Cassazione Civile, Ordinanza n. 29324/2022 del 07/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva chiesto il rimborso del 60% dell'IRPEF e delle relative addizionali versate, tramite ritenute in busta paga, per gli anni d'imposta 2003-2007, invocando l'agevolazione prevista per i soggetti colpiti dagli eventi sismici in Molise. L'Agenzia delle entrate aveva opposto silenzio-rifiuto e, dopo il successo del contribuente in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. Secondo l'Ufficio, la domanda di rimborso non doveva essere assoggettata al termine quadriennale di cui a tale norma, ma al termine biennale decadenziale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con conseguente tardività dell'istanza presentata il 21 giugno 2011 rispetto al momento di insorgenza del diritto al rimborso. Il contribuente ha resistito sostenendo, in sostanza, la tempestività della richiesta e sollevando anche una censura di legittimità costituzionale ritenuta però infondata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, nei casi in cui il diritto al rimborso nasce solo successivamente al pagamento dell'imposta per effetto di una sopravvenuta disposizione agevolativa, non si applica l'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, ma il termine biennale decadenziale dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, norma residuale e di chiusura del sistema. Poiché la base normativa del rimborso era già in vigore dal 29 novembre 2008 e la domanda era stata presentata solo il 21 giugno 2011, il diritto era ormai decaduto. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del controricorrente.
Norme richiamate
art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973
termine di 48 mesi per la richiesta di rimborso
si applica solo ai versamenti non dovuti ab origine; non disciplina i rimborsi in cui il diritto sorge successivamente per effetto di una norma sopravvenuta
art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
ha carattere residuale e di chiusura del sistema; per i rimborsi il cui presupposto nasce dopo il pagamento, la domanda va proposta entro due anni dal verificarsi del presupposto restitutorio
art. 6, comma 4-bis, del d.l. n. 185 del 2008, conv. dalla l. n. 2 del 2009
ha esteso l'agevolazione fiscale anche ai soggetti residenti o domiciliati nei territori colpiti dal sisma del Molise del 2002
art. 3 del d.l. n. 162 del 2008, conv. dalla l. n. 201 del 2008
prevede l'abbattimento del 60% dell'onere tributario relativo a IRPEF e addizionali per i periodi d'imposta indicati
art. 2, comma 109, della l. n. 244 del 2004
richiamato quale base normativa del regime agevolativo per gli eventi sismici
art. 2, comma 1, del d.l. n. 61 del 2008, conv. dalla l. n. 103 del 2008
richiamato quale disposizione collegata all'agevolazione fiscale per i territori colpiti dal sisma
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione
richiamato per la trattazione camerale e la successiva rimessione alla pubblica udienza
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per il passaggio alla pubblica udienza
richiamato per la rimessione alla pubblica udienza
artt. 3 e 53 Cost.
la censura di illegittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata
Massime di principio
- Quando il diritto al rimborso nasce non perché il tributo era indebitamente versato sin dall'origine, ma per effetto di una norma successiva che introduce o estende un'agevolazione, non si applica il termine di rimborso ordinario dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, bensì il termine biennale residuale dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.
- Il dies a quo del termine biennale decorre dal momento in cui si verifica il presupposto legale della restituzione, e non dalla data del pagamento originario del tributo.
- La disciplina speciale dei rimborsi per imposte dirette non dovute ab origine resta distinta da quella delle sopravvenienze normative che rendono rimborsabile, in tutto o in parte, un tributo già pagato.
- Una questione di legittimità costituzionale formulata in modo generico non è idonea a superare l'applicazione della disciplina decadenziale se non incide realmente sulla spettanza del beneficio ai contribuenti che abbiano già assolto l'imposta per intero.
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