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Parere

Parere n. 1157/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Parere su diniego di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202600578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IParere su quesito

Parere sul diniego della concessione della cittadinanza italiana per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

FAVOREVOLE

La questione giuridica

Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ai fini del rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza italiana presentata da uno straniero coniugato con cittadina italiana ai sensi dell'art. 5 della medesima legge. Nel corso dell'istruttoria sono emersi, anche sulla base di informazioni riservate, elementi ritenuti idonei a configurare specifiche controindicazioni inerenti alla sicurezza della Repubblica. La questione riguarda la sufficienza di tali elementi, la natura ampiamente discrezionale della relativa valutazione amministrativa e i requisiti motivazionali del futuro decreto di diniego, considerato il carattere riservato della documentazione.

Il parere

La Sezione ha espresso parere favorevole al diniego, ritenendo che gli elementi informativi riservati, pur riferiti anche a situazioni di fatto risalenti, siano suscettibili di valutazione discrezionale ai fini dell'accertamento delle controindicazioni inerenti alla sicurezza della Repubblica e che tale valutazione non appaia ictu oculi manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole. Non emergono, allo stato, elementi idonei a dubitare della correttezza delle conclusioni dell'Amministrazione. Il Consiglio di Stato ha tuttavia precisato che il decreto di diniego non può essere motivato in modo generico: pur mantenendo riservati i documenti e le informazioni sottostanti, deve indicare le ragioni ostative in misura tale da consentire all'interessato l'eventuale esercizio del diritto di difesa.

Osservazioni

Motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

La valutazione delle informazioni riservate e delle situazioni di fatto, anche risalenti, ai fini dell'accertamento delle controindicazioni alla concessione della cittadinanza rientra in un'ampia discrezionalità amministrativa. Nel caso esaminato non risulta manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.

Motivazione del decreto di diniego

Il provvedimento ministeriale non può limitarsi a una motivazione generica. Pur nel rispetto della riservatezza dei documenti e delle informazioni acquisite, deve esplicitare le ragioni ostative rilevanti, così da permettere all'interessato di esercitare l'eventuale diritto di difesa.

Norme richiamate

  • art. 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

    La disposizione individua il presupposto per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano.

  • art. 6, comma 1, lett. c), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    La sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica preclude l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5.

  • art. 8, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

    Il diniego ministeriale fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica richiede il conforme parere del Consiglio di Stato e deve essere motivato; l'istanza può essere riproposta dopo cinque anni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi dell'interessato e dei terzi.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di acquisto della cittadinanza per matrimonio, la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituisce causa ostativa ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91 del 1992 e legittima il diniego previsto dall'art. 8 della medesima legge.
  • La valutazione delle informazioni rilevanti per la sicurezza della Repubblica rientra nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione e può comprendere anche fatti risalenti, purché la conclusione non risulti manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
  • La riservatezza delle fonti e dei documenti acquisiti per ragioni di sicurezza non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivare il diniego: il provvedimento deve indicare le ragioni ostative in concreto, in termini sufficienti a consentire l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato.

Diniego della cittadinanza italiana per ragioni di sicurezza della Repubblica

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato la richiesta del Ministero dell'interno relativa al diniego della cittadinanza italiana presentata da uno straniero coniugato con cittadina italiana ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Premesse e richiesta del Ministero dell'interno

L'interessato aveva presentato un'istanza documentata per l'acquisto della cittadinanza italiana in ragione del matrimonio contratto con cittadina italiana. Nel corso dell'istruttoria ministeriale erano emerse specifiche controindicazioni relative alla sicurezza della Repubblica, fondate anche su informazioni riservate e riferite a situazioni di fatto in parte risalenti.

Il Ministero ha quindi chiesto il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 91 del 1992, necessario per l'adozione del decreto di rigetto quando il diniego sia fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Quadro normativo

L'art. 5 della legge n. 91 del 1992 consente al coniuge straniero o apolide di cittadino italiano di acquistare la cittadinanza quando siano maturati i prescritti periodi di residenza o di matrimonio e non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, né separazione personale dei coniugi.

L'art. 6, comma 1, lett. c), prevede quale causa ostativa la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, il Ministro dell'interno respinge l'istanza con decreto motivato e, quando il diniego dipende da ragioni di sicurezza della Repubblica, il decreto deve essere emanato su conforme parere del Consiglio di Stato.

Valutazione delle informazioni di sicurezza

La Sezione ha ritenuto che la valutazione delle informazioni riservate e delle situazioni di fatto rappresentate dall'Amministrazione rientri in un ambito ampiamente discrezionale. La risalenza temporale degli elementi non ne esclude, di per sé, la rilevanza ai fini della valutazione delle controindicazioni alla concessione della cittadinanza.

Nel caso concreto, la conclusione dell'Amministrazione non è apparsa manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole. Allo stato degli atti, non sono stati individuati elementi idonei a porre in dubbio la correttezza dell'istruttoria e delle conclusioni ministeriali.

Obbligo di motivazione e diritto di difesa

Il parere favorevole al diniego è accompagnato da una precisazione essenziale sul contenuto del futuro provvedimento. La riservatezza dei documenti e delle informazioni utilizzate dall'Amministrazione non consente una motivazione meramente generica o stereotipata.

Il decreto deve indicare, senza necessariamente divulgare i documenti riservati, le ragioni ostative concretamente rilevanti. La motivazione deve essere sufficiente a permettere all'interessato di comprendere la causa del diniego e di esercitare, ove ne ricorrano i presupposti, il proprio diritto di difesa.

Conclusioni

La Sezione ha espresso parere favorevole al rigetto dell'istanza di cittadinanza, nei sensi indicati in motivazione. In considerazione della riservatezza dell'affare, ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare l'interessato e gli altri terzi, richiamando l'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché gli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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