nell’ordinanza del TAR Toscana quali parametri, anche in combinato disposto, rispetto all’automatismo dello scioglimento delle cooperative e alla necessità di proteggere la loro funzione sociale.
art. 117, comma 1, Cost.
Indicato dal TAR Toscana tra i parametri della questione di legittimità costituzionale.
art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87
Richiamato dal TAR Toscana quale base per la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando la relazione ministeriale definitiva non risulta validamente sottoscritta o autorizzata e non contiene la documentazione necessaria sull’identità del legale rappresentante della ricorrente, l’affare non è maturo per la decisione e il Consiglio di Stato può disporre o reiterare un’integrazione istruttoria prima di pronunciarsi nel rito e nel merito.
- La richiesta di sospensione cautelare nel ricorso straordinario richiede l’allegazione e la dimostrazione sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora; la mera deduzione di un danno grave e irreparabile, priva di argomentazioni ed elementi probatori, non è sufficiente.
- Quando, nelle more di un ricorso straordinario, un giudice amministrativo solleva una questione di legittimità costituzionale concernente la medesima disciplina applicabile alla controversia, il Consiglio di Stato può invitare le parti a precisare se intendano promuovere una questione identica o attendere la decisione della Corte costituzionale, sospendendo la trattazione del parere definitivo.
- La disciplina che collega automaticamente lo scioglimento di una cooperativa al mancato deposito dei bilanci per oltre cinque anni può porre questioni di compatibilità costituzionale ove non preveda margini di valutazione amministrativa, contraddittorio procedimentale, misure intermedie o graduate e possibilità di sanare l’inadempimento; nel parere, tuttavia, tale questione è soltanto richiamata e non decisa.
Impugnazione dello scioglimento di una cooperativa
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una cooperativa sociale contro il decreto direttoriale dell’8 marzo 2024, con cui il Ministero delle imprese e del made in Italy ne ha disposto lo scioglimento senza nomina del commissario liquidatore, a seguito del mancato deposito dei bilanci per oltre cinque anni. Il parere ha natura interlocutoria: la Sezione non ha ancora deciso né il ricorso né le questioni preliminari e di merito.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La ricorrente ha contestato il provvedimento sotto tre profili principali:
- mancata comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell’art. 223-septiesdecies disp. att. c.c., dell’art. 7 della l. 241/1990 e dei principi costituzionali richiamati;
- lesione del diritto di difesa, derivante dalla mancata comunicazione di avvio e dall’omessa notifica del decreto direttoriale;
- difformità rispetto al comportamento tenuto dal Ministero in un caso analogo, nel quale era stata comunicata l’avvio del procedimento ed era stata consentita la presentazione di osservazioni e controdeduzioni.
La cooperativa ha chiesto anche la sospensione cautelare dell’atto, senza fornire elementi probatori a sostegno del danno grave e irreparabile.
Precedente valutazione cautelare
Con il parere interlocutorio n. 1431 del 16 dicembre 2025, la Sezione aveva ritenuto insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. In particolare, era stata rilevata l’assenza di una concreta allegazione o prova del pregiudizio grave e irreparabile che sarebbe derivato dall’esecuzione del decreto di scioglimento.
Carenze della relazione ministeriale
La relazione definitiva trasmessa dal Ministero il 5 novembre 2025 non risultava sottoscritta dal Ministro, né risultava che la sua trasmissione fosse stata da questi autorizzata. Inoltre, non era stata fornita la documentazione richiesta sull’effettivo legale rappresentante della società ricorrente.
La Sezione aveva pertanto ordinato al Ministero di trasmettere una relazione istruttoria definitiva, debitamente firmata, corredata dalla documentazione sull’effettivo legale rappresentante e comunicata anche alla ricorrente, così da consentirle eventuali osservazioni e controdeduzioni. Poiché tale incombente non è stato adempiuto, il Consiglio di Stato lo ha reiterato, assegnando al Ministero il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del parere.
Questione di legittimità costituzionale richiamata
La Sezione ha considerato anche l’ordinanza n. 525 del 13 marzo 2026 del TAR Toscana, resa in un diverso giudizio, con la quale sono state ritenute rilevanti e non manifestamente infondate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 223-septiesdecies disp. att. c.c.
La disposizione è stata censurata nella parte in cui collega automaticamente lo scioglimento della cooperativa al mancato deposito dei bilanci per oltre cinque anni, in assenza di beni immobili, senza:
- attribuire all’amministrazione un margine di valutazione discrezionale;
- prevedere una forma di contraddittorio con la società interessata;
- introdurre misure intermedie o graduate;
- consentire la sanabilità delle inadempienze.
Il TAR ha prospettato il contrasto con gli artt. 3 e 45 Cost., anche in combinato disposto, nonché con l’art. 117, comma 1, Cost. La rilevanza dell’art. 45 Cost. è stata collegata alla funzione sociale delle cooperative, che l’ordinamento deve valorizzare, promuovere e proteggere mediante strumenti normativi coerenti e non irragionevolmente penalizzanti. Il TAR ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87.
Invito alle parti e rinvio
La Sezione ha invitato sia il Ministero sia la ricorrente a precisare, entro novanta giorni, se intendano chiedere il sollevamento di una questione di legittimità costituzionale identica, così da poter eventualmente interloquire direttamente davanti alla Corte costituzionale, oppure se intendano attendere soltanto la decisione già rimessa alla Corte.
Dispositivo
Il Consiglio di Stato ha reiterato l’incombente istruttorio già disposto, ha assegnato al Ministero sessanta giorni per adempiere, ha fissato il termine di novanta giorni per la posizione delle parti sulla questione costituzionale e ha sospeso l’adozione del parere definitivo. La trattazione dell’affare è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel primo trimestre del 2027, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione in rito e nel merito.
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