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Parere

Parere n. 1160/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dalla signora Evelyn Pizzurro, vedova dell’appuntato Fabrizio Ferrara e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore Mattia Ferrara, contro il Comando generale della Guardia di finanza e delle Finanze per l’annullamento del provvedimento prot. n. 0279759/2023 del 26 settembre 2023, notificato il 10 ottobre 2023, recante il rigetto del ricorso gerarchico avverso il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 837232022 del 7 febbraio 2023 di diniego della dipendenza da causa di servizio dell’infermità del signor Fabrizio Ferrara, nonché degli atti connessi.

Giustizia amministrativa202401133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Annullamento del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico avverso il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del decesso di un appuntato della Guardia di finanza, deceduto mentre si recava al lavoro.

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 26 settembre 2023 con cui l’Amministrazione aveva respinto il ricorso gerarchico contro il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del decesso del coniuge e del conseguente equo indennizzo. Il decesso era avvenuto il 30 giugno 2012, mentre il militare si recava al lavoro, a seguito di un colpo d’arma da fuoco. Il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva escluso il nesso eziologico tra evento mortale e servizio, valorizzando anche il fatto che le indagini penali non avevano individuato l’autore dell’omicidio ed erano state archiviate. La ricorrente ha dedotto, con due motivi connessi, violazione delle disposizioni in materia di causa di servizio ed equo indennizzo, difetto di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta, sostenendo che ricorressero i presupposti dell’infortunio in itinere e che l’Amministrazione avesse erroneamente valutato gli elementi istruttori. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha escluso l’inammissibilità del ricorso, rilevando che la domanda era chiaramente diretta all’annullamento del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e degli atti connessi, azione esperibile mediante ricorso straordinario. Il riferimento all’infortunio in itinere non ha modificato la domanda, ma è stato interpretato come prospettazione della possibile dipendenza da causa di servizio dell’infermità o del decesso verificatisi durante il tragitto ordinario casa-lavoro. Nel merito, i due motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti fondati. Pur riconoscendo la competenza specialistica del Comitato di verifica e la natura tecnico-discrezionale delle sue valutazioni, sindacabili solo per manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti, la Sezione ha ravvisato proprio tali vizi. Il mancato accertamento dell’autore dell’omicidio è stato ritenuto elemento neutro e non decisivo rispetto al nesso tra decesso e servizio. L’Amministrazione avrebbe dovuto verificare se la morte fosse avvenuta in occasione del servizio, considerato che il militare percorreva il normale itinerario casa-lavoro, e non ha dimostrato l’esistenza di condotte delittuose o comunque incompatibili con il servizio, tali da interrompere il rapporto con l’Amministrazione. Il ricorso è stato quindi accolto con annullamento degli atti impugnati.

Osservazioni

Ammissibilità del ricorso straordinario

Il ricorso è ammissibile perché diretto in modo espresso e inequivoco all’annullamento del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e degli atti connessi. Le deduzioni successive non hanno modificato né ampliato il thema decidendum.

Infortunio in itinere

Il richiamo all’infortunio in itinere non introduce una domanda diversa, ma prospetta che il decesso verificatosi durante il normale tragitto casa-lavoro possa essere riconosciuto come dipendente da causa di servizio, ove ne ricorrano i presupposti.

Valutazione del nesso eziologico

Il Comitato di verifica ha erroneamente ritenuto rilevante il mancato individuamento dell’autore dell’omicidio. Tale circostanza è neutra rispetto all’accertamento del nesso tra evento mortale e servizio e non giustifica il diniego.

Istruttoria sull’occasione di servizio

L’Amministrazione avrebbe dovuto verificare se la morte si fosse verificata in occasione del servizio, tenendo conto del fatto, non contestato, che il militare si recava al lavoro lungo il normale itinerario casa-lavoro.

Condotte incompatibili con il servizio

Non è stato dimostrato che l’evento fosse riconducibile a fatti o comportamenti delittuosi del militare o comunque incompatibili con il servizio istituzionale, idonei a recidere il rapporto con l’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

    La disposizione è richiamata nel procedimento amministrativo in relazione agli elementi informativi necessari per la valutazione della dipendenza da causa di servizio.

  • art. 1 l. 648/1950

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni in materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dei relativi benefici.

  • art. 1 l. 1094/1970

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni applicabili alla fattispecie.

