Cassazione Penale, Sentenza n. 08990/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava violazione degli artt. 627 c.p.p., 62-bis, 69, 132 e 133 c.p. e vizio di motivazione per avere la Corte di appello negato il riconoscimento delle attenuanti generiche già riconosciute dal Tribunale e omesso di eseguire un nuovo bilanciamento delle circostanze dopo l'annullamento di alcune aggravanti (in particolare relative ai capi A e D). In sostanza si contestava che, a seguito dell'elisione di aggravanti, il giudice del rinvio avrebbe dovuto riconsiderare il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e che l'omissione aveva determinato un trattamento sanzionatorio peggiore rispetto a quello già giudicato in primo grado e coperto da giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, aveva escluso alcune aggravanti e dichiarato estinti per prescrizione i reati indicati ai capi B) e D), ma aveva negato il riconoscimento delle attenuanti generiche senza eseguire il nuovo bilanciamento richiesto. Ciò ha inciso sulla determinazione della pena (in particolare sull'aumento applicato per continuazione) in violazione dell'art. 597, comma 4, c.p.p. La Corte ha dunque annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio sui punti indicati (ri-determinazione delle circostanze, valutazione delle attenuanti e nuovo bilanciamento ai fini del trattamento sanzionatorio).
Norme richiamate
Norma richiamata tra i motivi di ricorso; nel contesto indicata come riferimento procedurale all'impugnazione in Cassazione
Richiamato tra le norme relative alla determinazione della pena e al regime delle circostanze rilevanti nel bilanciamento
Riferimento alle regole sulle circostanze attenuanti/aggiuntive da considerare nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti
Richiamato in relazione ai criteri generali di determinazione della pena
Usato come criterio per la determinazione della pena in base a modalità del fatto, danno e capacità a delinquere; la Corte territoriale aveva fatto riferimento ai criteri di questo articolo per motivare la mancata concessione delle attenuanti
art. 629, secondo comma, cod. pen.
Norma relativa a specifica aggravante menzionata nel quadro delle accuse originarie (citata nel sommario della sentenza impugnata)
art. 644, quinto comma, nn. 3 e 4, cod. pen.
Aggravanti relative al reato di usura; la Corte di cassazione aveva già annullato la precedente sentenza di appello limitatamente a queste aggravanti e ne ha rimesso la valutazione al giudice del rinvio
art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio che al giudice del rinvio non può essere inflitto un trattamento peggiorativo rispetto a quanto già stabilito con giudicato; la Corte ha ritenuto che la mancata nuova valutazione delle attenuanti abbia potuto ingenerare un trattamento peggiore
Massime di principio
- Se in Cassazione viene annullata una motivazione sulle aggravanti, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare le circostanze e ad eseguire un nuovo bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, rispondendo esplicitamente alle richieste della difesa.
- Non è consentito al giudice del rinvio adottare una decisione che comporti per l'imputato un trattamento sanzionatorio complessivamente peggiore rispetto a quello già coperto da giudicato (divieto di 'peius' previsto dall'art. 597 c.p.p.).
- La dichiarazione di prescrizione di un reato può essere disposta sulla base di elementi come le dichiarazioni della persona offesa se ne deriva che il fatto risale ad epoca incompatibile con la continuazione nel tempo del reato.
- Quando il primo grado ha già effettuato un bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e lo stesso è stato confermato in appello, il giudice del rinvio, a seguito dell'annullamento parziale, deve considerare l'effetto di tale bilanciamento sul trattamento sanzionatorio e non limitarsi a modifiche formali.
- La motivazione della decisione deve essere completa e rispondere ai profili sollevati dalle parti; l'omessa risposta a specifiche richieste difensive (es. richiesta di prevalenza delle attenuanti) costituisce motivo di annullamento con rinvio.
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