Parere n. 1156/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Parere su diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeParere sul diniego della concessione della cittadinanza italiana per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 91/1992, ai fini del rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza italiana presentata da uno straniero coniugato con una cittadina italiana il 4 gennaio 2022. Nel corso dell'istruttoria sono emerse, da informazioni riservate, specifiche controindicazioni inerenti alla sicurezza della Repubblica. La questione riguardava la rilevanza di tali elementi, anche se non del tutto attuali, ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992, nonché i limiti del sindacato del Consiglio di Stato sulla valutazione discrezionale dell'Amministrazione e il contenuto necessario della motivazione del decreto di diniego.
Il parere
La Sezione ha ritenuto che gli elementi informativi riservati allegati alla richiesta facciano riferimento a situazioni di fatto la cui valutazione, ai fini della loro rilevanza come controindicazioni alla concessione della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica, è ampiamente discrezionale. La valutazione amministrativa non è apparsa manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole e non sono stati ravvisati elementi idonei a dubitare della correttezza delle conclusioni dell'Amministrazione. Il parere è quindi reso in senso favorevole al diniego. La Sezione ha tuttavia precisato che il provvedimento non può essere motivato in termini generici: pur mantenendo riservati i documenti e le informazioni utilizzati, deve indicare le ragioni ostative in modo tale da consentire all'interessato l'esercizio dell'eventuale diritto di difesa.
Osservazioni
Rilevanza delle informazioni riservate
La valutazione delle situazioni di fatto, anche non del tutto attuali, quali controindicazioni alla concessione della cittadinanza per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica rientra nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione e non è censurabile in assenza di manifesta illogicità, arbitrarietà o irragionevolezza.
Motivazione del decreto di diniego
Il diniego non può fondarsi su una motivazione generica. Ferma la riservatezza dei documenti e delle informazioni acquisite, il provvedimento deve indicare le ragioni ostative in misura sufficiente a consentire all'interessato l'esercizio dell'eventuale diritto di difesa.
Norme richiamate
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
La disposizione individua i presupposti ordinari per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano.
art. 6, comma 1, lett. c), l. 91/1992
La sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica preclude l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5.
Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
Il diniego ministeriale per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica richiede il conforme parere del Consiglio di Stato e deve essere motivato; l'istanza può essere riproposta dopo cinque anni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi dell'interessato e dei terzi citati, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nella valutazione delle cause ostative all'acquisto della cittadinanza italiana per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, l'Amministrazione dispone di un'ampia discrezionalità, il cui esercizio è sindacabile quando risulti manifestamente illogico, arbitrario o irragionevole.
- La non piena attualità degli elementi informativi utilizzati non ne esclude automaticamente la rilevanza ai fini della sicurezza della Repubblica, poiché la loro incidenza deve essere apprezzata complessivamente nell'ambito della valutazione discrezionale amministrativa.
- La riservatezza delle informazioni poste a base del diniego di cittadinanza non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivare il provvedimento: devono essere indicate le ragioni ostative in termini non generici e sufficienti a consentire l'esercizio del diritto di difesa, senza divulgare i documenti riservati.
Diniego della cittadinanza italiana per ragioni di sicurezza della Repubblica
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato la richiesta di parere formulata dal Ministero dell'interno ai fini del rigetto di un'istanza di acquisto della cittadinanza italiana presentata dal coniuge straniero di una cittadina italiana. L'affare riguarda l'applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in particolare delle disposizioni sulla cittadinanza per matrimonio e sulle cause ostative inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Presupposti dell'istanza
L'interessato aveva contratto matrimonio con una cittadina italiana il 4 gennaio 2022 e aveva presentato un'istanza documentata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992. Nel corso dell'istruttoria amministrativa erano emerse, attraverso informazioni riservate, specifiche controindicazioni riferite alla sicurezza della Repubblica. Il Ministero aveva quindi formulato una valutazione di inopportunità della concessione e richiesto il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 8 della medesima legge.
Quadro normativo
L'art. 5 della legge n. 91/1992 prevede la possibilità per il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano di acquistare la cittadinanza dopo due anni di residenza legale in Italia dal matrimonio, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, purché non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale.
L'art. 6, comma 1, lettera c), stabilisce che l'acquisto è precluso quando sussistano comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, il Ministro dell'interno respinge l'istanza con decreto motivato e, quando il diniego dipende da ragioni di sicurezza della Repubblica, il decreto deve essere emanato su conforme parere del Consiglio di Stato.
Valutazione delle informazioni di sicurezza
La Sezione ha esaminato gli elementi informativi riservati trasmessi dal Ministero e ha rilevato che essi riguardano situazioni di fatto non del tutto attuali, ma la cui valutazione ai fini della sicurezza della Repubblica presenta un'ampia componente discrezionale.
Il Consiglio di Stato non ha riscontrato una manifesta illogicità, arbitrarietà o irragionevolezza nella valutazione ministeriale. Allo stato degli atti, non sono quindi emersi elementi idonei a porre in dubbio la correttezza delle conclusioni dell'Amministrazione circa l'inopportunità del conferimento della cittadinanza.
Obbligo di motivazione e diritto di difesa
La Sezione ha posto una specifica condizione sostanziale sul contenuto del futuro decreto di diniego. La motivazione non potrà essere generica, anche se i documenti e le informazioni utilizzati conservano carattere riservato.
Il provvedimento dovrà indicare le ragioni ostative in modo sufficientemente concreto da consentire all'interessato di esercitare l'eventuale diritto di difesa, mantenendo al contempo l'oscuramento o la non divulgazione degli elementi informativi riservati. La riservatezza della fonte o della documentazione, pertanto, non elimina l'obbligo di una motivazione effettiva e comprensibile.
Esito
La Sezione ha espresso parere favorevole al diniego della cittadinanza italiana, nei sensi indicati nella motivazione. Il parere sostiene la valutazione dell'Amministrazione sulla sussistenza di comprovate ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, subordinando tuttavia la legittimità del provvedimento a una motivazione non generica e compatibile con l'esercizio del diritto di difesa.
Per tutelare i diritti e la dignità dell'interessato e dei terzi citati, il parere dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a consentirne l'identificazione, richiamando l'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché gli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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