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Parere

Parere n. 1158/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Parere su diniego di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202600465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IParere su quesito

Parere sul diniego di concessione della cittadinanza italiana per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI

La questione giuridica

Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in vista del rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza italiana presentata da uno straniero coniugato con una cittadina italiana. Nel corso dell'istruttoria sono emersi, anche sulla base di informazioni riservate, elementi ritenuti controindicativi sotto il profilo della sicurezza della Repubblica. La questione riguarda la sufficienza e la non manifesta illogicità della valutazione amministrativa, nonché i requisiti di motivazione del futuro decreto di diniego, tenuto conto della riservatezza degli elementi informativi.

Il parere

La Sezione esprime parere favorevole al diniego nei sensi indicati in motivazione. Ritiene che gli elementi informativi riservati, riferiti a situazioni di fatto anche risalenti, possano essere valutati dall'Amministrazione nell'esercizio di un'ampia discrezionalità ai fini della sicurezza della Repubblica. La valutazione non appare ictu oculi manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole e non emergono elementi idonei a dubitare della correttezza delle conclusioni amministrative. Il decreto di diniego, tuttavia, non potrà essere motivato in termini generici: dovrà indicare le ragioni ostative in modo tale da consentire all'interessato l'esercizio dell'eventuale diritto di difesa, pur mantenendo riservati i documenti e le informazioni sottostanti.

Osservazioni

Motivazione del decreto di diniego

Il provvedimento non può limitarsi a una motivazione generica. Deve indicare, pur nel rispetto del carattere riservato dei documenti e delle informazioni acquisite, le ragioni ostative concrete che consentano all'interessato di esercitare l'eventuale diritto di difesa.

Valutazione delle informazioni riservate

La valutazione delle situazioni di fatto, anche risalenti, quali controindicazioni alla concessione della cittadinanza per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica rientra in un'ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile quando risulti manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.

Norme richiamate

  • art. 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

    La disposizione individua i presupposti ordinari per l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, ferma restando la verifica delle cause ostative previste dall'art. 6.

  • art. 6, comma 1, lettera c), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    La sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

    I comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituiscono causa ostativa all'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5.

  • art. 8, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

    Il diniego ministeriale per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica richiede il conforme parere del Consiglio di Stato e deve essere motivato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato e dei terzi citati, a tutela dei diritti e della dignità delle persone.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle informazioni identificative.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza per matrimonio, i comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituiscono causa ostativa ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91 del 1992 e legittimano il diniego ministeriale previo conforme parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 8 della medesima legge.
  • La valutazione delle informazioni relative alla sicurezza della Repubblica appartiene a un'ampia discrezionalità amministrativa e non è censurabile quando, sulla base degli elementi acquisiti, non risulti ictu oculi manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
  • La risalenza degli elementi informativi non ne esclude, di per sé, la rilevanza ai fini della valutazione delle controindicazioni alla concessione della cittadinanza, purché l'Amministrazione ne valuti concretamente la portata nel caso specifico.
  • Anche quando il diniego si fonda su documenti o informazioni riservati, la motivazione deve indicare le ragioni ostative in termini non generici, così da consentire all'interessato l'esercizio dell'eventuale diritto di difesa senza divulgare gli elementi coperti da riservatezza.

Diniego della cittadinanza italiana per motivi di sicurezza della Repubblica

Il parere riguarda la richiesta del Ministero dell'interno relativa al diniego della cittadinanza italiana domandata da uno straniero coniugato con una cittadina italiana. L'affare concerne l'acquisto della cittadinanza per matrimonio e la presenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Presupposti normativi

L'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano, subordinandolo, tra l'altro, al decorso del periodo di residenza previsto dalla legge e alla permanenza del vincolo matrimoniale senza separazione personale.

L'art. 6, comma 1, lettera c), della stessa legge stabilisce che costituisce causa ostativa la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, il Ministro dell'interno respinge l'istanza con decreto motivato e, quando il diniego dipende da ragioni di sicurezza della Repubblica, il decreto deve essere emanato su conforme parere del Consiglio di Stato.

Istruttoria e valutazione amministrativa

Nel corso dell'istruttoria sono emersi elementi informativi riservati riferiti a situazioni di fatto anche risalenti, ritenuti idonei a fondare una valutazione di inopportunità del conferimento della cittadinanza.

La Sezione riconosce all'Amministrazione un'ampia discrezionalità nella valutazione della rilevanza di tali elementi ai fini della sicurezza della Repubblica. Nel caso esaminato, la valutazione ministeriale non appare manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole e non emergono elementi idonei a porre in dubbio la correttezza delle conclusioni raggiunte.

Obbligo di motivazione e riservatezza

Il Consiglio di Stato precisa che la riservatezza delle informazioni e dei documenti utilizzati non consente di adottare un diniego genericamente motivato. Il provvedimento dovrà indicare le ragioni ostative concrete, mantenendo riservata la documentazione sottostante ma fornendo all'interessato una rappresentazione sufficiente per l'eventuale esercizio del diritto di difesa.

Conclusioni

La Sezione esprime parere favorevole al diniego della cittadinanza nei sensi della motivazione. Il parere conferma la rilevanza della discrezionalità amministrativa in materia di sicurezza della Repubblica, ma ribadisce che essa deve tradursi in un provvedimento motivato in modo specifico e non meramente assertivo. Per ragioni di tutela dei dati personali, è inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare l'interessato e gli altri terzi citati, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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