Cassazione Penale, Sentenza n. 08989/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso lamentava la violazione degli artt. 178, comma 1 lett. c), e 179 cod. proc. pen. per omessa/corretta citazione dell'imputato per il giudizio d'appello. Il decreto di citazione per l'appello, datato 8 aprile 2025, è stato notificato all'imputato in data 29 maggio 2025 alle ore 11:20, cioè dopo la celebrazione dell'udienza fissata per il 29 maggio 2025 alle ore 10:30 (rito cartolare). Si deduceva che la tardiva/notifica intervenuta dopo l'udienza equivalga a omessa notificazione e determini nullità assoluta del giudizio di secondo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la notificazione intervenuta dopo la celebrazione dell'udienza cartolare sia equiparabile all'omessa notificazione e produca una nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c), e 179 cod. proc. pen. Ha respinto l'eccezione del Procuratore generale secondo cui, nel modello emergenziale di decisione in camera di consiglio con trattazione scritta, non sarebbe necessaria la comparizione o la notifica preventiva, osservando invece che anche in quel modello le parti devono essere informate per poter esercitare il diritto a chiedere la discussione orale o a comparire. Per tali ragioni la sentenza d'appello è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Torino per la celebrazione del giudizio di secondo grado.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen., comma 1 lett. c)
La notificazione tardiva, intervenuta dopo la celebrazione dell'udienza, rientra tra le ipotesi che comportano la nullità del giudizio di secondo grado quando impedisce la conoscenza effettiva dell'atto.
art. 179 cod. proc. pen.
L'omessa o viziata notificazione che rende impossibile la conoscenza effettiva dell'atto costituisce nullità assoluta e insanabile; applicata al caso di citazione per appello non pervenuta prima dell'udienza.
art. 94 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (come modificato dall'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, conv. legge 23 febbraio 2024, n. 18)
Proroga della disciplina emergenziale per il giudizio penale di appello applicabile agli appelli proposti entro il 30 giugno 2024; non esonera però dall'obbligo di rendere edotti imputato e difensore della data dell'udienza quando occorra per esercitare diritti di difesa.
art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, comma 2
"fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire"
La possibilità di decidere senza intervento delle parti non elimina la necessità di notificare l'udienza; la norma riconosce diritti (richiesta di discussione orale, comparizione) che possono essere esercitati solo se le parti sono rese edotte della data.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 (Palumbo, Rv. 229539)
Conferma il principio secondo cui l'omessa o viziata notificazione che impedisce la conoscenza effettiva dell'atto integra nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen.
Massime di principio
- La notificazione della citazione per il giudizio d'appello deve avvenire prima della celebrazione dell'udienza: la notificazione successiva è equivalente all'omessa notificazione e comporta nullità assoluta del giudizio di secondo grado.
- Anche quando la decisione è disposta in camera di consiglio con trattazione scritta (procedure emergenziali), le parti e l'imputato devono essere informati della data dell'udienza per poter esercitare il diritto di chiedere discussione orale o di comparire; l'assetto procedurale emergenziale non giustifica la mancanza di notifica.
- La nullità derivante da mancata notificazione è assoluta e insanabile: la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati alla corte competente per la celebrazione corretta del giudizio d'appello.
- Le eccezioni formali del Pubblico Ministero circa l'inapplicabilità dei diritti di comparizione nel modello in camera di consiglio non prevalgono quando la mancata informazione ha concretamente impedito l'esercizio del diritto di difesa.
- Nei procedimenti penali il requisito dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato è fondamentale: ogni procedimento decisorio che possa incidere sui diritti dell'imputato richiede garanzie di effettiva notificazione.
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