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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30008/2019 del 19/11/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Il debitore aveva proposto opposizione al preavviso di iscrizione di fermo amministrativo del proprio autoveicolo, fondato sul mancato pagamento di somme iscritte a ruolo e recate da cartelle relative a crediti non tributari non ulteriormente specificati. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 845/2016 depositata il 6 settembre 2016, aveva respinto l’appello dell’agente della riscossione, ritenendo applicabile il termine di prescrizione più breve proprio dei crediti originari e non quello decennale, benché le cartelle fossero state notificate e non impugnate. L’Agenzia delle entrate-Riscossione, subentrata nei rapporti della precedente società, ha proposto un unico motivo per violazione dell’art. 2946 c.c.: sosteneva che la notificazione delle cartelle non contestate e la natura esecutiva del ruolo determinassero la novazione delle obbligazioni originarie in un credito unitario soggetto alla prescrizione decennale; richiamava inoltre la disciplina della riscossione e l’esigenza di uniformare il termine prescrizionale per i carichi riscossi cumulativamente. Nel corso del giudizio di cassazione l’Agenzia ha rinunciato al ricorso. Le Sezioni Unite sono state investite, per l’enunciazione di un principio nell’interesse della legge, della questione relativa alle modalità di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenzia e alla scelta tra Avvocatura dello Stato e avvocati del libero foro.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di cassazione; di conseguenza non ha esaminato il motivo sulla prescrizione, né ha deciso nel merito la controversia relativa al preavviso di fermo. Ha tuttavia enunciato, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., il principio di diritto nell’interesse della legge sulla rappresentanza e difesa dell’Agenzia. In sintesi: l’Agenzia si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi riservati alla stessa dalla convenzione, nonché nei casi di questioni di massima o di notevoli riflessi economici, salva la disciplina delle ipotesi di conflitto, della motivata deliberazione per i casi speciali e dell’indisponibilità dell’Avvocatura; negli altri casi può avvalersi di avvocati del libero foro senza necessità di una deliberazione specifica o di ulteriori formalità, nel rispetto dei criteri generali adottati e dei principi del codice dei contratti pubblici. La costituzione a mezzo dell’Avvocatura o di un avvocato del libero foro postula implicitamente il presupposto pertinente, senza necessità di allegazione e prova, nemmeno in cassazione. Resta inoltre la facoltà di rappresentanza tramite dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate. La Corte ha escluso i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 363, comma 3, c.p.c.

    E tuttavia la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione, emessa dalle sezioni unite della Corte sulla base della rinunzia al ricorso sopravvenuta all’emissione del decreto di fissazione della pubblica udienza di discussione (o di adunanza in camera di consiglio), non preclude certo alla medesima Corte, in composizione collegiale, di usare del potere di enunciare ai sensi dell’art. 363 c.p.c., su questioni di particolare importanza, il principio di diritto nell’interesse della legge, posto che nella dichiarazione conseguente all’esercizio del potere di rinuncia delle parti, così come nell’inammissibilità del ricorso, ciò che è precluso è solo la possibilità di pronunciarsi sul fondo delle censure con effetti sul concreto diritto dedotto in giudizio.

    La rinuncia al ricorso, anche dopo la fissazione dell’udienza pubblica, determina l’estinzione e impedisce una decisione sul merito delle censure con effetti sul diritto controverso, ma non preclude alla Corte, in presenza di una questione di particolare importanza, di enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge.

  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 8, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225

    La lettera della norma, già nel suo tenore originario, era chiara ed univoca: da un lato, nel prevedere l’avvalimento del patrocinio c.d. autorizzato espressamente ed esclusivamente su base convenzionale e, comunque, con la consueta eccezione dei casi di conflitto; dall’altro lato ed evidentemente riferendosi ad ogni altro caso, nell’impiego dell’avverbio “altresì” per fondare la facoltà di avvalimento degli avvocati del libero foro: un tale lemma non postula alcuna struttura logica gerarchica tra le proposizioni correlate, per cui, almeno in linea di principio, la facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro è sullo stesso piano della precedente.

    La norma configura facoltà di patrocinio non ordinate in via generale secondo un rapporto di regola ed eccezione: il patrocinio dell’Avvocatura opera negli ambiti individuati dalla convenzione, mentre l’Agenzia può avvalersi di avvocati del libero foro negli altri casi, nel rispetto dei criteri generali e delle disposizioni applicabili.

  • R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4

    se la convenzione riserva all’Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l’Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, (cioè adottando la Delib. motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l’Avvocatura erariale si renda indisponibile;

    Quando la convenzione riserva una controversia all’Avvocatura dello Stato, l’Agenzia può affidare la difesa a un avvocato del libero foro, salvo il caso di indisponibilità dell’Avvocatura o di conflitto, soltanto adottando una deliberazione specifica e motivata da sottoporre agli organi di vigilanza.

  • D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4-novies, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58

    la disposizione del testo unico di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4, si applica esclusivamente nei casi in cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.

