Parere n. 1159/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor B. G. contro la -OMISSIS- avverso la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e il provvedimento di rientro all’originaria amministrazione di appartenenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per quindici giorni e del provvedimento di rientro nell'amministrazione di appartenenza
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente, militare immesso con qualifica dirigenziale nella forza organica di un'amministrazione di sicurezza, ha impugnato il provvedimento del 27 agosto 2025 con cui gli è stata irrogata la sospensione dal servizio per quindici giorni e il successivo provvedimento dell'11 settembre 2025 che ne ha disposto il rientro nell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b), d.P.C.M. n. 1 del 2011. La sanzione è stata adottata in relazione allo smarrimento di uno zaino contenente documentazione d'ufficio, lasciato da un funzionario dipendente del ricorrente sulla sedia di un ristorante durante una cena al termine di una missione all'estero. Il ricorso è articolato in quattro motivi, tra i quali la violazione del principio di corrispondenza tra contestazione degli addebiti e sanzione disciplinare. La Sezione deve verificare, in particolare, la fondatezza dei primi due motivi, ma nel fascicolo non è presente il provvedimento disciplinare impugnato.
Il parere
La Sezione non definisce il ricorso nel merito, ritenendo l'affare non maturo per la decisione. Osserva che, per la completezza del fascicolo e per poter valutare la fondatezza dei primi due motivi di gravame, è indispensabile acquisire il provvedimento disciplinare del 27 agosto 2025, non trasmesso dall'amministrazione, che ha inviato soltanto l'atto di contestazione degli addebiti e il provvedimento di rientro. Dispone quindi che l'amministrazione trasmetta tale atto entro trenta giorni dalla comunicazione del parere e differisce la trattazione a un'adunanza da fissare nel quarto trimestre del 2026.
Osservazioni
Acquisizione del provvedimento disciplinare
L'amministrazione deve trasmettere entro trenta giorni dalla comunicazione del parere il provvedimento disciplinare del 27 agosto 2025, necessario per completare il fascicolo e consentire l'esame dei primi due motivi di ricorso.
Differimento della trattazione
La decisione sul ricorso è differita a un'adunanza che sarà fissata nel quarto trimestre del 2026; il parere non contiene quindi alcuna valutazione definitiva sull'accoglimento o sul rigetto dei motivi.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, lettera b), d.P.C.M. n. 1 del 2011
rientro nell'Amministrazione di appartenenza
La disposizione è indicata quale base normativa del provvedimento di rientro del ricorrente nell'amministrazione di appartenenza; il parere non ne sviluppa l'interpretazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e le amministrazioni interessate.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando il provvedimento direttamente impugnato non è presente nel fascicolo, l'affare non è maturo per la decisione e il Consiglio di Stato può disporne l'acquisizione mediante incombente istruttorio.
- L'acquisizione del provvedimento disciplinare è necessaria per verificare la fondatezza della censura relativa alla corrispondenza tra contestazione degli addebiti e sanzione irrogata.
- La mancanza di un atto indispensabile per l'esame dei motivi di ricorso giustifica il differimento della trattazione senza anticipare una decisione sull'esito sostanziale della controversia.
Sanzione disciplinare e rientro nell'amministrazione di appartenenza
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un militare con qualifica dirigenziale contro una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per quindici giorni e contro il successivo provvedimento di rientro nell'amministrazione di appartenenza.
Premesse e richiesta
La sanzione è stata adottata in relazione allo smarrimento di uno zaino contenente documentazione d'ufficio. Lo zaino era stato appoggiato sulla sedia di un ristorante da un funzionario dipendente del ricorrente, durante una cena al termine di una missione all'estero. L'amministrazione ha ritenuto accertata la responsabilità disciplinare del ricorrente.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento disciplinare del 27 agosto 2025 e il provvedimento dell'11 settembre 2025, adottato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b), d.P.C.M. n. 1 del 2011, con cui è stato disposto il rientro nell'amministrazione di appartenenza. Il ricorso contiene quattro motivi, tra i quali la violazione del principio di corrispondenza tra la contestazione degli addebiti e la sanzione disciplinare irrogata.
Esigenza di integrazione istruttoria
La Sezione rileva che il fascicolo trasmesso dall'amministrazione non contiene il provvedimento disciplinare del 27 agosto 2025, ma soltanto l'atto di contestazione degli addebiti e il provvedimento di rientro.
La produzione del provvedimento sanzionatorio è necessaria sia per completare il fascicolo sia, soprattutto, per valutare la fondatezza dei primi due motivi di ricorso. In assenza di tale documento, l'affare non è ritenuto maturo per la decisione.
Dispositivo e sviluppi successivi
Il Consiglio di Stato dispone che l'amministrazione trasmetta il provvedimento disciplinare entro trenta giorni dalla comunicazione del parere. La trattazione del ricorso è differita a un'adunanza da fissare nel quarto trimestre del 2026.
Il parere ha quindi natura interlocutoria e istruttoria: non decide né sull'illegittimità della sanzione né sulla legittimità del rientro nell'amministrazione di appartenenza, e non attribuisce prevalenza né al ricorrente né all'amministrazione.
Oscuramento dei dati identificativi
A tutela dei diritti e della dignità dell'interessato, la Sezione dispone l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente e le amministrazioni interessate, richiamando l'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché gli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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