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Parere

Parere n. 1155/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Parere su diniego di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202600580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IParere su quesito

Parere vincolante sul diniego della cittadinanza italiana richiesta per matrimonio, ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 91/1992

Esito

FAVOREVOLE

La questione giuridica

Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato ai fini del rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza italiana presentata da uno straniero coniugato con cittadina italiana. Nel corso dell'istruttoria sono emerse informazioni riservate riguardanti specifiche controindicazioni inerenti alla sicurezza della Repubblica. La questione consiste nel verificare se tali elementi integrino comprovati motivi ostativi ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992 e se la valutazione amministrativa di inopportunità del conferimento della cittadinanza sia manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.

Il parere

La Sezione esprime parere favorevole al diniego della cittadinanza. Ritiene che la valutazione delle informazioni riservate, ai fini della loro rilevanza per la sicurezza della Repubblica, rientri nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione e che, allo stato, non emergano elementi idonei a dubitare della correttezza delle conclusioni amministrative. Precisa tuttavia che il decreto di diniego non può limitarsi a una motivazione generica: pur mantenendo riservati i documenti informativi, deve indicare le ragioni ostative essenziali, in misura sufficiente a consentire all'interessato l'esercizio del diritto di difesa.

Osservazioni

Motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

La valutazione della rilevanza delle informazioni riservate quali controindicazioni al conferimento della cittadinanza è ampiamente discrezionale e non risulta manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.

Motivazione del decreto di diniego

Il provvedimento di diniego deve indicare, senza divulgare i documenti riservati, le ragioni ostative concrete che giustificano il rigetto e consentono all'interessato di esercitare il diritto di difesa; non è sufficiente una motivazione generica.

Norme richiamate

  • art. 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

    Disciplina l'acquisto della cittadinanza per matrimonio e costituisce la base normativa dell'istanza presentata dall'interessato.

  • art. 6, comma 1, lettera c), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    La sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

    Prevede che comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica precludano l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5.

  • art. 8, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

    Impone il conforme parere del Consiglio di Stato per il diniego fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica e richiede un decreto ministeriale motivato.

  • art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi dell'interessato e dei terzi citati, a tutela dei diritti e della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di acquisto della cittadinanza per matrimonio, la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituisce causa ostativa ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992.
  • La valutazione delle informazioni riservate relative alla sicurezza della Repubblica appartiene all'ampia discrezionalità amministrativa e non è censurabile quando non risulti manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
  • La riservatezza delle fonti e dei documenti informativi non esclude l'obbligo di motivazione del diniego: il provvedimento deve esplicitare le ragioni ostative in termini sufficienti a permettere all'interessato l'esercizio del diritto di difesa, senza necessariamente divulgare la documentazione riservata.

Diniego della cittadinanza italiana per motivi di sicurezza

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato la richiesta del Ministero dell'interno relativa al diniego della cittadinanza italiana domandata da uno straniero coniugato con cittadina italiana. L'affare riguarda l'acquisto della cittadinanza per matrimonio e la presenza di informazioni riservate ritenute ostative per ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica.

Premesse e richiesta dell'Amministrazione

L'interessato aveva presentato un'istanza documentata ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, avendo contratto matrimonio con una cittadina italiana. Nel corso dell'istruttoria erano emerse specifiche controindicazioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, sulla cui base l'Amministrazione aveva formulato una valutazione di inopportunità del conferimento della cittadinanza.

Il Ministero dell'interno ha quindi richiesto il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 91/1992, necessario per il rigetto dell'istanza quando il diniego sia fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Quadro normativo

L'art. 5 della legge n. 91/1992 disciplina la possibilità per il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano di acquistare la cittadinanza, subordinandola, tra l'altro, alla residenza legale richiesta e alla permanenza del vincolo matrimoniale senza separazione personale.

L'art. 6, comma 1, lettera c), stabilisce che l'acquisto è precluso dalla sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. L'art. 8, comma 1, prevede che il Ministro dell'interno respinga l'istanza con decreto motivato e che, quando il diniego dipenda da ragioni di sicurezza della Repubblica, il decreto sia emanato su conforme parere del Consiglio di Stato.

Valutazione delle informazioni riservate

La Sezione osserva che gli elementi informativi riservati trasmessi dal Ministero riguardano situazioni di fatto la cui rilevanza come controindicazioni alla concessione della cittadinanza richiede una valutazione ampiamente discrezionale.

Nel caso esaminato, tale valutazione non appare manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole. Non risultano pertanto elementi idonei a mettere in dubbio la correttezza delle conclusioni raggiunte dall'Amministrazione, sicché il parere è favorevole al diniego.

Obbligo di motivazione del diniego

La Sezione pone una precisa condizione motivazionale. Il decreto non può essere fondato su una motivazione generica: deve indicare le ragioni ostative che giustificano il diniego e che consentono all'interessato di esercitare l'eventuale diritto di difesa.

L'obbligo può essere assolto senza divulgare i documenti riservati sui quali si fondano le informazioni acquisite. La riservatezza della documentazione, infatti, non elimina la necessità di esplicitare il nucleo essenziale delle ragioni ostative.

Conclusioni e tutela dei dati

La Sezione esprime il parere nei sensi della motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti per il diniego della cittadinanza per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Considerata la riservatezza dell'affare, il parere è redatto in una versione digitale oscurata e in una versione cartacea non oscurata destinata all'invio riservato all'Amministrazione. Sono inoltre disposti l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare l'interessato e gli altri terzi citati, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTutela del terzo

Testo integrale

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