  • l. 241/1990

    Richiamata dalla ricorrente per dedurre vizi dell’azione amministrativa e del procedimento.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ritenuti sussistenti i presupposti per l’oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute in caso di diffusione del parere.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base per la tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101

    Richiamato a fondamento dell’oscuramento dei dati personali e sanitari contenuti nel parere.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il mancato accertamento dell’autore di un fatto delittuoso che abbia causato il decesso del dipendente è, di per sé, elemento neutro rispetto alla verifica del nesso eziologico tra evento e servizio.
  • Quando il decesso del dipendente si verifica mentre percorre il normale itinerario casa-lavoro, l’Amministrazione deve valutare specificamente se l’evento sia avvenuto in occasione del servizio, senza poterlo escludere sulla sola base dell’archiviazione delle indagini penali o del mancato individuamento del responsabile.
  • Le valutazioni tecnico-discrezionali del Comitato di verifica per le cause di servizio, pur assistite da una particolare competenza specialistica, sono sindacabili quando risultino manifestamente illogiche, arbitrarie, irragionevoli o fondate su un evidente travisamento dei fatti.
  • Per escludere la dipendenza da causa di servizio di un evento verificatosi durante il tragitto casa-lavoro, l’Amministrazione deve accertare, ove rilevante, l’esistenza di condotte delittuose o comunque incompatibili con il servizio, idonee a interrompere il rapporto funzionale con l’Amministrazione.

Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per decesso durante il tragitto casa-lavoro

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto dalla vedova di un appuntato della Guardia di finanza, anche quale genitore del figlio minore, contro il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del decesso del coniuge e del conseguente equo indennizzo.

Premesse e iter amministrativo

Il militare era deceduto il 30 giugno 2012, mentre si recava al lavoro, a seguito di un colpo d’arma da fuoco. Nel 2013 la vedova aveva presentato domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del decesso.

La Commissione medico ospedaliera aveva riscontrato l’infermità e l’aveva dichiarata ascrivibile alla prima categoria della tabella A. Il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva tuttavia escluso il nesso causale tra il decesso e il servizio, rilevando inizialmente l’assenza di elementi informativi sufficienti e, successivamente, confermando il diniego anche in considerazione dell’esito negativo delle indagini penali, concluse con l’archiviazione senza individuazione dell’autore dell’omicidio.

L’Amministrazione aveva quindi respinto la domanda e, con provvedimento del 26 settembre 2023, anche il ricorso gerarchico proposto dall’interessata.

Questioni sottoposte alla Sezione

La ricorrente ha dedotto due motivi, incentrati sulla violazione della disciplina in materia di causa di servizio, sul difetto di motivazione, sull’illogicità e sull’ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che il decesso fosse avvenuto durante il normale tragitto casa-lavoro e che ricorressero quindi i presupposti dell’infortunio in itinere, nonché che il Comitato avesse erroneamente valutato gli elementi istruttori.

Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto nel merito.

Ammissibilità del ricorso

La Sezione ha respinto l’eccezione di inammissibilità. La domanda era espressamente diretta all’annullamento del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e degli atti connessi, configurando una tipica azione di annullamento esperibile mediante ricorso straordinario.

Il riferimento all’infortunio in itinere non ha comportato una modifica della domanda. Esso è stato interpretato come argomento volto a dimostrare che un’infermità o un decesso verificatisi durante il normale percorso casa-lavoro possono, ricorrendone i presupposti, essere riconosciuti come dipendenti da causa di servizio.

Valutazione del Comitato di verifica

La Sezione ha riconosciuto che il Comitato di verifica dispone di competenza specialistica in ordine all’accertamento del nesso eziologico tra infermità o decesso e servizio prestato. Le sue valutazioni costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili entro limiti ristretti, in presenza di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

Nel caso concreto, tuttavia, tali vizi sono stati ravvisati nella motivazione del Comitato. Il Comitato aveva valorizzato il mancato individuamento dell’autore dell’omicidio come elemento contrario alla prova del nesso causale. Secondo la Sezione, questo dato è del tutto neutro: l’archiviazione delle indagini penali e il mancato accertamento del responsabile non dimostrano né escludono il collegamento tra il decesso e il servizio.

Occasione di servizio e infortunio in itinere

L’aspetto decisivo avrebbe dovuto essere la verifica dell’occasione di servizio, considerato che il militare era deceduto mentre percorreva il normale itinerario casa-lavoro. Tale circostanza, evidenziata dalla ricorrente, non risultava negata o contestata dall’Amministrazione.

L’Amministrazione non aveva inoltre dimostrato che il decesso fosse riconducibile a comportamenti delittuosi del militare o ad altre condotte incompatibili con il servizio istituzionale, tali da interrompere in modo certo e definitivo il rapporto funzionale con l’Amministrazione.

Decisione

I due motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono stati ritenuti fondati. La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere accolto, con annullamento degli atti impugnati.

Tutela dei dati personali

Il parere dispone l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-septies del d.lgs. n. 196/2003.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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