    La deliberazione motivata prevista dall’art. 43, comma 4, è necessaria solo quando l’Agenzia intenda non avvalersi dell’Avvocatura nelle controversie riservate a quest’ultima dalla convenzione; non è richiesta quando l’Avvocatura sia indisponibile ad assumere il patrocinio.

  • D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17

    se, invece, la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di apposita Delib. od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al comma 5 e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici);

    Fuori dai casi riservati convenzionalmente all’Avvocatura, l’Agenzia può conferire il patrocinio a un avvocato del libero foro senza deliberazione specifica o altre formalità, ma deve rispettare i criteri generali adottati e i principi del codice dei contratti pubblici.

  • D.Lgs. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 5

    se, invece, la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di apposita Delib. od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al comma 5 e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici);

    La scelta di un avvocato del libero foro deve rispettare i criteri generali contenuti negli atti adottati ai sensi del comma 5, anche quando non occorra una deliberazione riferita al singolo incarico.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2

    Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2.

    La disposizione tributaria è fatta salva dalla disciplina speciale del patrocinio dell’Agenzia; la decisione non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione, limitandosi a precisare che la disciplina di rappresentanza davanti alle commissioni tributarie resta applicabile.

  • art. 182 c.p.c.

    Beninteso, ove la fattispecie fosse invece caratterizzata dall’eccezione al riparto automatico appena tratteggiato, cioè la sottrazione della fattispecie al patrocinio autorizzato nonostante essa rientri tra quelle riservate convenzionalmente all’Avvocatura, sarà come di consueto – indispensabile la specifica e motivata Delib. di affidamento all’avvocato del libero foro, secondo la ricostruzione compendiata da ultimo dalla già richiamata Cass. Sez. U. 24876/17: e, pertanto, solo in tal caso occorrerà allegare e provare – a maggior ragione nel giudizio di legittimità, ove non si applica l’art. 182 c.p.c. – l’avvenuta rituale adozione di tale Delib..

    Nel giudizio di legittimità non è applicabile il meccanismo di regolarizzazione richiamato dall’art. 182 c.p.c.; quando una controversia riservata all’Avvocatura viene affidata al libero foro in deroga, occorre quindi allegare e provare la rituale adozione della specifica e motivata deliberazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Va infine dato atto che, tale essendo la ragione della definizione del presente giudizio di legittimità (Cass. ord. 30/09/2015, n. 19560; Cass. Sez. U. 12/06/2019, n. 15751), se non anche perchè ne sarebbe stata esente istituzionalmente la ricorrente (Cass. 14/03/2014, n. 5955), non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

    Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato quando il giudizio di cassazione è definito per rinuncia, secondo quanto statuito nel caso concreto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Va infine dato atto che, tale essendo la ragione della definizione del presente giudizio di legittimità (Cass. ord. 30/09/2015, n. 19560; Cass. Sez. U. 12/06/2019, n. 15751), se non anche perchè ne sarebbe stata esente istituzionalmente la ricorrente (Cass. 14/03/2014, n. 5955), non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

    La disposizione, quale norma di inserimento del comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, non comporta nel caso definito per rinuncia l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l’estinzione del giudizio e preclude la decisione di merito sulle censure con effetti sul diritto controverso; tuttavia, se la questione è di particolare importanza, la Corte può comunque enunciare ai sensi dell’art. 363 c.p.c. un principio di diritto nell’interesse della legge.
  • Il patrocinio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione è regolato da un sistema di facoltà la cui concreta operatività dipende dalla convenzione stipulata con l’Avvocatura dello Stato: nei casi riservati dalla convenzione l’Agenzia si avvale, di regola, dell’Avvocatura, mentre negli altri può ricorrere ad avvocati del libero foro nel rispetto dei criteri generali e dei principi del codice dei contratti pubblici.
  • Se una controversia è riservata all’Avvocatura dello Stato dalla convenzione, l’Agenzia può affidarla a un avvocato del libero foro soltanto nei casi di conflitto, di indisponibilità dell’Avvocatura o previa deliberazione specifica e motivata da sottoporre agli organi di vigilanza; la deliberazione non è necessaria quando l’Avvocatura sia indisponibile.
  • Quando la controversia non è riservata all’Avvocatura dalla convenzione, il conferimento dell’incarico a un avvocato del libero foro non richiede una deliberazione specifica né ulteriori allegazioni o produzioni documentali, fermo il rispetto dei criteri generali dell’ente e dei principi del codice dei contratti pubblici.
  • La costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’Avvocatura dello Stato o di un avvocato del libero foro postula implicitamente la sussistenza del presupposto pertinente, senza necessità di allegazione e prova, anche nel giudizio di cassazione; tale regola non opera quando si invochi una deroga al patrocinio dell’Avvocatura in un caso convenzionalmente a essa riservato, per la quale la deliberazione motivata deve essere allegata e provata.
  • L’Agenzia conserva la facoltà di avvalersi e farsi rappresentare da dipendenti delegati nei giudizi davanti al tribunale e al giudice di pace; inoltre, l’Avvocatura dello Stato può assumere la trattazione anche di controversie non riservate quando ricorrano questioni di massima o di notevoli riflessi economici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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