Cassazione Penale, Sentenza n. 08988/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso, proposto dal difensore dell'imputato, denunciava un vizio di violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al reato di cui all'art. 341-bis c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale), sostenendo la mancanza del requisito della pluralità delle persone alla cui presenza deve svolgersi la condotta oltraggiosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, rilevando che il reato di cui all'art. 341-bis c.p. era stato ritenuto assorbito nella più grave fattispecie di cui all'art. 337 c.p., unica per la quale è intervenuta la condanna; dunque l'accoglimento del ricorso non avrebbe prodotto alcun vantaggio processuale per il ricorrente. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La corte ha ritenuto che la fattispecie di cui all'art. 337 c.p. costituisse la fattispecie prevalente per la quale è intervenuta la condanna, assorbendo il reato di oltraggio (341-bis) nella sentenza di merito
L'art. 341-bis (oltraggio a pubblico ufficiale) è stato oggetto del motivo di impugnazione per presunta carenza del requisito della pluralità; tuttavia la Cassazione ha ritenuto che la questione fosse priva di interesse perché il reato era stato assorbito nella fattispecie per la quale è intervenuta condanna
art. 336 cod. pen. (citazione materiale errata nelle sentenze di merito)
La sentenza impugnata conteneva un errore materiale nel riepilogo in fatto (indicazione dell'art. 336 anziché 341-bis); la Corte di cassazione ha considerato tale inesattezza come errore materiale non rilevante ai fini dell'inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021
Richiamato il principio secondo cui il diritto di impugnare è subordinato a un interesse immediato, concreto e attuale: il ricorso deve mirare a ottenere un vantaggio processuale effettivo per essere ricevibile; in mancanza di tale interesse l'impugnazione è inammissibile
Massime di principio
- Se la fattispecie oggetto del ricorso è stata considerata assorbita in un'altra per la quale è intervenuta condanna, l'impugnazione relativa alla fattispecie assorbita è priva di interesse e sarà probabilmente dichiarata inammissibile
- Per essere ammesso in Cassazione è necessario che il ricorrente dimostri un interesse concreto e attuale all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, ossia che l'accoglimento del ricorso produca un vantaggio processuale
- Errori materiali nella indicazione degli articoli nel dispositivo o nel riepilogo non comportano automaticamente l'accoglimento del ricorso se il problema è meramente formale e non incide sull'interesse del ricorrente
- Quando si contesta l'elemento costitutivo di un reato (es. requisito della pluralità per l'oltraggio), è essenziale che la contestazione riguardi una condanna effettivamente operante per quella fattispecie; altrimenti la doglianza può essere considerata priva di interesse
- In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende
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