Cassazione Penale, Sentenza n. 09014/2026 del 09/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava vizi di nullità relativi alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare: in primo luogo si denunciava che l'avviso era stato notificato al difensore Avv. Giovanni Ferrari mentre il difensore di fiducia nominato dall'imputato era l'Avv. Fabrizio Peverini; soprattutto si eccepiva che l'avviso non era stato notificato all'imputato detenuto presso la Casa circondariale di Rebibbia. Dagli atti risultava che il Giudice dell'udienza preliminare era a conoscenza della condizione detentiva (istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato pervenuta dall'ufficio matricola), ma la notifica era stata eseguita ex art. 161 c.p.p. presso il domicilio eletto (studio dell'Avv. Ferrari) e non mediante consegna diretta nel luogo di detenzione, in violazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite mediante consegna di copia nel luogo di detenzione anche in presenza di elezione di domicilio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nel senso che il terzo motivo (mancata notifica all'imputato detenuto) è fondato: si è rilevata la nullità assoluta del decreto di rinvio a giudizio e, per propagazione ex art. 185 c.p.p., degli atti successivi. Tuttavia, nelle more del giudizio di legittimità è maturata la prescrizione dei reati (termine massimo decorso l'11 dicembre 2025), per cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata (effetto estintivo per prescrizione). In sostanza il vizio di nullità è stato riconosciuto ma, a causa della sopravvenuta estinzione per prescrizione, non è stata disposta la rimessione al giudice di merito per nuova celebrazione dell'udienza preliminare.
Norme richiamate
norma che disciplina l'ipotesi di detenzione illecita di sostanze stupefacenti: la condotta è stata derubricata all'ipotesi prevista dal quinto comma
richiamata per il limite nella sintesi dei motivi di ricorso e per le regole procedurali inerenti la motivazione del ricorso
norma sulla notifica degli atti processuali: la notifica era stata eseguita ai sensi di questa disposizione presso il domicilio eletto e non tramite consegna nel luogo di detenzione
c.p.p., art. 178, comma 1, lett. c)
rientra nella disciplina delle nullità degli atti: la violazione della forma di notifica prevista per il detenuto integra nullità rilevante
tratta della nullità assoluta e delle ipotesi in cui la nullità è insanabile; la Corte ha ritenuto sussistere una nullità assoluta per omissione della notifica al detenuto
disciplina il termine per la rilevabilità delle nullità a regime intermedio; richiamata in motivazione rispetto alla distinzione fra nullità assolute e nullità a regime intermedio
prevede la sanatoria delle nullità quando la parte compare o rinuncia a farle valere; nel caso concreto non si è ritenuto che la notifica abbia raggiunto lo scopo informativo tale da sanare l'atto
stabilisce la propagazione degli effetti della nullità dell'atto iniziale sugli atti successivi; applicata per estendere la nullità del decreto di rinvio alle sentenze successive
richiamata in tema di sospensione della prescrizione durante i giudizi; la Corte ha valutato le sospensioni e l'effetto neutralizzante del quinto comma in presenza di nullità procedurali
richiamata in relazione alle conseguenze processuali della nullità intervenuta durante le fasi esecutive o impugnatorie
c.p.p., art. 623, comma 1, lett. b)
norma richiamata in tema di impugnazioni e di cause ostative alla sospensione della prescrizione
Sez. U., n. 12778 del 27/02/2020 (Rv. 278869-01)
precedente delle Sezioni Unite che afferma il principio secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite mediante consegna di copia nel luogo di detenzione anche in presenza di elezione di domicilio; interpretato qui nel senso che la regola è applicabile ogni qual volta lo stato di detenzione risulti dagli atti
Sez. U., n. 119 del 27/10/2004 (Rv. 229539)
citata per distinguerne gli insegnamenti relativi alla natura e alla portata delle nullità delle notifiche (nullità assoluta vs nullità a regime intermedio)
Massime di principio
- Se il giudice è a conoscenza (dagli atti) che l'imputato è detenuto, la notifica dell'avviso di udienza preliminare deve essere eseguita mediante consegna di copia nel luogo di detenzione; l'elezione di domicilio fuori dal carcere non esonera da tale obbligo
- La mancata notifica diretta al detenuto nel luogo di detenzione integra una nullità assoluta del decreto di rinvio a giudizio (artt. 178 e 179 c.p.p.) che si propaga agli atti successivi (art. 185 c.p.p.)
- Quando la notifica è viziata ma l'imputato e/o il difensore compaiono e senza tempestiva eccezione non contestano la conoscenza dell'atto, in taluni casi la nullità può avere regime intermedio o essere sanata (art. 184 c.p.p.); va però valutato caso per caso e con attenzione agli indicatori della conoscenza effettiva
- La dichiarazione di nullità degli atti processuali non comporta automaticamente la rinnovazione del processo se, nel frattempo, è sopravvenuta l'estinzione del reato per prescrizione: in tal caso la Corte può annullare senza rinvio
- Difensori e uffici giudiziari devono verificare sempre lo stato detentivo dell'imputato nei registri/processi (es. modulistica matricola e decreto di ammissione al patrocinio) prima di eseguire notifiche rilevanti per il contraddittorio
- In presenza di notifiche eseguite al domicilio eletto, è utile conservare elementi che dimostrino la contemporanea conoscenza dell'atto da parte del detenuto (comparse, presenze in udienza, attestazioni) per evitare che la notifica sia considerata inefficace
- Se si vuole contestare una notifica viziata è importante sollevare l'eccezione tempestivamente: alcune nullità a regime intermedio sono soggette a termini di rilevazione e possono essere sanate con la comparizione
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