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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31475/2019 del 03/12/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di un avviso di accertamento relativo agli anni d’imposta 2007 e 2008, l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione movimentazioni bancarie ritenute non giustificate, quantificando maggiori redditi rispettivamente in Euro 398.049,18 e in Euro 318.679,65. Il contribuente contestava l’omessa convocazione nel contraddittorio endoprocedimentale e sosteneva di avere documentato la provenienza e la destinazione delle operazioni. La Commissione provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva parzialmente l’appello, limitatamente ai canoni di locazione. Il contribuente ricorreva per cassazione con undici motivi: (1) violazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo; (2) omesso esame della mancata convocazione; (3) violazione del principio di non contestazione e delle norme processuali richiamate; (4) omesso esame della mancata contestazione, da parte dell’Ufficio, delle obiezioni di merito; (5) omesso esame della sua qualità di amministratore e legale rappresentante di una società e della conseguente riferibilità alla società di un versamento di Euro 35.244,93; (6) omesso esame della qualità di amministratore e legale rappresentante di un’altra società e della riferibilità a quest’ultima di un prelevamento di Euro 52.604,30, effettuato per pagare dipendenti; (7) omesso esame dell’asserita inesistenza, negli estratti conto, di un versamento di assegni di Euro 213.500,00 indicato nell’avviso; (8) omesso esame della prova che l’assegno di Euro 100.000,00 versato il 1° febbraio 2007 era stato bonificato il giorno successivo alla società beneficiaria; (9) omesso esame della riconducibilità alla coniuge delle operazioni sul conto cointestato, compreso un versamento di Euro 3.000,00; (10) omesso esame di una perizia giurata e dei documenti allegati; (11) violazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2729 c.c., per asserita mancanza dei requisiti delle presunzioni semplici.

La decisione

La Corte rigetta i motivi primo, secondo e terzo. Esclude che la convocazione del contribuente prima dell’accertamento fosse obbligatoria e ritiene che la questione sia stata implicitamente respinta dalla CTR; esclude inoltre che la valutazione dei fatti abbia violato il principio di non contestazione. Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere sui motivi quinto e sesto, poiché una successiva sentenza della CTR, passata in giudicato, aveva accolto la revocazione sui relativi capi e annullato le riprese fiscali corrispondenti. Dichiara inammissibile il decimo motivo, perché la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Accoglie congiuntamente i motivi quarto, settimo, ottavo e nono: la CTR aveva selezionato e valutato solo alcune movimentazioni, senza esaminare analiticamente le singole contestazioni dell’Amministrazione in confronto con le specifiche giustificazioni e documentazioni del contribuente. Dichiara assorbito l’undicesimo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    in tema di accertamento di imposte sul reddito, la convocazione del contribuente in sede amministrativa costituisce per l’Ufficio una facoltà e non un obbligo e che siffatta discrezionalità non viola il diritto di difesa, potendo l’Ufficio procedere al ritiro eventuale del provvedimento, nell’esercizio del potere di autotutela, in caso di osservazioni e/o giustificazioni proposte dall’interessato

    Nell’accertamento delle imposte sui redditi, la convocazione del contribuente in sede amministrativa è facoltativa e la sua omissione non viola, di per sé, il diritto di difesa.

  • art. 115 c.p.c.

    Tali elementi, se considerati in relazione al paramento di censura evocato nel motivo all’esame, dimostrano come la CTR abbia esaminato le contestazioni dell’Agenzia e le giustificazione date dal contribuente, che abbia individuato tali contestazioni in base alla natura dell’operazione bancaria (es. versamenti di contanti, versamenti di assegni) ed in base all’importo, rispettando, così, il dovere di compiere la valutazione dei fatti di causa in base alle reciproche contestazioni, senza incorrere nelle violazioni denunciate con il terzo motivo di ricorso.

    Il principio di non contestazione non è violato quando il giudice esamina le contestazioni dell’Amministrazione e le giustificazioni del contribuente, valutandole in relazione alla natura e all’importo delle operazioni.

  • art. 23 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Tali elementi, se considerati in relazione al paramento di censura evocato nel motivo all’esame, dimostrano come la CTR abbia esaminato le contestazioni dell’Agenzia e le giustificazione date dal contribuente, che abbia individuato tali contestazioni in base alla natura dell’operazione bancaria (es. versamenti di contanti, versamenti di assegni) ed in base all’importo, rispettando, così, il dovere di compiere la valutazione dei fatti di causa in base alle reciproche contestazioni, senza incorrere nelle violazioni denunciate con il terzo motivo di ricorso.

    Nel caso deciso, la valutazione delle reciproche contestazioni e delle giustificazioni addotte è stata ritenuta sufficiente a escludere la violazione processuale dedotta ai sensi di questa norma.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    in tema di ricorso per cassazione non può essere dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia per la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, in quanto la stessa costituisce un mero argomento di prova

    La mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, quale mero argomento di prova, non costituisce omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • art. 2729 c.c.

    La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione, che statuirà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

    La Corte non decide nel merito la censura relativa ai requisiti delle presunzioni semplici: il motivo fondato sull’art. 2729 c.c. è assorbito dall’accoglimento delle censure sull’omesso esame analitico delle movimentazioni.

Massime di principio

  • Quando il contribuente deduce e documenta analiticamente la provenienza e la destinazione delle singole movimentazioni bancarie, il giudice di merito deve esaminare in modo altrettanto analitico ciascuna contestazione dell’Amministrazione e la relativa giustificazione; una valutazione selettiva per gruppi di operazioni, senza considerare il quadro complessivo, non soddisfa tale esigenza.
  • Nell’accertamento delle imposte sui redditi, la convocazione del contribuente in sede amministrativa costituisce una facoltà dell’Ufficio e non un obbligo; la sua omissione, secondo la regola applicata dalla Corte, non determina di per sé violazione del diritto di difesa.
  • La mancata considerazione di una perizia stragiudiziale non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, poiché la perizia costituisce un mero argomento di prova.
  • L’omessa statuizione espressa su una questione non integra omessa pronuncia quando la decisione adottata sia logicamente incompatibile con la pretesa e comporti quindi un rigetto implicito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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