Cassazione Penale, Sentenza n. 08991/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore della Repubblica ha impugnato l'ordinanza del Giudice per l'udienza preliminare del 30/09/2025 con cui era stato disposto il rinvio a giudizio di Erica Piccinardi, deducendo l'abnormità del provvedimento in quanto il Giudice, nel disporre il rinvio a giudizio, avrebbe implicitamente revocato una precedente ordinanza (o istanza) di ammissione al rito abbreviato richiesta dalla difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la richiesta di rito abbreviato sia revocabile fino al provvedimento di ammissione del Giudice (art. 438, comma 4, c.p.p.) e che nel caso concreto la domanda formulata dalla difesa il 04/02/2025 non fosse mai stata formalmente ed esplicitamente ammessa dal Giudice. Poiché la richiesta non era stata rinnovata o confermata nella sessione del 30/09/2025, il Giudice dell'udienza preliminare ha legittimamente disposto il rinvio a giudizio. La Corte osserva inoltre che, anche ove fosse stata disposta una revoca di un'eventuale ammissione, ciò non determinerebbe la paralisi del procedimento: il processo può proseguire nelle forme ordinarie e l'imputato potrà comunque recuperare eventuali vantaggi premiali in dibattimento o in sede di appello.
Norme richiamate
art. 391-ter cod. pen.
Articolo indicato come fattispecie di reato per cui è imputata la Piccinardi; dal testo della sentenza non emerge una specifica interpretazione sostanziale della norma, è indicata solo la qualificazione del reato contestato.
art. 438, comma 4, cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che la richiesta di rito abbreviato è revocabile fino al provvedimento di ammissione adottato dal Giudice; fino a quel momento la difesa può ritirare o non confermare la domanda e il procedimento può proseguire in forma ordinaria.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 13969 del 10/04/2020, Rame, Rv. 279035 - 01)
Citata come costante orientamento che conferma la possibilità di revoca della richiesta di rito abbreviato prima del provvedimento di ammissione, a sostegno della decisione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La richiesta di rito abbreviato può essere revocata fino al momento in cui il Giudice adotta formalmente l'ordinanza di ammissione; prima di tale provvedimento la domanda non è irrevocabile.
- Se una domanda di rito abbreviato non viene formalmente ammessa o non viene rinnovata in udienza, il Giudice può procedere al rinvio a giudizio e il procedimento continua nelle forme ordinarie.
- L'eventuale revoca o mancata ammissione del rito abbreviato non paralizza il procedimento: l'imputato può comunque ottenere eventuali benefici premiali in sede di dibattimento o, se previsto, in appello.
- Un ricorso del Pubblico Ministero che si fondi su una presunta "abnormità" del provvedimento deve valutare se sussista un formale atto di ammissione del rito; in mancanza di tale atto, il ricorso è destinato ad essere inammissibile.
- È importante distinguere tra istanza della difesa e provvedimento del Giudice: la protezione dei vantaggi premiali richiede l'effettiva adozione del provvedimento di ammissione al rito abbreviato.
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