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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29324/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva chiesto il rimborso del 60% dell'IRPEF e delle relative addizionali versate, tramite ritenute in busta paga, per gli anni d'imposta 2003-2007, invocando l'agevolazione prevista per i soggetti colpiti dagli eventi sismici in Molise. L'Agenzia delle entrate aveva opposto silenzio-rifiuto e, dopo il successo del contribuente in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. Secondo l'Ufficio, la domanda di rimborso non doveva essere assoggettata al termine quadriennale di cui a tale norma, ma al termine biennale decadenziale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con conseguente tardività dell'istanza presentata il 21 giugno 2011 rispetto al momento di insorgenza del diritto al rimborso. Il contribuente ha resistito sostenendo, in sostanza, la tempestività della richiesta e sollevando anche una censura di legittimità costituzionale ritenuta però infondata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, nei casi in cui il diritto al rimborso nasce solo successivamente al pagamento dell'imposta per effetto di una sopravvenuta disposizione agevolativa, non si applica l'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, ma il termine biennale decadenziale dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, norma residuale e di chiusura del sistema. Poiché la base normativa del rimborso era già in vigore dal 29 novembre 2008 e la domanda era stata presentata solo il 21 giugno 2011, il diritto era ormai decaduto. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del controricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il diritto al rimborso nasce non perché il tributo era indebitamente versato sin dall'origine, ma per effetto di una norma successiva che introduce o estende un'agevolazione, non si applica il termine di rimborso ordinario dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, bensì il termine biennale residuale dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.
  • Il dies a quo del termine biennale decorre dal momento in cui si verifica il presupposto legale della restituzione, e non dalla data del pagamento originario del tributo.
  • La disciplina speciale dei rimborsi per imposte dirette non dovute ab origine resta distinta da quella delle sopravvenienze normative che rendono rimborsabile, in tutto o in parte, un tributo già pagato.
  • Una questione di legittimità costituzionale formulata in modo generico non è idonea a superare l'applicazione della disciplina decadenziale se non incide realmente sulla spettanza del beneficio ai contribuenti che abbiano già assolto l'imposta per intero.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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